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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10227/2023 del 18/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da una sanzione disciplinare conservativa irrogata a dipendenti addetti al servizio ferroviario per avere rifiutato, aderendo a una protesta sindacale, di prendere servizio come "agente unico" prima delle ore 5.00, nonostante un ordine aziendale di anticipare l'inizio del turno alle ore 4.25. Secondo la società, il rifiuto aveva determinato il ritardo di un treno. I lavoratori hanno impugnato la sanzione sostenendo che l'anticipo dell'orario derivasse da un accordo territoriale invalido o inefficace, perché adottato senza il rispetto della procedura negoziale prevista dal contratto collettivo nazionale, e che quindi l'ordine datoriale fosse illegittimo. Con il ricorso per cassazione hanno denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2104 e 2086 c.c., del d.lgs. 66/2003, dell'art. 7 L. 300/1970, del c.c.n.l. e degli accordi aziendali/territoriali applicabili, deducendo in sintesi: illegittimità dell'ampliamento della fascia oraria per il personale viaggiante in mancanza di una corretta procedura collettiva; inefficacia dell'accordo territoriale del 24.9.2009; insussistenza dei presupposti disciplinari perché i dipendenti avevano preavvertito l'azienda e perché il ritardo non sarebbe stato causalmente imputabile alla loro condotta; necessità di tutelare le esigenze vitali dei lavoratori e il rispetto dei limiti all'orario notturno.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure, osservando che la Corte d'appello aveva correttamente effettuato la valutazione comparativa tra i reciproci inadempimenti nel rapporto di lavoro, secondo i criteri di correttezza e buona fede che governano anche l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. In particolare, ha considerato non decisivo l'asserito vizio dell'accordo collettivo invocato dai lavoratori, poiché l'ordine datoriale risultava fondato su una fonte contrattuale apparentemente valida ed efficace e, comunque, il rifiuto opposto dai dipendenti non era proporzionato né giustificato da una lesione grave e concreta delle loro esigenze vitali o da profili di illiceità dell'ordine. La Corte ha quindi confermato la legittimità della sanzione disciplinare e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di legittimità, dando atto altresì dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione.

  • art. 2104 c.c.

    Richiamato per fondare il dovere del lavoratore di diligenza e di osservanza delle disposizioni impartite nell'esecuzione della prestazione.

  • art. 2086 c.c.

    Richiamato in relazione ai poteri organizzativi dell'imprenditore e all'osservanza delle disposizioni datoriali da parte del lavoratore.

  • d.lgs. 66/2003

    Invocato dai ricorrenti per contestare la legittimità dell'ampliamento della fascia oraria e della prestazione in orario notturno.

  • art. 7, L. 300/1970

    Richiamato nel ricorso come parametro di legittimità della sanzione disciplinare.

  • c.c.n.l. 16.4.2003, art. 22

    Richiamato per la procedura negoziale relativa all'allargamento della fascia oraria dei turni di servizio.

  • c.c.n.l. 16.4.2003, art. 51

    La Corte ha ritenuto che la clausola, imponendo l'esecuzione degli ordini salvo palese contrarietà a regolamenti e istruzioni o violazione penalmente sanzionata, non scriminasse il rifiuto fondato su un mero contrasto interpretativo su un accordo sindacale.

  • Contratto Aziendale di Gruppo Ferrovie dello Stato

    Richiamato dai ricorrenti tra le fonti contrattuali asseritamente violate.

  • Accordo di confluenza al CCNL delle attività ferroviarie 16.4.2003

    Richiamato dai ricorrenti tra le fonti negoziali rilevanti per la disciplina dell'orario di lavoro.

  • art. 1460 c.c.

    La Corte applica il principio secondo cui, nei contratti a prestazioni corrispettive, il rifiuto di adempiere è legittimo solo se conforme a buona fede, proporzionato e non meramente strumentale rispetto all'inadempimento altrui.

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    Richiamati come criteri di correttezza e buona fede che devono guidare la valutazione comparativa dei comportamenti reciproci nel rapporto sinallagmatico.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il controricorso illustrato in memoria nella fase camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nei contratti a prestazioni corrispettive, incluso il rapporto di lavoro subordinato, l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. richiede una valutazione comparativa dei reciproci inadempimenti, alla luce di correttezza e buona fede, non essendo sufficiente il mero dato cronologico dell'inadempimento dell'altra parte.
  • Il lavoratore non può rifiutare automaticamente l'adempimento dell'ordine datoriale solo perché ritiene illegittima la fonte collettiva o l'organizzazione del turno; occorre verificare se l'ordine presenti profili di illiceità o se l'inadempimento datoriale sia così grave da incidere in modo serio sulle esigenze vitali del prestatore.
  • Un rifiuto del lavoratore può essere giustificato solo se, nelle circostanze concrete, sia proporzionato e non contrario a buona fede; se invece l'ordine datoriale è solo contestato sul piano interpretativo o l'eventuale vizio della fonte non comporta una grave lesione del lavoratore, il rifiuto resta disciplinarmente rilevante.
  • Quando una fonte collettiva appaia idonea a integrare il contratto individuale ed è assistita da una plausibile apparenza di validità, il datore può fare affidamento su di essa fino a che non venga meno per iniziativa delle parti collettive, con conseguente legittimità dell'ordine impartito in conformità ad essa.
  • Nel giudizio sulla legittimità della sanzione disciplinare per insubordinazione occorre considerare anche le conseguenze della condotta del lavoratore sul corretto svolgimento del servizio aziendale, specie se esso riguarda un servizio pubblico essenziale o di rilevante interesse generale.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiustificato motivoRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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