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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26831/2024 del 16/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da una serie di rapporti formalmente qualificati come autonomi/di agenzia intercorsi tra le parti e da successive conciliazioni sindacali (2015 e 2017) con cui il collaboratore aveva concordato la risoluzione consensuale e riconosciuto la natura autonoma del rapporto, rinunciando anche a diritti eventualmente derivanti da una diversa qualificazione giuridica. Dopo l’ultimo contratto formalizzato nel gennaio 2018, la società ha intimato il recesso il 17 ottobre 2019, richiamando un grave ammanco di campioni farmaceutici attribuito alla condotta del collaboratore. Il lavoratore ha ottenuto in primo grado una pronuncia di illegittimità del recesso, ma la Corte d’appello ha rigettato il reclamo ritenendo: (i) che le conciliazioni pregresse, non impugnate nei termini, precludessero di mettere in discussione quanto ai rapporti precedenti la natura autonoma e la continuità dell’unico rapporto; (ii) che per il solo rapporto formalizzato nel 2018 non emergesse prova della subordinazione, mancando indici di eterodirezione o etero-organizzazione; (iii) che la grave negligenza nella custodia dei campioni giustificasse comunque la rottura del vincolo fiduciario. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell’art. 2113 c.c., dell’art. 1230 c.c. e del principio di unitarietà/infrazionabilità del rapporto, sostenendo che le conciliazioni non potessero impedire l’accertamento della natura subordinata del rapporto pregresso e che la conversione ex art. 69 d.lgs. 276/2003 non potesse essere elusa senza novazione; con il secondo, violazione degli artt. 2 d.lgs. 81/2015 e 2094 c.c., per avere la Corte limitato l’accertamento al solo periodo 2018-2019; con il terzo, violazione degli artt. 115 c.p.c., 24 Cost. e 2697 c.c., oltre a vizio di motivazione, per la mancata ammissione della prova testimoniale ritenuta generica.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l’art. 2113 c.c. tutela l’impugnazione delle rinunce/transazioni solo quanto ai diritti già acquisiti o già controversi, mentre le conciliazioni intervenute tra le parti riguardavano rapporti pregressi e diritti da essi derivanti, non diritti futuri; pertanto, non impugnate nel termine di legge, erano idonee a precludere la contestazione della loro validità per rivendicare la continuità dell’unico rapporto lavorativo dedotto. Ha inoltre condiviso l’apprezzamento della Corte territoriale secondo cui l’accertamento sulla natura del rapporto poteva essere limitato al solo rapporto formalizzato nel gennaio 2018, essendo i precedenti coperti dalle conciliazioni. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché diretti a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio e della ricostruzione in fatto, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione, in presenza di motivazione ritenuta congrua e logicamente argomentata. La soccombenza ha comportato la condanna del ricorrente alle spese e il richiamo al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2113 c.c.

    La disciplina di annullabilità delle rinunce e transazioni del lavoratore opera solo per diritti già acquisiti o già controversi; le conciliazioni non impugnate nei termini precludono di rimettere in discussione i diritti cui si riferiscono, ma non incidono su diritti futuri non ancora maturati.

  • art. 1230 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di una novazione oggettiva, ma la Corte non ne ha ravvisato la violazione nella decisione impugnata.

  • art. 69, primo comma, d.lgs. 276/2003

    Invocato dal ricorrente per sostenere la conversione del rapporto; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza alla luce dell’effetto preclusivo delle conciliazioni sui rapporti pregressi.

  • art. 50 CCNL del rapporto di lavoro subordinato

    Richiamato in relazione al profilo della tardiva erogazione della sanzione, ma la Corte territoriale ha escluso in fatto la subordinazione del rapporto formalizzato nel 2018.

  • art. 2 d.lgs. 81/2015

    Invocato per sostenere l’etero-organizzazione e la natura subordinata del rapporto; la censura è stata ritenuta inammissibile perché volta a contestare l’accertamento di fatto del giudice di merito.

  • art. 2094 c.c.

    Richiamato per la nozione di subordinazione; la Corte ha affermato che la sua applicazione dipende dall’accertamento fattuale di eterodirezione o etero-organizzazione, qui escluso dal giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per la dedotta mancata ammissione della prova testimoniale; la censura è stata dichiarata inammissibile perché in sostanza mirava a una diversa valutazione delle prove.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto di difesa e alla mancata ammissione delle prove, ma non è stata ravvisata alcuna violazione.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato in tema di onere della prova; la Corte ha ritenuto che le doglianze si risolvessero in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio.

  • art. 380bis1 c.p.c.

    Norma procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio e la riserva di motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per la declaratoria dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L’art. 2113 c.c. tutela l’impugnazione delle rinunce e transazioni del lavoratore soltanto quando esse incidano su diritti già entrati nel suo patrimonio o già oggetto di controversia; non impedisce di regolare o definire rapporti pregressi con effetti preclusivi se non tempestivamente impugnati.
  • Una conciliazione valida e non impugnata nei termini può precludere al lavoratore di contestare, per il periodo ad essa coperto, la qualificazione del rapporto e di far valere la continuità di un unico rapporto lavorativo anche se prospetta una diversa qualificazione giuridica.
  • L’accertamento della subordinazione o dell’etero-organizzazione è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, fondato sulla valutazione complessiva degli indici sintomatici; in cassazione non è censurabile mediante una richiesta di diversa lettura delle prove.
  • Le censure di violazione di legge non possono essere utilizzate per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione congrua e logicamente coerente sulla ricostruzione del rapporto.
  • La deduzione di omessa ammissione di prove è inammissibile quando la doglianza non evidenzi un vero error in procedendo o una decisività specifica della prova, ma si risolva in una critica generica alla valutazione del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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