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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10223/2023 del 18/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di lavoro a tempo determinato stipulato nel 2005 tra un ente di formazione e un lavoratore, con causale collegata all'intensificazione dell'attività in relazione a determinati progetti. La Corte d'appello aveva dichiarato nullo il termine, accertando che il lavoratore era stato impiegato non solo nel progetto indicato nel contratto, ma anche in altri progetti, sicché l'assunzione era funzionale a esigenze aziendali permanenti e durature e non a una necessità temporanea. L'ente datoriale ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: ha dedotto, innanzitutto, l'applicabilità dello ius superveniens di cui all'art. 19 del d.lgs. 175/2016 e ai limiti alle assunzioni degli organismi in house, sostenendo che ciò impedisse la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato; ha poi censurato la motivazione della sentenza d'appello per asserita nullità, violazione del principio di non contestazione e ultrapetizione; ha contestato l'interpretazione dell'art. 1 del d.lgs. 368/2001 e del contratto, sostenendo che la causale fosse sufficientemente specificata e che il termine potesse essere giustificato anche da esigenze ordinarie di impresa; infine ha chiesto la riduzione alla metà dell'indennità ex art. 32, comma 6, L. 183/2010 per la presenza di un accordo sindacale di stabilizzazione e di una selezione interna cui il lavoratore avrebbe partecipato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il d.lgs. 175/2016 e l'art. 19 si applicano solo alle società a partecipazione pubblica con forma societaria, mentre il soggetto datore era un'associazione riconosciuta, e comunque la disciplina era successiva al rapporto del 2005 e priva di espressa retroattività. Ha respinto i motivi relativi alla motivazione e alla non contestazione, osservando che la sentenza d'appello era logicamente coerente e che la valutazione delle prove e l'interpretazione degli atti di causa non sono rivalutabili in cassazione. Ha inoltre confermato i principi in tema di contratto a termine: la causale deve essere specifica, circostanziata e collegata in modo concreto alla temporaneità dell'esigenza; è legittimo il termine anche in relazione ad attività non eccezionali o non straordinarie, ma occorre comunque la prova della connessione tra durata temporanea della prestazione ed esigenza organizzativa. Nel caso concreto, l'impiego del lavoratore anche in altri progetti escludeva tale nesso. È stato infine respinto il motivo sull'indennità ex art. 32, comma 6, L. 183/2010, perché la semplice esistenza di un accordo sindacale di stabilizzazione non basta: serve una concreta ed effettiva possibilità di adesione del lavoratore alla data di cessazione del rapporto, non risultata in causa. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. 175/2016

    si applica solo ai soggetti qualificabili come società a partecipazione pubblica con forma societaria; non è pertinente rispetto a un'associazione riconosciuta e comunque non opera retroattivamente sul rapporto dedotto in causa

  • art. 97 Cost.

    richiamato dal ricorrente in relazione ai limiti alle assunzioni negli organismi pubblici/in house, ma non ritenuto decisivo

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    la motivazione della sentenza d'appello era logicamente coerente e non apparente, dunque non ricorreva nullità

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è ultrapetizione; la censura attiene in realtà all'interpretazione degli atti e alla valutazione delle prove

  • art. 115 c.p.c.

    il principio di non contestazione riguarda le allegazioni di fatto e non si estende a valutazioni o giudizi, né a circostanze nella disponibilità esclusiva della parte datoriale

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    indica il vizio di violazione di legge dedotto per i motivi sostanziali

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    indica il vizio processuale dedotto per nullità della sentenza o del procedimento

  • art. 1 d.lgs. 368/2001

    richiede che le ragioni tecnico-produttive, organizzative o sostitutive siano specificate per iscritto in modo circostanziato e puntuale; la temporaneità deve risultare dal collegamento tra durata del rapporto ed esigenza aziendale

  • art. 1362 c.c.

    invocato per l'interpretazione del contratto; la Cassazione ribadisce che l'interpretazione degli atti è riservata al giudice di merito se correttamente motivata

  • art. 32, legge 183/2010

    la riduzione della misura dell'indennità per accordi di stabilizzazione richiede, alla data di cessazione del rapporto, un'effettiva e concreta possibilità per il lavoratore di aderire all'accordo, non bastando la sola stipula dell'accordo stesso

  • art. 13 comma 1quater d.p.r. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • d.l. n. 112/2008

    richiamato come norma successiva che non si applica retroattivamente al rapporto di causa

  • legge n. 133/2008

    richiamata in connessione con la disciplina successiva sulle assunzioni a termine e sulle società a partecipazione pubblica

Massime di principio

  • Nel contratto a tempo determinato, la causale deve essere indicata in modo specifico, circostanziato e verificabile: non è sufficiente il richiamo generico a un progetto o a un'intensificazione dell'attività, occorrendo la concreta connessione tra la durata temporanea della prestazione e l'esigenza organizzativa dedotta.
  • La legittimità del termine non dipende dal carattere eccezionale o straordinario dell'attività aziendale: anche esigenze riferibili all'ordinaria attività d'impresa possono giustificare il termine, ma solo se risultano temporanee o comunque fronteggiabili con personale a termine secondo criteri di normalità organizzativa.
  • Se il lavoratore viene impiegato, oltre che nella commessa indicata, anche in altri progetti o attività stabili dell'ente, può venir meno il nesso causale tra la causale apposta al contratto e l'assunzione a termine, con conseguente illegittimità della clausola.
  • Il principio di non contestazione non esonera la parte dall'onere di provare fatti o valutazioni che attengono a giudizi, a elementi causali o a circostanze nella sua esclusiva disponibilità; esso opera sulle allegazioni in fatto e non sulle conclusioni valutative.
  • In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa interpretazione degli atti processuali, salvo i limiti del vizio motivazionale o della violazione dei canoni ermeneutici.
  • La riduzione dell'indennità prevista per i contratti a termine in presenza di accordi di stabilizzazione richiede la prova che, al momento di cessazione del rapporto, il lavoratore avesse una concreta possibilità di aderire all'accordo, non essendo sufficiente la mera esistenza di una procedura selettiva o di un accordo sindacale astratto.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniProveSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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