Cassazione Civile, Ordinanza n. 25161/2022 del 23/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio per violazione del litisconsorzio necessario originario. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rimesso la causa alla Commissione tributaria provinciale di Salerno, in diversa composizione, affinché integri il contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari e proceda a nuovo esame, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento emesso per maggiore reddito imputato per trasparenza alla socia di una società in accomandita semplice, in quanto partecipante al 21,75% agli utili della società. La Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione di primo grado favorevole all'Amministrazione. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; la contribuente ha resistito con controricorso e memoria, sostenendo tra l'altro la ritualità del contraddittorio tra società e soci. La Corte, tuttavia, ha rilevato che il giudizio era stato instaurato solo tra l'Ufficio e la socia, senza la partecipazione della società e degli altri soci, benché si trattasse di accertamento unitario relativo a redditi della società di persone e dei soci.
Norme richiamate
art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La rettifica delle dichiarazioni delle società di persone e l'automatica imputazione dei redditi ai soci comportano un accertamento unitario che coinvolge inscindibilmente società e soci.
art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento unitario dei redditi di società di persone e soci deve essere integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.
art. 29 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La riunione dei ricorsi può essere disposta per economia processuale ove ricorrano i presupposti indicati dalla giurisprudenza.
Massime di principio
- Nelle controversie relative all'accertamento dei redditi delle società di persone e dei soci, la posizione processuale dei soggetti interessati è inscindibile perché l'atto impositivo riguarda elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione tributaria.
- Il ricorso proposto da uno solo dei soci o dalla società impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari; il giudizio celebrato senza la loro partecipazione è affetto da nullità assoluta rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado.
- La rimessione al primo giudice non è necessaria quando, per ragioni di economia processuale e ragionevole durata del processo, ricorrano specifiche condizioni di simultanea proposizione, identità di causa petendi, trattazione nei due gradi di merito e sostanziale identità delle decisioni.
- Se il litisconsorzio necessario non è stato rispettato nei gradi di merito e non ricorrono i presupposti per una ricostruzione processuale in sede di legittimità, la sentenza va cassata con rinvio al giudice di primo grado per l'integrazione del contraddittorio.
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