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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26824/2024 del 16/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il dipendente, partecipante a un concorso bandito nel 1997 per 162 posti di dirigente del Ministero delle Finanze e collocatosi utilmente in graduatoria ma senza vincere il concorso, ha chiesto giudizialmente l'accertamento del proprio diritto all'assunzione mediante scorrimento della graduatoria, valorizzando il fatto che si erano successivamente resi vacanti altri posti dirigenziali e che l'amministrazione aveva bandito nuovi concorsi poi annullati dal giudice amministrativo. In Cassazione ha dedotto: (1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 5 d.l. 207/2008 convertito in l. 14/2009, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente negato il diritto allo scorrimento e avesse trascurato la prova del fatto che la copertura dei posti vacanti era stata ricercata tramite nuovi concorsi; (2) nullità della sentenza per inesistenza della motivazione, assumendo una contraddittorietà nella parte in cui la Corte d'appello aveva considerato gli ulteriori concorsi annullati ma anche rilevato che il ricorrente non li aveva impugnati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi non cogliessero la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello non aveva deciso sulla base dell'inefficacia della graduatoria, ma aveva negato che il candidato idoneo non vincitore vantasse un diritto soggettivo all'assunzione per scorrimento in difetto di una decisione dell'amministrazione di avvalersene. La censura sulla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è stata reputata inconferente, perché il giudice di merito aveva effettivamente considerato il dato dei nuovi concorsi, ritenendolo però irrilevante; la doglianza sulla motivazione è stata parimenti inammissibile, poiché la parte della motivazione criticata era comunque superflua rispetto al fondamento decisorio. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    la sua dedotta violazione è stata ritenuta inconferente rispetto alla ratio decidendi, perché il giudice d'appello non ha ignorato fatti decisivi ma li ha valutati e ritenuti irrilevanti

  • art. 116 c.p.c.

    la sua dedotta violazione è stata ritenuta inconferente, poiché la censura attaccava una pretesa omessa valutazione della prova che in realtà non vi era stata

  • art. 5 d.l. 207/2008 conv. in L. 14/2009

    richiamato dal ricorrente come norma di proroga delle graduatorie, ma la censura è stata ritenuta non pertinente alla motivazione della sentenza impugnata

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato per la nullità della sentenza per asserita mancanza della motivazione, ma la Corte ha escluso il vizio perché la motivazione utile alla decisione era presente

  • art. 111 Cost.

    richiamato insieme alle norme sulla motivazione per lamentare la nullità della sentenza

  • art. 161 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel motivo di nullità della sentenza

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel motivo di nullità della sentenza per motivazione asseritamente inesistente

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel motivo di nullità della sentenza

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indicato come rito camerale di trattazione del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma censura una diversa premessa argomentativa della decisione di primo grado o un passaggio motivazionale non decisivo.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilmente dedotta quando il giudice di merito abbia effettivamente considerato il fatto storico allegato, ma lo abbia ritenuto giuridicamente irrilevante o non decisivo.
  • Il candidato idoneo non vincitore di un concorso pubblico non ha un diritto soggettivo allo scorrimento della graduatoria in assenza di una previsione del bando o di una specifica manifestazione di volontà dell'amministrazione di avvalersene.
  • La volontà della pubblica amministrazione di coprire posti vacanti mediante scorrimento non può essere desunta automaticamente dal solo fatto che siano stati banditi nuovi concorsi, specie se poi annullati, né da assunzioni a termine.
  • Una volta che l'amministrazione abbia deciso di procedere allo scorrimento, l'individuazione del candidato in posizione utile richiede una specifica manifestazione di volontà riferita al soggetto interessato, non essendo sufficiente un generico orientamento favorevole allo scorrimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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