Cassazione Civile, Ordinanza n. 25156/2022 del 23/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (privato)
La controversia
La controversia trae origine da un'ingiunzione di pagamento emessa per canoni di concessione demaniale relativi alle annualità 2001-2006, concernenti l'occupazione di un'area attigua a terreni di proprietà della parte privata. In precedenza era stata proposta opposizione a una cartella di pagamento riferita al medesimo credito, ai sensi dell'art. 3 del r.d. 14 aprile 1910 n. 639; quel giudizio si era poi estinto per mancata riassunzione dopo una sospensione per accertamento pregiudiziale sulla demanialità delle aree. I giudici di merito avevano ritenuto improponibile la nuova domanda di accertamento dell'illegittimità dell'ingiunzione, sul presupposto che l'estinzione del precedente giudizio avesse consumato l'azione e reso definitivo il credito. Con il ricorso per cassazione la parte privata ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 5 del r.d. n. 639/1910 e dell'art. 310 c.p.c., sostenendo che la disciplina speciale non prevede una preclusione per l'estinzione del giudizio di opposizione e che, dunque, deve applicarsi la regola generale dell'art. 310 c.p.c., secondo cui l'estinzione non estingue il diritto di azione. Ha inoltre dedotto che l'ingiunzione opposta costituiva un atto autonomo e relativo a una pretesa diversa e maggiore, già specificata quanto a sanzioni e interessi nell'atto amministrativo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e ha accolto il ricorso, assorbendo gli altri motivi. Ha cassato la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e ha rinviato la causa allo stesso Tribunale in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato continuità con il proprio orientamento secondo cui il termine per proporre opposizione ex art. 3 del r.d. n. 639/1910 non ha natura perentoria: il suo inutile decorso non impedisce l'opposizione di merito, ma incide solo sulla sospensione dell'esecutività del titolo. Da ciò ha tratto la conseguenza che, salvo ipotesi di vera decadenza non ricorrenti nel caso concreto, l'estinzione del processo di opposizione non consuma l'azione e non preclude la proposizione di una nuova azione per contestare l'esistenza o legittimità del credito.
Norme richiamate
art. 3 r.d. 14 aprile 1910 n. 639
termine per l'opposizione all'ingiunzione
il termine non ha carattere perentorio in mancanza di espressa previsione; il suo decorso non preclude l'opposizione di merito, ma impedisce solo la sospensione dell'esecutività del titolo
art. 4 r.d. 14 aprile 1910 n. 639
la disciplina speciale non è stata ritenuta idonea a fondare una preclusione per l'estinzione del giudizio di opposizione
art. 5 r.d. 14 aprile 1910 n. 639
nessuna previsione di decadenza o inammissibilità è stata ricavata dalla norma rispetto alla nuova azione dopo l'estinzione
art. 310 c.p.c.
l'estinzione del processo non estingue il diritto né l'azione; quindi, in assenza di una specifica decadenza, la domanda è riproponibile
art. 23, comma 1, L. 24 novembre 1981 n. 689
richiamato in via comparativa per evidenziare che, diversamente dal caso in esame, lì il legislatore prevede espressamente una decadenza/inammissibilità per l'opposizione tardiva
Massime di principio
- L'opposizione avverso l'ingiunzione fiscale ex r.d. n. 639/1910 è volta all'accertamento dell'inesistenza o illegittimità del credito dell'amministrazione e, in mancanza di espressa previsione di decadenza, il termine per proporla non è perentorio.
- La mancata proposizione dell'opposizione nel termine o l'estinzione del relativo giudizio non comportano, di per sé, la consumazione del diritto di azione né rendono irretrattabile il credito, salvo che la legge preveda espressamente una preclusione.
- L'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., non estingue il diritto sostanziale né impedisce la riproposizione della domanda quando non operi una decadenza speciale.
- La natura dell'atto di riscossione e del rimedio oppositivo va valutata in modo da distinguere tra effetti sull'esecutività del titolo ed effetti sulla proponibilità del merito della contestazione.
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