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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26891/2024 del 16/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato da una società farmaceutica a un addetto che svolgeva attività di informazione medico-scientifica e, secondo gli accertamenti di merito, non era un agente ma un collaboratore coordinato e continuativo, poi riqualificato come rapporto assoggettato alla disciplina dell'art. 2 d.lgs. 81/2015. La Corte d'appello aveva dichiarato illegittimo il recesso, escludendo il giustificato motivo oggettivo per mancato repéchage, e aveva riconosciuto al lavoratore la tutela indennitaria prevista dal d.lgs. 23/2015. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) incompetenza territoriale del tribunale adito, sostenendo che, essendo trascorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto, non potesse operare il foro della dipendenza ex art. 413, comma 2, c.p.c.; (2) erronea qualificazione dell'attività di informatore scientifico come non riconducibile al contratto di agenzia; (3) violazione delle regole sulla prova e dell'interpretazione contrattuale, contestando che si fosse richiesto di dimostrare la conclusione di contratti per configurare un genuino rapporto di agenzia; (4) erronea applicazione dell'art. 2 d.lgs. 81/2015, per avere la Corte ritenuto sussistente etero-organizzazione senza verificare se il coordinamento fosse concordato o imposto; (5) erronea esclusione del giustificato motivo oggettivo per mancata prova del repéchage. Il lavoratore ha proposto un successivo ricorso, qualificato come incidentale, con due motivi: (1) violazione dell'art. 2113 c.c., per avere la Corte ritenuto che precedenti verbali di conciliazione in sede sindacale precludessero l'indagine sulla natura del rapporto e incidessero sulla pretesa conversione del rapporto; (2) violazione degli artt. 2113 e 2730 c.c., per avere attribuito valore confessorio alle premesse di un accordo transattivo che richiamava il contratto di agenzia. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: ha confermato la competenza del foro della dipendenza, ha ribadito la distinzione tra informatore medico-scientifico e agente, ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 2 d.lgs. 81/2015 e del regime di tutela del licenziamento illegittimo, ha riconosciuto la corretta valutazione delle conciliazioni ex art. 2113 c.c. e del loro eventuale contenuto ricognitivo/confessorio, e ha confermato l'accertata mancanza di prova del repéchage. Il ricorso principale e quello incidentale sono stati entrambi rigettati; le spese sono state compensate.

La decisione

La Corte ha rigettato sia il ricorso principale della società sia il ricorso successivo qualificato come incidentale del lavoratore. Ha confermato la sentenza d'appello che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ma aveva applicato la tutela indennitaria anziché reintegratoria, dopo aver riqualificato il rapporto come collaborazione etero-organizzata soggetta alla disciplina dell'art. 2 d.lgs. 81/2015. Sul piano processuale ha ritenuto corretta la competenza territoriale del tribunale adito, perché il foro della dipendenza aziendale non è soggetto al limite dei sei mesi previsto per il diverso foro di cui all'art. 413, comma 3, c.p.c. Sul piano sostanziale ha escluso che l'attività di informazione scientifica del farmaco fosse, in sé o in forma mista, un rapporto di agenzia; ha giudicato infondata la censura sulla prova del contratto di agenzia; ha reputato inammissibile la doglianza sulla etero-organizzazione perché mirava a rivalutare il merito; ha confermato l'obbligo datoriale di repéchage e la sua violazione come ragione di illegittimità del recesso. Ha inoltre ritenuto infondate le censure del lavoratore sulle conciliazioni sindacali, precisando che l'art. 2113 c.c. si applica alle rinunce di diritti già acquisiti, mentre le dichiarazioni ricognitive inserite in una transazione possono avere valore confessorio se riferite a fatti o situazioni giuridiche considerate sub specie facti. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti; è stato disposto il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 413 c.p.c.

    secondo comma; terzo comma

    Il foro della dipendenza aziendale si radica in relazione al luogo ove il lavoratore era addetto alla cessazione del rapporto; il limite temporale di sei mesi previsto dal comma 3 riguarda la cessazione della dipendenza, non il venir meno della destinazione del lavoratore a prestarvi l'opera.

  • art. 1742 c.c.

    L'attività di informazione scientifica del farmaco non è automaticamente sovrapponibile al contratto di agenzia, che implica la promozione della conclusione di contratti come obbligazione di risultato.

  • art. 1748 c.c.

    La provvigione dell'agente è collegata all'attività promozionale e ai contratti promossi; la norma non richiede in astratto che ogni vendita sia frutto di un intervento diretto e conclusivo dell'agente, ma ciò non basta a trasformare l'informatore scientifico in agente.

  • art. 2697 c.c.

    La dedotta violazione dell'onere della prova è infondata quando il giudice di merito abbia accertato in fatto la prevalenza dell'attività di informazione scientifica e la mancata prova di effettive vendite dirette o di un genuino rapporto di agenzia.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione dei contratti e degli accordi transattivi deve muovere dal loro contenuto complessivo; le censure che mirano a sostituire una diversa lettura del materiale probatorio non sono ammissibili in cassazione.

