Cassazione Civile, Ordinanza n. 10248/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore, impiegato nella pulizia dei convogli ferroviari, aveva agito per ottenere il pagamento di una somma una tantum prevista dalla contrattazione collettiva come copertura della vacanza contrattuale maturata nel periodo 1 agosto 2009-31 agosto 2012. La domanda era stata accolta in primo grado anche nei confronti della società appaltatrice, in solido con la committente, e in appello la somma era stata solo ridotta. La società appaltatrice ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1294 e 1362-1371 c.c., dell'allegato A al CCNL Mobilità 2012 e dell'art. 4 del verbale di accordo Agens-Ancp del 5 giugno 2014. Ha sostenuto che la Corte territoriale aveva erroneamente interpretato la disciplina collettiva, perché l'una tantum doveva essere corrisposta solo in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento e solo per il rapporto di lavoro in essere al momento della previsione contrattuale, non potendo gravare integralmente sull'attuale datore di lavoro anche per i periodi nei quali il lavoratore aveva prestato attività alle dipendenze di precedenti appaltatrici, senza alcuna solidarietà con queste ultime.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha affermato che l'indennità una tantum ha funzione di recupero parziale del potere d'acquisto per il periodo di mancato rinnovo del contratto collettivo e che il suo costo può essere posto a carico del datore solo in ragione dei vantaggi economici derivanti dalla prestazione svolta nel periodo considerato. Poiché la contrattazione collettiva prevedeva espressamente il pagamento "in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento", non era corretto addossare alla società ricorrente l'intero importo riferito anche ai periodi lavorati presso precedenti datori. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria del lavoratore. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla solidarietà, ma ritenuto non idoneo a fondare un obbligo solidale rispetto a periodi lavorativi svolti presso altri datori in assenza di previsione contrattuale.
Usati come parametri ermeneutici per contestare l'interpretazione del CCNL; la Corte ha accolto la censura valorizzando il dato letterale e sistematico della clausola che prevede la proporzione ai mesi di servizio.
allegato A CCNL Mobilità 2012
"in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento"
La clausola impone il riproporzionamento dell'una tantum ai soli mesi di servizio svolti nel periodo di riferimento, escludendo l'addebito integrale al datore di lavoro in essere al momento del rinnovo.
art. 4 del verbale di accordo Agens-Ancp del 5 giugno 2014
Richiamato dalla Corte territoriale, ma ritenuto non decisivo per porre integralmente a carico dell'attuale datore l'importo una tantum in difetto di diversa pattuizione espressa.
Applicato per la decisione nel merito senza rinvio, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto.
Norma richiamata nel fatto processuale per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
Massime di principio
- L'indennità una tantum prevista dalla contrattazione collettiva per la vacanza contrattuale, quando è strutturalmente collegata alla prestazione lavorativa, deve essere riproporzionata in relazione ai soli mesi di servizio svolti nel periodo di riferimento, salvo diversa pattuizione espressa.
- Non è corretto porre integralmente a carico del datore di lavoro subentrante l'intero importo riferito anche ai periodi in cui il lavoratore ha prestato attività presso precedenti datori, se la disciplina collettiva non prevede espressamente tale soluzione.
- Nell'interpretazione del contratto collettivo rilevano in modo decisivo il dato letterale e la coerenza sistematica delle clausole, specie quando esse prevedano espressamente il pagamento 'in proporzione' al servizio prestato.
- Quando la causa è matura e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito rigettando la domanda originaria.
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