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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13866/2024 del 17/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La lite nasce da avvisi di accertamento relativi a ICI e/o IMU per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 concernenti un terreno di circa 1500 mq adiacente all'autostrada. La contribuente ha impugnato gli avvisi sostenendo, tra l'altro, che il fondo dovesse essere esente o comunque non assoggettabile come area edificabile perché gravato da un vincolo urbanistico di destinazione a servizi pubblici; che per l'anno 2012 il Comune non potesse pretendere anche la quota statale dell'IMU; che fosse stata illegittimamente negata una consulenza tecnica d'ufficio per la stima del valore del terreno; che in appello dovessero essere disapplicate le sanzioni per obiettiva incertezza normativa; che dovesse applicarsi il cumulo giuridico delle sanzioni; e che la procedura di mediazione tributaria fosse viziata perché trattata dalla medesima struttura comunale che aveva svolto l'accertamento. Con il primo motivo ha inoltre dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la sentenza d'appello avesse erroneamente presupposto l'esistenza di un capannone sul terreno.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi. In particolare: il primo motivo è stato respinto perché la sentenza impugnata non aveva affatto fondato la decisione sull'esistenza di un capannone; il secondo perché il vincolo urbanistico richiamato era un vincolo di destinazione e non di inedificabilità assoluta, con conseguente permanenza della natura edificabile dell'area ai fini ICI/IMU; il terzo perché, ai fini della legittimazione del Comune a richiedere l'IMU, rileva l'anno d'imposta e l'abrogazione della disciplina sulla quota statale non ha effetto per il 2012; il quarto perché il diniego della CTU era adeguatamente motivato sulla base della documentazione di stima prodotta dal Comune; il quinto perché la richiesta di disapplicazione delle sanzioni costituiva motivo nuovo, non proponibile per la prima volta in appello; il sesto perché il cumulo giuridico non si applica agli omessi versamenti di imposta per annualità diverse; l'ultimo perché non è prevista la nullità della mediazione per il fatto che sia stata gestita dalla stessa struttura dell'ente e, comunque, l'eventuale vizio della mediazione non incide sull'esito del giudizio. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di ICI/IMU, un vincolo urbanistico di sola destinazione pubblicistica incide sul valore dell'area ma non ne esclude la natura edificabile; solo un vincolo di inedificabilità assoluta sottrae il bene alla tassazione come area edificabile.
  • Nel giudizio di cassazione il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il fatto non sia stato effettivamente posto a base della decisione impugnata o quando la censura miri soltanto a sollecitare una diversa lettura del materiale istruttorio.
  • La legittimazione del Comune a richiedere l'IMU va valutata con riferimento all'anno di imposta oggetto di accertamento e non alla data di notifica dell'avviso; le modifiche normative sopravvenute non si applicano retroattivamente se entrate in vigore dopo il periodo d'imposta contestato.
  • La consulenza tecnica d'ufficio è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che può negarla se dispone già di elementi documentali sufficienti per la decisione, purché il diniego sia motivato.
  • Nel processo tributario i motivi nuovi sono inammissibili in appello; una domanda, come quella di disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa, non può essere introdotta per la prima volta nel secondo grado.
  • L'istituto del cumulo giuridico delle sanzioni non si applica alle violazioni consistenti nel mero omesso o tardivo pagamento di imposte riferite a periodi d'imposta diversi, perché tali violazioni sono autonomamente sanzionate per ciascun mancato versamento.
  • L'eventuale irregolarità della fase di mediazione tributaria non determina, di per sé, la nullità dell'atto impositivo né incide automaticamente sull'esito del giudizio, essendo la mediazione una condizione di procedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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