  • art. 3 direttiva 86/653/CEE

    Richiamata nel dibattito sulla nozione di agenzia e sulla prova degli elementi del rapporto, ma la Corte conferma la non riconducibilità del rapporto concreto all'agenzia.

  • art. 2113 c.c.

    La disciplina dell'annullabilità delle rinunce e transazioni si applica alle sole rinunce di diritti già acquisiti; non preclude l'accertamento giudiziale della natura del rapporto per il periodo successivo alla conciliazione, né impedisce di attribuire valore ricognitivo-confessorio a dichiarazioni inserite in una transazione, se aventi ad oggetto fatti o situazioni considerate sub specie facti.

  • art. 2730 c.c.

    Una dichiarazione contenuta nelle premesse di una transazione può avere portata confessoria solo se rappresenta la ricognizione di fatti o di situazioni giuridiche considerate come fatti, non se esprime mere valutazioni giuridiche.

  • art. 2 d.lgs. 81/2015

    La disciplina della collaborazione etero-organizzata si applica quando la prestazione, pur formalmente autonoma, è organizzata dal committente anche con riferimento a tempi e luogo, purché vi sia un coordinamento funzionalmente inserito nell'organizzazione d'impresa; la deduzione di una rivalutazione del fatto è inammissibile in cassazione.

  • art. 3 d.lgs. 23/2015

    In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo illegittimo, accertata l'assenza del repéchage, trova applicazione la tutela indennitaria prevista dalla disciplina richiamata, secondo l'apprezzamento del giudice di merito.

  • art. 61 d.lgs. 276/2003

    Richiamato per escludere che, nel caso concreto e ratione temporis, operasse la conversione automatica del rapporto in subordinato a tempo indeterminato.

  • art. 69 d.lgs. 276/2003

    La conversione automatica prevista dalla disciplina delle collaborazioni non si applica alla fattispecie concreta, essendo invece operante la disciplina successiva dell'art. 2 d.lgs. 81/2015.

  • art. 2118 c.c.

    Richiamato in relazione alla disciplina del recesso datoriale, ma la Corte conferma che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è illegittimo per mancato repéchage.

  • art. 3 legge n. 604/1966

    Il giustificato motivo oggettivo richiede anche la verifica dell'obbligo di repéchage; la sua inosservanza comporta l'illegittimità del licenziamento.

  • art. 380bis1 c.p.c.

    secondo comma, ult. parte

    Richiamato solo per il rito camerale e la riserva di motivazione.

  • art. 370 c.p.c.

    Richiamato nel definire l'ammissibilità e la forma del ricorso incidentale successivo al primo ricorso.

  • art. 371 c.p.c.

    Con l'art. 370 c.p.c. fonda la conversione del successivo ricorso autonomo in ricorso incidentale.

  • art. 13 comma 1quater d.p.r. n. 115 del 2002

    È disposto il raddoppio del contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti processuali.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, il foro della dipendenza aziendale ex art. 413, comma 2, c.p.c. si radica rispetto al luogo di effettiva adibizione del lavoratore alla cessazione del rapporto e non è soggetto al limite temporale previsto dal comma 3, che riguarda la cessazione della dipendenza e non la cessazione della prestazione presso di essa.
  • L'attività di informazione scientifica del farmaco, anche se svolta in modo sistematico verso operatori sanitari, non coincide di per sé con il contratto di agenzia, che implica la promozione della conclusione di contratti; la qualificazione del rapporto dipende dagli accertamenti di fatto sulla prevalenza dell'attività svolta.
  • In cassazione non è consentito trasformare in doglianza di violazione di legge una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio e degli indici fattuali già apprezzati dal giudice di merito, specie in tema di etero-organizzazione della prestazione.
  • La collaborazione etero-organizzata ex art. 2 d.lgs. 81/2015 ricorre quando il committente organizza unilateralmente la prestazione con coordinamento funzionale nell'impresa, anche mediante determinazione di tempi e luogo; la contestazione che miri a rimettere in discussione tale accertamento è inammissibile se sollecita una rivalutazione del fatto.
  • In tema di rinunce e transazioni del lavoratore, l'art. 2113 c.c. tutela i diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore, non i diritti futuri o non ancora acquisiti; una conciliazione può però contenere dichiarazioni di scienza aventi valore confessorio se descrivono fatti o situazioni giuridiche considerate come fatti.
  • Per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la verifica dell'effettiva impossibilità di ricollocazione del lavoratore nell'organizzazione datoriale, mediante repéchage, è parte integrante del controllo di legittimità del recesso; la sua mancanza conduce all'illegittimità del licenziamento e all'applicazione della tutela prevista dalla disciplina speciale ratione temporis.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioniLicenziamentoRecesso del socio
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazioneGiustificato motivo
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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