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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36141/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della contribuente, di una cartella di pagamento relativa a IRPEF 2001, deducendo la mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso; in appello la CTR delle Marche aveva respinto il gravame dell'agente della riscossione, ritenendo provata la carenza di notifica. In cassazione l'agente della riscossione ha proposto sette motivi: (1) nullità per avere la lite riguardato vizi imputabili all'ente impositore ma essere stata incardinata solo contro il concessionario, asseritamente privo di legittimazione passiva; (2) nullità per mancata integrazione del contraddittorio, sostenendo il litisconsorzio necessario tra ente impositore e agente della riscossione; (3) omessa pronuncia sulla richiesta di chiamata in causa dell'ente impositore; (4) violazione delle regole sull'onere della prova e delle norme sulla riscossione, assumendo di non dover provare la legittimità dell'azione impositiva; (5) violazione delle preclusioni in appello nel processo tributario, censurando l'affermazione della CTR secondo cui la deduzione della notifica dell'avviso sarebbe stata tardiva; (6) omessa pronuncia e violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per non avere la CTR rigettato la domanda sulla base degli elementi acquisiti; (7) violazione dell'onere probatorio, sostenendo che fosse sufficiente la prova della notifica dell'avviso senza produrne copia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi, secondo e quarto motivi, affermando che nel contenzioso tributario contro cartella per mancata notifica dell'atto presupposto il contribuente può agire indifferentemente contro ente impositore o agente della riscossione, senza litisconsorzio necessario, e che l'onere di chiamare in causa l'ente grava sul concessionario. Ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il terzo motivo, precisando che la chiamata in causa dell'ente ha natura di litis denuntiatio e non richiede autorizzazione del giudice. Ha esaminato congiuntamente quinto, sesto e settimo motivo, riconoscendo che nel processo tributario sono ammissibili nuovi documenti in appello e che la mancata notifica dell'atto presupposto integra una mera difesa, non un'eccezione in senso stretto; tuttavia ha rilevato che la CTR aveva fondato la decisione anche su una distinta ratio, ossia l'assenza di correlazione tra la relata prodotta e l'avviso di accertamento, accertamento di fatto non specificamente censurato in cassazione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, con spese non liquidate per mancata difesa dell'intimata e con attestazione dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato come parametro dei vizi denunciabili in cassazione, ma la Corte ritiene infondati o inammissibili i motivi proposti

  • art. 101 c.p.c.

    la sua violazione è esclusa perché la lite poteva essere introdotta nei confronti dell'agente della riscossione

  • art. 102 c.p.c.

    non sussiste litisconsorzio necessario tra ente impositore e agente della riscossione nella controversia sulla mancata notifica dell'atto presupposto

  • art. 112 c.p.c.

    l'omessa pronuncia è esclusa o comunque non utilmente censurata nei termini prospettati

  • art. 115 c.p.c.

    non impone di accogliere la domanda della contribuente né esclude la produzione della documentazione di notifica in appello

  • art. 2697 c.c.

    l'onere di provare i presupposti di legittimità del procedimento resta a carico dell'ufficio; la sola prova della notifica non basta se non è correlata all'atto presupposto

  • artt. 1, comma 2, e 10 d.lgs. n. 546/1992

    in combinazione con il principio di specialità del processo tributario, consentono di ritenere ammissibile l'azione contro l'agente della riscossione e di escludere il litisconsorzio necessario

  • art. 39 d.lgs. n. 112/1999

    pone a carico del concessionario l'onere di chiamare in causa l'ente impositore nelle controversie che investono il merito della pretesa

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    il divieto riguarda le eccezioni in senso stretto e non le mere difese dell'amministrazione, come la prova della notifica dell'avviso

  • art. 58 d.lgs. n. 546/1992

    nel processo tributario consente la produzione libera di documenti anche in appello, compresi quelli preesistenti al primo grado

  • art. 12 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte non ne ricava un esonero dall'onere probatorio invocato

  • art. 24 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato nel motivo di ricorso, senza accoglimento della tesi difensiva

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato nel motivo di ricorso, senza diversa decisiva elaborazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 375 c.p.c.

    indicato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indicato per la trattazione camerale

  • art. 158 d.P.R. n. 115/2002

    richiamato in relazione al regime delle spese e al contributo unificato, ma senza rilievo decisivo sul merito

  • art. 22 d.l. n. 34/2023, conv. in l. n. 56/2023

    menzionato per escludere l'applicabilità del regime invocato dalla ricorrente

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la cartella di pagamento può essere impugnata anche solo nei confronti dell'agente della riscossione quando il vizio dedotto riguarda la mancata notifica dell'atto impositivo presupposto; in tale ipotesi non sussiste litisconsorzio necessario con l'ente impositore.
  • Se la controversia investe la regolarità della pretesa fiscale, il concessionario della riscossione che voglia evitare gli effetti sfavorevoli della decisione ha l'onere di chiamare in causa l'ente creditore; non incombe al giudice ordinare l'integrazione del contraddittorio.
  • Nel processo tributario l'art. 58, comma 2, consente la produzione di nuovi documenti in appello anche se preesistenti al giudizio di primo grado; il divieto dell'art. 57 riguarda le eccezioni in senso stretto e non le mere difese.
  • La deduzione dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento costituisce, rispetto alla censura di omessa notifica proposta dal contribuente, una mera difesa e non una nuova eccezione in senso tecnico.
  • Quando la decisione di merito si fonda su una autonoma ratio di fatto, il ricorso per cassazione deve censurare specificamente anche tale accertamento, altrimenti la statuizione resta ferma e il ricorso non può essere accolto.
  • Ai fini della prova della legittimità della pretesa non è sufficiente allegare un generico documento di notifica: occorre che la relata o la prova della notificazione siano riferibili con certezza all'atto prodromico oggetto di contestazione.

Come è indicizzato

MaterieCartelle, ingiunzioni e riscossione coattivaProcesso tributario e impugnazioniRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaGiudicato

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