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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25160/2022 del 23/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratori)

La controversia

Cinque dipendenti di Roma Capitale avevano lavorato negli anni 2003/2004 con contratti a tempo determinato per mansioni di alta specializzazione, erano stati poi inquadrati in posizioni economiche via via diverse e infine stabilizzati a tempo indeterminato con decorrenza 30 dicembre 2008. Avevano agito per ottenere la ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed economici, con riconoscimento dell’anzianità maturata nel periodo a termine e delle progressioni economiche orizzontali intervenute nel frattempo, nonché il pagamento delle differenze retributive. Dopo che la Corte d’appello aveva riconosciuto il diritto all’anzianità e alle conseguenti differenze economiche, Roma Capitale aveva dato esecuzione al giudicato riconoscendo alcune posizioni economiche ma non le progressioni antecedenti alla stabilizzazione. I lavoratori avevano quindi proposto ricorso per ottemperanza, sostenendo che il giudice amministrativo, nel respingerlo, avesse integrato il giudicato della Corte d’appello introducendo un requisito estraneo, tratto dall’art. 40, comma 3, del contratto collettivo decentrato integrativo 2002/2005, secondo cui alla selezione per le progressioni potevano partecipare solo i dipendenti con almeno due anni di anzianità effettiva a tempo indeterminato. Con il secondo motivo denunciavano inoltre un eccesso di potere giurisdizionale per contrasto con il diritto dell’Unione in tema di lavoro a termine.

La decisione

La Corte di cassazione a Sezioni Unite ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha ritenuto che il Consiglio di Stato, in sede di ottemperanza, avesse superato i limiti esterni della propria giurisdizione perché aveva interpretato il giudicato della Corte d’appello facendo leva su un elemento esterno alla sentenza ottemperanda, cioè la clausola del contratto integrativo che richiedeva due anni di servizio a tempo indeterminato per partecipare alle progressioni. Poiché tale requisito non risultava dal giudicato da eseguire, il giudice amministrativo non poteva usarlo per restringerne il contenuto precettivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Consiglio di Stato, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), d.lgs. 104/2010

    Richiamato come parametro della denunzia di eccesso di potere giurisdizionale nel giudizio di ottemperanza; il giudice amministrativo non può integrare il giudicato con elementi esterni.

  • art. 111, comma 8, Cost.

    Consente il sindacato della Cassazione sui limiti esterni della giurisdizione quando il giudice amministrativo in ottemperanza esorbiti dalla propria sfera.

  • art. 40, comma 3, contratto collettivo decentrato integrativo 2002/2005

    sono ammessi a partecipare alle selezioni i dipendenti che alla data di svolgimento della selezione: hanno maturato un'anzianità di servizio effettivo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di almeno due anni

    È stato utilizzato dal Consiglio di Stato per escludere la partecipazione alle progressioni antecedenti la stabilizzazione, ma la Cassazione ha ritenuto tale richiamo esterno e quindi non spendibile per integrare il giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo può interpretare il giudicato solo sulla base di elementi interni alla decisione da eseguire, senza introdurre criteri o condizioni esterni al suo contenuto precettivo.
  • Se la decisione resa in ottemperanza fonda la verifica dell’adempimento su una norma o su un requisito non desumibile dal giudicato, il giudice amministrativo supera i limiti esterni della giurisdizione ed è configurabile l’eccesso di potere giurisdizionale sindacabile in Cassazione.
  • Il discrimine tra sindacato ammissibile e non ammissibile della Cassazione sta nel distinguere tra errori interni al modo di esercizio del potere di ottemperanza e sconfinamento nella definizione di un contenuto del giudicato che spetta al giudice della cognizione che lo ha emesso.
  • Quando il giudicato non distingue tra periodi di rapporto a termine e a tempo indeterminato, il giudice dell’ottemperanza non può introdurre quella distinzione facendo leva su clausole collettive non richiamate dalla sentenza da eseguire.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

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