Cassazione Civile, Ordinanza n. 25158/2022 del 23/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine dalla richiesta dell'INPS di recuperare, nei confronti di avvocati dell'Istituto collocati a riposo, una quota del trattamento di fine servizio già erogato, perché nel calcolo erano state incluse le quote di onorari professionali. Gli interessati hanno impugnato dinanzi al giudice amministrativo la determina n. 95 del 2019 e gli atti conseguenti, deducendo, da un lato, la violazione o elusione di un giudicato amministrativo formatosi su precedenti decisioni del TAR Lazio e del Consiglio di Stato e, dall'altro, l'illegittimità dell'azione di recupero. L'INPS ha proposto ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione contro la sentenza del Consiglio di Stato che aveva qualificato la domanda, almeno per il profilo relativo al giudicato, come azione di ottemperanza devoluta alla giurisdizione amministrativa. I motivi di ricorso deducono: 1) che il Consiglio di Stato avrebbe sconfinato nella giurisdizione amministrativa, poiché la domanda avrebbe riguardato una controversia di lavoro e previdenza devoluta al giudice ordinario ex art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001; 2) che, comunque, la pretesa di ottemperanza sarebbe stata proposta contro atti meramente privatistici, privi di natura provvedimentale, sicché non poteva operare la giurisdizione amministrativa esclusiva richiamata dal Consiglio di Stato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i due motivi di ricorso e ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia. Ha ritenuto che il petitum sostanziale non fosse un'azione di ottemperanza per violazione del giudicato amministrativo, ma la contestazione del diritto dell'INPS a recuperare somme già corrisposte a titolo di indennità di buonuscita, recupero effettuato iure privatorum nell'ambito di un rapporto di lavoro già esaurito. Secondo la Corte, la lite rientra nelle controversie concernenti le indennità di fine rapporto comunque denominate, devolute alla giurisdizione ordinaria dall'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001. La Corte ha inoltre osservato che i precedenti giudicati amministrativi richiamati riguardavano la contribuzione dovuta sul computo degli onorari e non la successiva azione di recupero promossa dall'INPS sulla base dell'interpretazione dell'art. 13 della l. n. 70 del 1975 come chiarita dalla giurisprudenza di legittimità.
Norme richiamate
art. 111, ottavo comma, Cost.
consente il ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato per soli motivi inerenti alla giurisdizione.
fondamento del sindacato delle Sezioni Unite sui motivi di giurisdizione.
richiamato quale base normativa del ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione contro le decisioni del giudice amministrativo.
art. 103, comma 1, Cost.
richiamato per il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo.
richiamato come criterio generale di riparto della giurisdizione amministrativa.
art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001
ha fondato la devoluzione al giudice ordinario delle controversie concernenti indennità di fine rapporto comunque denominate e le relative questioni sorte nel rapporto di lavoro.
art. 133, comma 1, lett. a), n. 5, c.p.a.
invocato dal Consiglio di Stato per affermare la giurisdizione amministrativa in materia di ottemperanza; la Corte ha ritenuto non pertinente tale richiamo nella fattispecie concreta.
richiamato con riguardo al giudizio di ottemperanza davanti al TAR.
richiamato quale norma sull'azione di ottemperanza.
richiamato per la conversione dell'azione da esecuzione ad annullamento/accertamento nel giudizio amministrativo parallelo.
richiamato nella ricostruzione storica per affermare la computabilità degli emolumenti a carattere continuativo nel trattamento di quiescenza secondo il precedente del Consiglio di Stato.
è la norma sostanziale centrale; la Corte la assume quale base legale dell'azione di recupero e del criterio di calcolo del trattamento di fine rapporto/quiescenza, secondo l'interpretazione già offerta dalle Sezioni Unite nel 2010.
richiamato quale vizio dedotto nel ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione.
Massime di principio
- Per individuare la giurisdizione occorre avere riguardo al petitum sostanziale e alla causa petendi, non alla sola formula della domanda o al tipo di pronuncia richiesta.
- Quando la pretesa sostanziale concerne il diritto dell'ente a recuperare somme già corrisposte a titolo di indennità di fine rapporto, la controversia rientra nella giurisdizione ordinaria, anche se il ricorrente invochi in via formale l'elusione di precedenti giudicati amministrativi.
- Il sindacato delle Sezioni Unite sulle sentenze del Consiglio di Stato è ammissibile quando viene dedotto lo sconfinamento dai limiti esterni della giurisdizione, cioè quando si contesta che il giudice amministrativo abbia pronunciato su materia devoluta ad altro giudice.
- Le controversie relative alle indennità di fine rapporto o di quiescenza dei dipendenti pubblici privatizzati, ove fondate su atti gestionali e non su esercizio di poteri autoritativi, spettano al giudice ordinario ex art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001.
- La mera evocazione di un giudicato amministrativo non trasforma in ottemperanza una controversia che, per sostanza, concerne l'accertamento del diritto alla restituzione o alla trattenuta di somme nell'ambito di un rapporto di lavoro o previdenziale.
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