Cassazione Civile, Ordinanza n. 10265/2023 del 18/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore aveva prestato attività alle dipendenze di un consorzio di bonifica siciliano in forza di una serie di contratti a tempo determinato, l’ultimo dei quali stipulato il 30 maggio 2011. In primo grado aveva chiesto l’accertamento dell’illegittimità del termine apposto ai contratti, la declaratoria di un rapporto a tempo indeterminato, la riassunzione e il pagamento delle spettanze retributive e previdenziali nonché dell’indennità risarcitoria. Il Tribunale aveva accolto la domanda limitatamente all’ultimo contratto, mentre la Corte d’appello aveva escluso la conversione del rapporto in ragione della disciplina regionale speciale sui consorzi di bonifica. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, con il primo motivo, la violazione della normativa regionale e statale in materia di contratti a termine e di assunzioni, sostenendo che il consorzio, quale ente pubblico economico, non fosse soggetto al regime invocato dalla Corte territoriale e che la nullità del termine dovesse comportare l’assunzione senza previo concorso o selezione; ha inoltre lamentato l’omesso esame di un documento ritenuto decisivo per provare la prosecuzione dei rapporti a termine dal 1997. Con il secondo motivo ha denunciato l’illegittimità costituzionale della norma regionale applicata, per contrasto con l’art. 117 Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile, in parte, la doglianza relativa ai contratti a termine precedenti perché il ricorrente non aveva specificamente censurato in appello l’accertamento del Tribunale circa la mancanza di allegazione e prova di tali rapporti, con conseguente operatività della presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. Nel merito ha confermato che, per i consorzi di bonifica della Regione Sicilia, la disciplina regionale speciale impedisce la conversione automatica del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, anche quando il termine sia illegittimo, poiché una simile conversione eluderebbe il divieto di nuove assunzioni stabili posto dalla normativa regionale. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché la violazione della Costituzione non può essere dedotta direttamente come vizio di legittimità ex art. 360 c.p.c., dovendo eventualmente essere sollevata una questione di legittimità costituzionale della norma applicata. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 346 c.p.c.
La parte parzialmente soccombente in primo grado deve proporre impugnazione incidentale sulla statuizione sfavorevole, altrimenti opera la presunzione di rinuncia alla censura in appello.
art. 360 c.p.c.
Le doglianze di violazione di legge e di vizio motivazionale non possono essere trattate in modo promiscuo; la violazione diretta della Costituzione non è deducibile come motivo ex art. 360, n. 3, ma richiede l’eventuale questione di legittimità costituzionale della norma applicata.
art. 49 della legge Regione Sicilia n. 15 del 2004
È stata ritenuta non applicabile nel senso prospettato dal ricorrente ai consorzi di bonifica siciliani in modo da consentire la conversione del rapporto a termine.
artt. 1, 2 e 5 del d.lgs. n. 368 del 2001
La disciplina generale del contratto a termine non consente, nel caso dei consorzi di bonifica siciliani, di superare il divieto regionale di nuove assunzioni stabili mediante conversione automatica del rapporto.
artt. 1 e 36 del d.lgs. n. 165 del 2001
La parte ricorrente ha sostenuto la loro inapplicabilità agli enti pubblici economici; la Corte ha però fondato la decisione sulla specialità della normativa regionale.
art. 1 della legge n. 230 del 1962
Richiamato dal ricorrente come disciplina dei contratti a termine vigente ratione temporis e come base della deroga regionale sulle assunzioni a termine.
art. 11 preleggi
Invocato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla non retroattività della disciplina regionale successiva.
art. 32 della legge regionale siciliana n. 45 del 1995
È stato richiamato come divieto di nuove assunzioni a tempo indeterminato per i consorzi di bonifica; la Corte lo considera ostativo alla conversione automatica del rapporto.
art. 3 della legge regionale siciliana n. 76 del 1995
È stata letta come autorizzazione ai consorzi a ricorrere al lavoro a termine nel rispetto della legge n. 230 del 1962, senza incidere sul divieto di assunzioni stabili.
art. 4 della legge regionale siciliana n. 76 del 1995
Richiamato nel principio interpretativo che limita il ricorso al contratto a termine da parte dei consorzi di bonifica.
art. 9 della legge regionale n. 14 del 1958
Richiamato dalla corte d’appello nel ritenere necessario il concorso o la selezione per le assunzioni; la Cassazione ha poi chiarito che la specialità della disciplina dei consorzi impedisce la conversione automatica.
art. 32 comma 5 della legge n. 183 del 2010
Utilizzato come parametro per quantificare il risarcimento del danno conseguente all’illegittima apposizione del termine, in chiave di misura adeguatamente dissuasiva.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13 comma 1 bis del d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro per il contributo unificato aggiuntivo richiamato nel dispositivo.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La Corte vi fa rinvio per confermare la continuità con il precedente di legittimità richiamato.
Massime di principio
- Nei giudizi civili, la parte che risulti parzialmente soccombente su una specifica statuizione non può limitarsi a riproporre la questione in appello: per evitare la presunzione di rinuncia deve proporre impugnazione incidentale su quel capo.
- In cassazione non è consentito cumulare in modo promiscuo censure di violazione di legge e di vizio motivazionale; inoltre la violazione diretta di parametri costituzionali non può essere dedotta come tale ex art. 360 c.p.c., ma richiede la prospettazione di una questione di legittimità costituzionale della norma applicata.
- Quando una disciplina regionale speciale vieta nuove assunzioni stabili presso determinati enti pubblici economici, l’illegittimità del termine apposto a contratti a tempo determinato non comporta automaticamente la conversione del rapporto a tempo indeterminato se ciò finirebbe per eludere quel divieto.
- In presenza di una normativa speciale sulle assunzioni dei consorzi di bonifica siciliani, la disciplina generale del contratto a termine non può essere utilizzata per ottenere la trasformazione automatica del rapporto in stabile, anche se il contratto è stato stipulato in violazione delle regole sul termine.
- Il risarcimento conseguente all’illegittima apposizione del termine può essere parametrato a criteri previsti da altra disciplina, quando ciò sia coerente con una funzione adeguatamente dissuasiva e con la quantificazione già non contestata in giudizio.
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