Cassazione Civile, Ordinanza n. 10347/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di addebito con cui l'INPS aveva richiesto a un avvocato, iscritto all'albo ma non alla Cassa nazionale forense, i contributi alla Gestione separata per il reddito prodotto nell'anno 2011, oltre alle sanzioni. La Corte d'appello aveva accolto la domanda del professionista, annullando l'avviso, ritenendo che l'art. 44, comma 2, del D.L. n. 269/2003 introducesse una soglia generale di esenzione per i professionisti che avessero prodotto un reddito non superiore a Euro 5.000,00, qualificando in sostanza l'attività come occasionale in difetto di superamento di tale limite. Con il ricorso per cassazione l'INPS ha dedotto violazione di plurime disposizioni previdenziali e tributarie, sostenendo che, per il professionista iscritto ad albo ma non alla cassa di categoria, l'obbligo contributivo alla Gestione separata sussisteva anche per periodi anteriori alla L. n. 247/2012 e che la soglia di Euro 5.000,00 non poteva valere come criterio decisivo per escludere l'iscrizione quando l'attività fosse abituale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la censura dell'INPS non scalfisse la decisione della Corte territoriale, la quale aveva fondato l'accoglimento della domanda sulla mancata allegazione e prova, da parte dell'ente previdenziale, dei fatti costitutivi dell'obbligo contributivo. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'iscrizione alla Gestione separata per il professionista iscritto ad albo dipende dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, dell'attività libero-professionale che produca redditi non assoggettati a contribuzione presso la cassa di riferimento; la soglia di Euro 5.000,00 rileva invece per le attività di lavoro autonomo occasionale, non per quelle abituali. Ha inoltre precisato che l'abitualità è un accertamento di fatto, desumibile anche da indizi come iscrizione all'albo, partita IVA e organizzazione dello studio, oppure, in senso contrario, da un reddito inferiore alla soglia, ma sempre secondo una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie. Poiché l'INPS non aveva censurato adeguatamente la ratio decidendi della decisione impugnata, il ricorso è stato respinto e l'istituto condannato alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31
disciplina istitutiva della Gestione separata e del relativo obbligo contributivo per alcune categorie di lavoratori autonomi e parasubordinati.
D.L. n. 98 del 2011, art. 18, commi 1 e 2, conv. con mod. dalla L. n. 111 del 2011
richiamato dall'INPS a sostegno della disciplina contributiva applicabile alla fattispecie.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 53
richiamato quale norma sulla qualificazione del reddito di lavoro autonomo ai fini fiscali.
L. n. 576 del 1980, artt. 10, 11 e 22
norme sulla previdenza degli avvocati richiamate nel motivo dell'INPS.
D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. con mod. dalla L. n. 326 del 2003
non introduce una generale soglia di esenzione dal contributo per i professionisti abituali; la soglia di Euro 5.000,00 è rilevante per qualificare l'attività occasionale, non per escludere l'obbligo in presenza di abitualità.
D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61
richiamato nel quadro normativo evocato dall'INPS in tema di lavoro autonomo e prestazioni occasionali.
menzionata come riferimento temporale, ma la Corte ha affermato che il principio sull'obbligo contributivo vale anche per periodi antecedenti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per la statuizione sull'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- Per il professionista iscritto a un albo ma non coperto da contribuzione presso la cassa di categoria, l'obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione separata dipende dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, dell'attività libero-professionale che produca redditi non soggetti a contribuzione presso la cassa di riferimento.
- La soglia di Euro 5.000,00 non opera come franchigia generale di esenzione per l'attività professionale abituale; essa rileva piuttosto come indice della occasionalità della prestazione autonoma e, quindi, come elemento utile per escludere in concreto l'abitualità, se valutato insieme agli altri elementi di fatto.
- L'accertamento dell'abitualità dell'attività professionale è un giudizio di fatto che può essere fondato su presunzioni semplici, come iscrizione all'albo, apertura della partita IVA e organizzazione dello studio, oppure, in senso contrario, su un reddito modesto; nessun elemento è decisivo isolatamente, dovendo il giudice compiere una valutazione complessiva delle risultanze processuali.
- Quando la decisione di merito si fonda sulla carenza di allegazione e prova a carico dell'ente previdenziale, il ricorrente per cassazione deve censurare specificamente tale ratio decidendi; altrimenti il motivo è inidoneo a scalfire la sentenza impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 18 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10223/2023 del 18/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 18 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10226/2023 del 18/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 18 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10227/2023 del 18/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 18 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10239/2023 del 18/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 18 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10248/2023 del 18/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 18 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10265/2023 del 18/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →