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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25162/2022 del 23/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

A seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, veniva notificata a una società una cartella di pagamento relativa a Irpef e altri tributi per l'anno 2012. La contribuente la impugnava deducendo, in sintesi, due vizi: la mancanza di sottoscrizione della cartella e l'insufficienza/inesistenza della motivazione, poiché la pretesa si fondava su presunte differenze tra somme dichiarate e somme versate senza che l'Ufficio avesse prodotto le dichiarazioni dei redditi. Rigettata la domanda in primo e secondo grado, la società proponeva ricorso per cassazione con due motivi ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denunciando la violazione dell'art. 15, comma 7, del d.l. n. 78 del 2009, conv. in l. n. 102 del 2009, per la asserita nullità insanabile della cartella priva di sottoscrizione, e la violazione di legge per difetto di motivazione della cartella.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Quanto alla sottoscrizione, ha ribadito che la mancanza della firma del funzionario non invalida la cartella quando non sia contestata la sua riferibilità all'ente emittente, poiché il modello ministeriale ex art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo l'intestazione. Quanto alla motivazione, ha confermato che, nelle cartelle emesse a seguito di liquidazione automatizzata ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, la motivazione può essere assolta mediante il mero richiamo alla dichiarazione del contribuente, già nota allo stesso; inoltre, nel caso concreto, risultava anche la preventiva notificazione di avvisi di irregolarità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di riscossione delle imposte, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento non ne determina l'invalidità se l'atto è comunque inequivocabilmente riferibile all'ente da cui promana e la legge non impone quella specifica forma di sottoscrizione.
  • La cartella di pagamento emessa all'esito di controllo automatizzato basato sulle dichiarazioni del contribuente può essere motivata mediante il semplice rinvio a tali dichiarazioni, poiché il contribuente ne è già a conoscenza e non occorre una ripetizione analitica dei presupposti di fatto e di diritto.
  • Quando la pretesa fiscale deriva da una liquidazione automatizzata e il contribuente ha ricevuto anche avvisi di irregolarità, il vizio di motivazione della cartella è escluso se l'atto consente di comprendere la ragione della pretesa e il suo fondamento dichiarativo.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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