Cassazione Civile, Ordinanza n. 10226/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un dirigente, licenziato senza preavviso nel 2012, agiva in giudizio contro la società datrice chiedendo, in via principale, l'indennità supplementare prevista dal CCNL di settore per i dirigenti licenziati senza giustificazione e, in subordine, l'indennità supplementare prevista dall'Accordo interconfederale 27.4.1995, calcolata sul preavviso e aumentata per età. Con un secondo ricorso chiedeva inoltre il pagamento di ulteriori competenze di fine rapporto non integralmente corrisposte, comprese differenze sull'indennità di mancato preavviso e sul TFR. La Corte d'appello aveva rigettato sia il gravame del lavoratore sia quello incidentale della società, ritenendo, quanto all'Accordo del 1995, che il licenziamento non fosse stato motivato con le specifiche causali di ristrutturazione, riconversione o crisi aziendale previste dalla disciplina collettiva. In cassazione il lavoratore deduceva: 1) violazione dell'Accordo del 27.4.1995, per avere la Corte territoriale valorizzato solo la motivazione formale del recesso e non l'effettiva ragione oggettiva del licenziamento, che egli assumeva coincidere con una situazione aziendale di riorganizzazione/crisi documentalmente provata; 2) omesso esame e omessa pronuncia sulle ulteriori differenze retributive richieste in appello a titolo di mancato preavviso e TFR.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Sul primo ha affermato che, ai fini dell'indennità supplementare prevista dall'Accordo interconfederale del 27.4.1995 per i dirigenti, ciò che conta è la causa effettiva del licenziamento e il suo nesso con ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione o crisi aziendale, non la sola formula usata nella lettera di recesso. La Corte d'appello, invece, si era fermata alla mancanza di una motivazione espressa in tali termini, senza verificare l'effettiva ragione del licenziamento. Sul secondo motivo ha rilevato che la corte territoriale aveva completamente omesso di pronunciarsi sul motivo di appello relativo alle ulteriori differenze retributive, integrando violazione dell'art. 112 c.p.c. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato invocato per denunciare la violazione dell'Accordo interconfederale del 27.4.1995
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è stato ritenuto il corretto parametro per denunciare l'omessa pronuncia sul motivo di appello
l'omessa pronuncia su un motivo di appello integra violazione di questa norma
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
l'omessa pronuncia non è riconducibile all'omesso esame di un fatto decisivo, ma alla violazione dell'art. 112 c.p.c.
Accordo interconfederale 27.4.1995
l'indennità supplementare per i dirigenti spetta quando il licenziamento sia obiettivamente causato da ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione o crisi aziendale, a prescindere dalla motivazione formale
richiamata come parametro delle situazioni di ristrutturazione, riconversione o crisi aziendale cui l'Accordo collettivo collega l'indennità
artt. 19 e 22 CCNL di settore
richiamati dal lavoratore a fondamento della domanda principale di indennità supplementare
non citato espressamente nel dispositivo motivazionale, ma rileva implicitamente sul piano dell'onere probatorio circa la sussistenza delle condizioni per l'indennità
Massime di principio
- Per l'indennità supplementare spettante al dirigente ai sensi dell'accordo collettivo, la verifica giudiziale deve avere riguardo alla causa effettiva del licenziamento e non alla sola motivazione formale inserita nella lettera di recesso.
- Se il contratto collettivo collega il beneficio alla sussistenza di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione o crisi aziendale, il giudice deve accertare in concreto il nesso causale tra il recesso e tali condizioni, anche quando la causale non sia espressamente indicata nel provvedimento espulsivo.
- L'omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello integra violazione dell'art. 112 c.p.c. ed è denunciabile in cassazione come error in procedendo ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; non va invece qualificata come omesso esame di un fatto decisivo.
- Quando una questione viene devoluta con specifico motivo di appello e la sentenza impugnata non vi si pronuncia affatto, la cassazione deve intervenire con rinvio affinché il giudice di merito esamini la domanda o censura trascurata.
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