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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25157/2022 del 23/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di responsabilità amministrativo-contabile promosso dalla Procura regionale per il presunto danno erariale subito da una Provincia a causa del mancato completamento e della inutilizzabilità di una tangenziale, nell’ambito di tre appalti connessi ai lavori stradali. In primo grado il convenuto odierno ricorrente era stato condannato, insieme ad altro soggetto, al risarcimento del danno; in appello la decisione era stata confermata. Dinanzi alla Corte di cassazione il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 111, ottavo comma, Cost., artt. 362 c.p.c. e 207 c.g.c., articolando nove motivi tutti qualificati come "motivi inerenti alla giurisdizione": ha dedotto, in sintesi, errata applicazione della prescrizione, extrapetizione/ultrapetizione, erronea valutazione dell’illiceità della condotta e dell’elemento soggettivo, difetto di nesso causale, errata quantificazione del danno per mancata considerazione dell’utilità conseguita dall’amministrazione e delle somme corrisposte, errata ripartizione delle quote di responsabilità con altro convenuto, nonché mancato esercizio del potere riduttivo. La difesa del ricorrente ha cercato di ricondurre tali censure alla violazione dell’art. 6 CEDU e a un preteso diniego di giustizia, invocando anche precedenti sul rapporto tra giurisdizione speciale e diritto eurounitario.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che tutte le censure fossero in realtà dirette a denunciare errori di diritto e di motivazione attinenti ai limiti interni della giurisdizione contabile, non già un difetto assoluto o relativo di giurisdizione. Ha quindi escluso che il ricorso per cassazione contro le sentenze della Corte dei conti possa essere utilizzato per sindacare violazioni di legge sostanziale o processuale, errate valutazioni del merito, omessa applicazione del potere riduttivo o questioni di quantificazione del danno. Ha inoltre giudicato non pertinente il richiamo all’ordinanza interlocutoria invocata dal ricorrente e ha precisato che eventuali errori nell’applicazione del diritto interno o eurounitario da parte del giudice contabile non integrano, di per sé, motivi inerenti alla giurisdizione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, senza pronuncia sulle spese in favore del Procuratore generale contabile, e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111, ottavo comma, Cost.

    Il ricorso per cassazione avverso le sentenze della Corte dei conti è ammesso solo per motivi inerenti alla giurisdizione, non per denunciare errori di merito o di diritto interni alla giurisdizione stessa.

  • art. 362 c.p.c.

    Concorre a delimitare l’accesso al ricorso per cassazione contro le decisioni del giudice speciale ai soli motivi attinenti alla giurisdizione.

  • art. 207 c.g.c.

    Ribadisce, per il processo contabile, che il ricorso per cassazione è ammesso nei soli casi di motivi inerenti alla giurisdizione.

  • art. 1, comma 1-bis, L. 20/1994

    Richiamato dal ricorrente per chiedere il potere riduttivo; la Corte non entra nel merito perché la censura è ritenuta estranea ai motivi di giurisdizione.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per lamentare extrapetizione/ultrapetizione, ma tale doglianza è ritenuta attinente al modo di esercizio della giurisdizione e quindi non scrutinabile in sede di ricorso per motivi di giurisdizione.

  • art. 101, comma 3, c.g.c.

    Richiamato insieme all’art. 112 c.p.c. per la censura di ultrapetizione/extrapetizione, ma senza rilevanza ai fini dei limiti esterni della giurisdizione.

  • art. 6 CEDU

    La Corte esclude che la deduzione di violazioni del diritto all’equo processo, se riferita a errori di merito o processuali del giudice contabile, trasformi tali errori in motivi inerenti alla giurisdizione.

  • art. 267 TFUE

    Richiamato indirettamente nel confronto con la giurisprudenza UE; la Corte osserva che l’eventuale mancato rinvio pregiudiziale non consente di ampliare il sindacato ex art. 111, ottavo comma, Cost.

  • art. 2 c.g.c.

    Evocato dalla difesa per sostenere la conformità della giurisdizione contabile ai principi europei, ma ritenuto non sufficiente a fondare un motivo inerente alla giurisdizione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Essendo il ricorso dichiarato inammissibile, ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 52 R.D. 1214/1934

    Richiamato nel motivo sul mancato esercizio del potere riduttivo, ma la censura è ritenuta fuori dall’ambito del sindacato di giurisdizione.

  • art. 16 R.D. 274/1929

    Invocato per delimitare le competenze del geometra ai fini dell’elemento soggettivo, ma la relativa doglianza è trattata come questione di merito.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro le sentenze della Corte dei conti è ammissibile soltanto per denunciare un difetto assoluto o relativo di giurisdizione; non può essere utilizzato per censurare errori di diritto sostanziale o processuale, né per contestare il modo in cui il giudice speciale ha deciso nel merito.
  • Non integra motivo inerente alla giurisdizione la deduzione di ultrapetizione, erronea valutazione della condotta, difetto di nesso causale, quantificazione del danno o mancato esercizio del potere riduttivo, poiché si tratta di questioni interne all’esercizio della giurisdizione contabile.
  • La prospettazione di una violazione dell’art. 6 CEDU o del diritto dell’Unione non amplia, di per sé, il perimetro del ricorso ex art. 111, ottavo comma, Cost., quando la censura sostanzialmente investe errori di giudizio del magistrato contabile.
  • La distinzione tra limiti esterni e limiti interni della giurisdizione resta ferma: soltanto la prima categoria è sindacabile in cassazione sulle decisioni del giudice speciale; la seconda appartiene alla nomofilachia della giurisdizione speciale stessa.
  • L’eventuale mancato rinvio pregiudiziale o la supposta errata applicazione di norme eurounitarie da parte del giudice speciale non trasformano automaticamente la decisione in un vizio di giurisdizione impugnabile davanti alle Sezioni Unite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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