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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10347/2023 del 18/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di addebito con cui l'INPS aveva richiesto a un avvocato, iscritto all'albo ma non alla Cassa nazionale forense, i contributi alla Gestione separata per il reddito prodotto nell'anno 2011, oltre alle sanzioni. La Corte d'appello aveva accolto la domanda del professionista, annullando l'avviso, ritenendo che l'art. 44, comma 2, del D.L. n. 269/2003 introducesse una soglia generale di esenzione per i professionisti che avessero prodotto un reddito non superiore a Euro 5.000,00, qualificando in sostanza l'attività come occasionale in difetto di superamento di tale limite. Con il ricorso per cassazione l'INPS ha dedotto violazione di plurime disposizioni previdenziali e tributarie, sostenendo che, per il professionista iscritto ad albo ma non alla cassa di categoria, l'obbligo contributivo alla Gestione separata sussisteva anche per periodi anteriori alla L. n. 247/2012 e che la soglia di Euro 5.000,00 non poteva valere come criterio decisivo per escludere l'iscrizione quando l'attività fosse abituale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la censura dell'INPS non scalfisse la decisione della Corte territoriale, la quale aveva fondato l'accoglimento della domanda sulla mancata allegazione e prova, da parte dell'ente previdenziale, dei fatti costitutivi dell'obbligo contributivo. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'iscrizione alla Gestione separata per il professionista iscritto ad albo dipende dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, dell'attività libero-professionale che produca redditi non assoggettati a contribuzione presso la cassa di riferimento; la soglia di Euro 5.000,00 rileva invece per le attività di lavoro autonomo occasionale, non per quelle abituali. Ha inoltre precisato che l'abitualità è un accertamento di fatto, desumibile anche da indizi come iscrizione all'albo, partita IVA e organizzazione dello studio, oppure, in senso contrario, da un reddito inferiore alla soglia, ma sempre secondo una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie. Poiché l'INPS non aveva censurato adeguatamente la ratio decidendi della decisione impugnata, il ricorso è stato respinto e l'istituto condannato alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Per il professionista iscritto a un albo ma non coperto da contribuzione presso la cassa di categoria, l'obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione separata dipende dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, dell'attività libero-professionale che produca redditi non soggetti a contribuzione presso la cassa di riferimento.
  • La soglia di Euro 5.000,00 non opera come franchigia generale di esenzione per l'attività professionale abituale; essa rileva piuttosto come indice della occasionalità della prestazione autonoma e, quindi, come elemento utile per escludere in concreto l'abitualità, se valutato insieme agli altri elementi di fatto.
  • L'accertamento dell'abitualità dell'attività professionale è un giudizio di fatto che può essere fondato su presunzioni semplici, come iscrizione all'albo, apertura della partita IVA e organizzazione dello studio, oppure, in senso contrario, su un reddito modesto; nessun elemento è decisivo isolatamente, dovendo il giudice compiere una valutazione complessiva delle risultanze processuali.
  • Quando la decisione di merito si fonda sulla carenza di allegazione e prova a carico dell'ente previdenziale, il ricorrente per cassazione deve censurare specificamente tale ratio decidendi; altrimenti il motivo è inidoneo a scalfire la sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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