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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30686/2022 del 18/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza promosso da un contribuente per ottenere l’esecuzione di un giudicato tributario che aveva riconosciuto il diritto al rimborso del 90% dei tributi IRPEF versati per gli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992, in ragione di benefici fiscali connessi a eventi calamitosi. Il giudice dell’ottemperanza aveva ritenuto che l’amministrazione, avendo pagato solo il 50% della somma dovuta facendo applicazione della disciplina sopravvenuta sui rimborsi, dovesse invece eseguire integralmente il giudicato, reputando inapplicabile la riduzione percentuale alle sentenze passate in giudicato, e aveva nominato un commissario ad acta. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione della disciplina sopravvenuta sui rimborsi per i soggetti colpiti dal sisma del 1990, sostenendo che la norma modificata dall’art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017 si applica anche ai titoli giudiziali e anche nella fase di ottemperanza, senza distinzione tra istanze amministrative e crediti accertati in giudicato, e che dunque la riduzione del 50% opera quando le risorse stanziate risultino insufficienti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR Sicilia e ha rinviato alla medesima commissione in diversa composizione. La Corte ha affermato che la disciplina sopravvenuta sui limiti di finanziamento dei rimborsi non incide sul diritto sostanziale al rimborso già accertato, ma disciplina la fase di attuazione/esecuzione del comando giudiziale; pertanto essa va applicata anche nel giudizio di ottemperanza, compresa l’ipotesi in cui il diritto sia stato riconosciuto con sentenza passata in giudicato. Il giudice del rinvio dovrà verificare la disponibilità dei fondi stanziati e, in caso di incapienza, adottare i provvedimenti necessari per l’esecuzione secondo la normativa di contabilità pubblica, anche tramite commissario ad acta e speciale ordine di pagamento in conto sospeso. La Corte ha escluso che dalla normativa possa desumersi una falcidia dei diritti patrimoniali giudizialmente accertati, ma ha ritenuto errato il diniego radicale di applicazione della disciplina sopravvenuta nella fase esecutiva.

Norme richiamate

  • art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992

    nel giudizio di ottemperanza le censure ammissibili contro la sentenza sono limitate alle violazioni procedimentali, ma includono anche ogni error in procedendo del giudice dell’ottemperanza, compreso il mancato o difettoso esercizio del potere-dovere di interpretare e integrare il giudicato

  • art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014

    come modificato dall'art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017 e dall’art. 29 d.l. n. 162 del 2019

    disciplina i rimborsi ai soggetti colpiti da eventi calamitosi nei limiti delle risorse stanziate; i limiti di spesa attengono alla fase di attuazione del diritto e si applicano anche ai giudicati

  • art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017

    convertito, con modificazioni, dalla l. n. 123 del 2017

    norma sopravvenuta che ha precisato che, in caso di eccedenza delle istanze rispetto alle risorse disponibili, i rimborsi sono ridotti percentualmente; si applica nella fase esecutiva/ottemperanza e non incide sul diritto sostanziale al rimborso

  • art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002

    richiamato dalla ricorrente come parte del quadro normativo sui rimborsi fiscali, senza una specifica autonoma elaborazione nel provvedimento

  • artt. 62-bis e 70, comma 10, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamati dalla ricorrente a sostegno della tesi sull’applicabilità della disciplina sopravvenuta nel giudizio di ottemperanza

  • art. 24 Cost.

    invocato dalla ricorrente; la Corte osserva che la disciplina dei limiti di attuazione del rimborso non lede il diritto di difesa o il diritto al rimborso già accertato, perché attiene alla fase di esecuzione

  • art. 3 Cost.

    richiamato dalla Corte nel confronto con i contribuenti che non avevano versato ab origine il 90% dell’imposta, per escludere violazioni costituzionali

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996

    convertito nella l. n. 30 del 1997

    consente l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso per eseguire i pagamenti dell’amministrazione in attesa della regolarizzazione contabile

  • artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.

    richiamati per la trattazione della causa in camera di consiglio e per la rimessione alla pubblica udienza/ritorno alla camera di consiglio

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    vizio dedotto dalla ricorrente per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    vizio dedotto dalla ricorrente in relazione agli errors in procedendo

  • art. 2697 c.c.

    non espressamente richiamato come norma applicata, ma evocato indirettamente nel ragionamento sui limiti degli oneri di allegazione e prova nel giudizio di ottemperanza

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario di ottemperanza, il giudice non deve limitarsi a constatare l’esistenza del giudicato, ma deve adottare i provvedimenti necessari a renderlo pienamente eseguibile, anche integrandone il contenuto operativo con specifiche disposizioni sul quomodo dell’attuazione.
  • Le censure contro la sentenza resa in ottemperanza possono riguardare non solo la violazione delle regole proprie del procedimento, ma anche ogni error in procedendo del giudice che abbia omesso di esercitare il potere-dovere di interpretare, integrare o attuare correttamente il giudicato.
  • La disciplina sopravvenuta che limita o modula, nei limiti delle risorse stanziate, l’erogazione di rimborsi fiscali per eventi calamitosi si applica anche ai crediti già accertati con sentenza passata in giudicato, perché attiene alla fase esecutiva e non al diritto sostanziale già riconosciuto.
  • In presenza di incapienza dei fondi destinati ai rimborsi, il giudice dell’ottemperanza deve verificare la disponibilità delle risorse e, se necessario, attivare gli strumenti di contabilità pubblica previsti per dare esecuzione al giudicato, compreso lo speciale ordine di pagamento in conto sospeso e la nomina di un commissario ad acta.
  • Dalla normativa sui limiti di spesa per rimborsi fiscali non può desumersi una falcidia del diritto patrimoniale giudizialmente accertato; la disciplina incide sulle modalità e sui tempi di soddisfacimento del credito, non sulla sua esistenza.
  • La verifica dei presupposti di operatività dei limiti di attuazione del rimborso, essendo funzionale all’esecuzione del comando giudiziale, non è soggetta ai rigorosi oneri di allegazione e prova tipici del giudizio di cognizione.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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