Cassazione Civile, Ordinanza n. 16949/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della regolare definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti e ha dichiarato estinto il giudizio. Le spese sono rimaste a carico delle parti che le hanno anticipate. Non è stata quindi esaminata nel merito la fondatezza dei tre motivi di ricorso per cassazione.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato dinanzi ai giudici tributari due avvisi di accertamento relativi a IVA, IRES e IRAP per annualità d'imposta 2006 e 2007. La CTP aveva accolto i ricorsi; la CTR aveva poi rigettato l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione degli artt. 132 e 181 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; 2) violazione dell'art. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973, dell'art. 2, comma 3, d.lgs. 128/2015 e dell'art. 57, comma 3, d.P.R. 633/1972, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; 3) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 56 d.lgs. 546/1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Nel frattempo la contribuente ha presentato tempestivamente domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ex artt. 6 e 7, commi 2 e 3, d.l. 119/2018, convertito in l. 136/2018, provando il versamento della prima rata; ha quindi chiesto la declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere, rilevando che l'Ufficio non aveva notificato il diniego nel termine previsto. Successivamente l'Agenzia ha comunicato che le domande di definizione agevolata erano regolari.
Norme richiamate
Richiamati come parametri della censura di violazione processuale proposta dall'Ufficio, ma non scrutinati nel merito per effetto dell'estinzione del giudizio.
art. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973
Richiamato nel secondo motivo di ricorso; il Collegio non ne ha esaminato l'applicazione per sopravvenuta definizione della lite.
art. 2, comma 3, d.lgs. 128/2015
Richiamato nel secondo motivo di ricorso; nessuna statuizione di merito, poiché la controversia è stata definita agevolmente.
art. 57, comma 3, d.P.R. 633/1972
Richiamato nel secondo motivo di ricorso; la Corte non si è pronunciata sul punto in ragione dell'estinzione.
Richiamato nel terzo motivo di ricorso come parametro del vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia; non esaminato nel merito.
Richiamato nel terzo motivo di ricorso; la Corte non ha affrontato il vizio dedotto.
artt. 6 e 7, commi 2 e 3, d.l. 119/2018
Norme sulla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti; la Corte ne ha tratto il perfezionamento della definizione quale causa di estinzione del giudizio.
Legge di conversione del d.l. 119/2018 richiamata quale base normativa della definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando, nelle controversie tributarie, risulta perfezionata la definizione agevolata prevista dalla disciplina sopravvenuta e l'Ufficio ne dà conferma di regolarità, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta estinzione del giudizio assorbe l'esame dei motivi di ricorso, impedendo alla Corte di pronunciarsi sulle censure di merito o processuali dedotte contro la sentenza impugnata.
- Ai fini dell'effetto estintivo della definizione agevolata, rileva il tempestivo deposito dell'istanza e la prova del versamento della prima rata, unitamente alla mancata adozione/notifica del diniego nel termine previsto dalla legge.
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