Cassazione Civile, Ordinanza n. 21378/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da alcuni contratti di appalto stipulati tra una società cooperativa e un'impresa appaltatrice. L'INPS aveva chiesto, con decreto ingiuntivo, il pagamento da parte della committente dei contributi previdenziali obbligatori non versati dall'appaltatrice per un periodo compreso tra gennaio 2011 e febbraio 2013, facendo valere la responsabilità solidale prevista dall'art. 29 del d.lgs. 276/2003. In primo grado l'opposizione era stata accolta solo in parte; la Corte d'appello di Milano, su impugnazione dell'INPS, aveva invece ritenuto operante la solidarietà, escludendo che il DURC potesse valere come esimente e negando efficacia retroattiva alla modifica introdotta dal d.l. 5/2012 sull'esclusione delle sanzioni civili. La cooperativa ricorre per cassazione con sette motivi: nei primi quattro contesta l'interpretazione del d.m. 24 ottobre 2007 richiamato dalla legge 296/2006 e dell'art. 2700 c.c., sostenendo che il DURC abbia natura di certificazione pubblica e abbia ingenerato affidamento; con il quinto deduce l'omesso esame di un fatto decisivo, ossia che oltre la metà del credito riguardava DM insoluti verificabili in tempo reale dall'INPS; con il sesto lamenta la violazione dei principi di buona fede e correttezza (artt. 1375 e 1175 c.c.) in relazione al responsabile solidale; con il settimo denuncia falsa applicazione dell'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003, assumendo che la solidarietà non si estendesse alle sanzioni civili già nel testo originario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi sei motivi, affermando che il DURC non rende inesigibili i contributi dovuti, perché l'obbligazione contributiva nasce direttamente dalla legge e gli atti dell'ente previdenziale hanno natura meramente ricognitiva; un eventuale errore o inerzia dell'INPS nel rilascio del DURC può al più fondare una responsabilità risarcitoria per perdita di chance, ma non esclude il debito contributivo né trasferisce sull'ente gli effetti dell'inadempimento del datore di lavoro/appaltatore. Ha inoltre escluso che il principio di affidamento o le regole di correttezza possano limitare l'inderogabilità dell'obbligazione contributiva o attribuire valore vincolante alle determinazioni dell'ente in contrasto con la legge. Quanto al settimo motivo, la Corte ha confermato che, per i fatti anteriori alla riforma del 2012, la responsabilità solidale del committente ex art. 29 d.lgs. 276/2003 si estende anche alle sanzioni civili e alle somme aggiuntive; la disposizione del 2012 ha natura innovativa e non interpretativa, perciò non è retroattiva. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
Nella formulazione applicabile ratione temporis la responsabilità solidale del committente per i debiti contributivi dell'appaltatore comprende anche sanzioni civili e somme aggiuntive; la modifica del 2012 che esclude le sanzioni ha natura innovativa e non retroattiva.
art. 21, comma 1, d.l. n. 5/2012
La norma ha introdotto una disciplina nuova, escludendo per il futuro l'estensione della responsabilità del committente alle sanzioni civili per omissioni contributive dell'appaltatore; non opera retroattivamente.
art. 1, comma 1176, L. n. 296/2006
È richiamata quale base normativa del sistema del DURC, ma non consente di attribuire al documento efficacia esimente rispetto ai debiti contributivi effettivamente dovuti.
D.M. 24 ottobre 2007
Il DURC ha funzione di attestazione nell'ambito del procedimento, ma non trasforma la mancata segnalazione di irregolarità in inesigibilità dei contributi; al più può rilevare ai fini di una eventuale responsabilità risarcitoria dell'ente.
La ricorrente invocava la fede privilegiata del documento, ma la Corte non riconosce al DURC efficacia tale da vincolare il giudice sulla debenza sostanziale dei contributi.
Richiamato in relazione ai criteri interpretativi, ma la Corte privilegia il principio di successione delle leggi nel tempo e qualifica il d.l. 5/2012 come norma innovativa.
Il principio di buona fede non può essere utilizzato per derogare all'inderogabilità dell'obbligazione contributiva o per rendere vincolanti gli atti dell'ente previdenziale in contrasto con la legge.
La correttezza nell'adempimento non incide sulla struttura legale del debito contributivo né esclude la responsabilità solidale prevista dalla legge.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il motivo è stato ritenuto infondato, poiché il fatto allegato non era idoneo a scalfire la ratio decidendi sulla debenza contributiva e sull'irrilevanza esimente del DURC.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È stata esclusa la violazione di legge denunciata in relazione ai principi di affidamento e all'art. 29 d.lgs. 276/2003.
art. 23 Cost.
Richiamato per ribadire che solo la legge può disciplinare l'obbligazione contributiva, senza attribuire agli enti previdenziali un potere normativo di fatto.
La tutela dell'affidamento del contribuente non può prevalere sull'inderogabilità delle norme che regolano i contributi previdenziali.
D.L. n. 233/2006, art. 35, comma 28
Richiamato dalla giurisprudenza citata per affermare l'estensione della responsabilità solidale alle sanzioni civili nei rapporti di appalto/subappalto nel regime temporale applicabile.
Norma di conversione richiamata in relazione alla disciplina della responsabilità solidale per contributi e ritenute sui redditi.
art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003
La Corte costituzionale ne ha ritenuto legittima la previsione che estende la solidarietà anche alle sanzioni civili e alle somme aggiuntive nel regime anteriore alla riforma del 2012.
Norma processuale richiamata per la definizione in camera di consiglio.
Presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il DURC e, più in generale, gli atti di regolarità contributiva hanno natura prevalentemente ricognitiva e procedimentale: la loro esistenza o il loro contenuto non possono rendere inesigibili contributi che la legge impone comunque di versare.
- L'eventuale mancata segnalazione di irregolarità da parte dell'ente previdenziale non trasferisce su quest'ultimo il rischio dell'inadempimento contributivo dell'obbligato principale; può al più aprire la strada a una pretesa risarcitoria se vi sia un nesso causale con la perdita di una concreta utilità.
- Il principio di affidamento e le regole di buona fede e correttezza non possono derogare all'inderogabilità dell'obbligazione contributiva né attribuire efficacia vincolante, verso il giudice, a determinazioni amministrative contrastanti con la legge.
- Nella disciplina della responsabilità solidale negli appalti, la modifica normativa che esclude l'estensione alle sanzioni civili ha portata innovativa e si applica solo ai rapporti sorti dopo la sua entrata in vigore; per i periodi precedenti resta ferma l'estensione anche alle sanzioni accessorie.
- Fra omesso pagamento dei contributi e sanzioni civili esiste un vincolo di automatismo funzionale: la sanzione segue l'inadempimento senza necessità di un autonomo accertamento discrezionale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21072/2023 del 19/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21109/2023 del 19/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21138/2023 del 19/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21162/2023 del 19/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21184/2023 del 19/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21190/2023 del 19/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →