Cassazione Civile, Ordinanza n. 26844/2024 del 16/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal mancato conferimento di un incarico dirigenziale nell'ambito del lavoro pubblico contrattualizzato. La dipendente aveva chiesto il risarcimento dei danni sostenendo che l'incarico fosse stato illegittimamente attribuito a un'altra funzionaria, senza una vera comparazione tra i candidati e senza adeguata motivazione. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo venuto meno ogni interesse dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme che avevano consentito quegli incarichi. La Corte d'appello, invece, aveva riconosciuto il diritto al risarcimento, valorizzando il fatto che l'altra candidata aveva comunque svolto l'incarico e tratto benefici patrimoniali e non patrimoniali, mentre la ricorrente aveva subito la lesione di un interesse legittimo pretensivo e una perdita di chance. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2043 c.c., dell'art. 136 Cost. e dell'art. 30, comma 3, L. n. 87/1953, sostenendo che la declaratoria di illegittimità costituzionale avesse travolto ex tunc tutti gli incarichi e quindi escluso ogni danno ingiusto; 2) violazione degli artt. 2909 e 2043 c.c., lamentando che la Corte d'appello avesse applicato principi di diritto amministrativo in contrasto con il giudicato del Consiglio di Stato sulla natura privatistica degli atti; 3) violazione dell'art. 24 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia, dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 2043 c.c., sostenendo che gli incarichi dirigenziali rientrassero nella gestione privatistica del rapporto e fossero insindacabili secondo la prospettiva seguita dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso e ha condannato l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non si confrontava con la reale ratio della sentenza impugnata: la Corte d'appello non aveva fondato la decisione sugli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale in sé considerati, ma sui diversi effetti lesivi comunque prodotti dalla temporanea assegnazione dell'incarico ad altra candidata mediante una procedura ulteriormente illegittima per difetto di comparazione e motivazione. Ha poi ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo, affermando che, nel pubblico impiego privatizzato, il conferimento degli incarichi dirigenziali è sì una determinazione negoziale del datore di lavoro pubblico, ma resta soggetto ai criteri di massima previsti dalla legge e alle clausole generali di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., applicabili in coerenza con i principi di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost.; pertanto la valutazione di illegittimità della concreta procedura non contrastava con il giudicato amministrativo e non era esclusa dall'autonomia gestionale dell'amministrazione.
Norme richiamate
è richiamato come base della domanda risarcitoria e come norma invocata nel ricorso; la Corte esclude che il motivo dimostri l'assenza di un danno ingiusto derivante dalla concreta procedura illegittima.
art. 136 Cost.
è invocato dall'Agenzia per sostenere l'effetto ex tunc della declaratoria di illegittimità costituzionale, ma la Corte precisa che la decisione d'appello non si fondava su tale profilo.
art. 30, comma 3, L. n. 87/1953
richiamato dalla ricorrente in tema di effetti delle sentenze della Corte costituzionale; la Corte ritiene la censura non pertinente alla ratio decidendi.
è richiamato per sostenere il vincolo del giudicato amministrativo; la Corte esclude che vi sia stata violazione del giudicato, perché la valutazione d'illegittimità riguardava la procedura concreta e i doveri di correttezza e buona fede del datore di lavoro pubblico.
art. 24 del Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle Entrate
invocato per sostenere la natura gestionale delle scelte organizzative; la Corte lo considera non decisivo rispetto all'obbligo di rispettare correttezza e buona fede nel conferimento degli incarichi.
art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
richiamato per ribadire l'ambito di autonomia gestionale dell'amministrazione; la Corte afferma che tale autonomia non esclude il rispetto dei criteri di scelta e delle clausole generali.
art. 19, comma 1, d.lgs. n. 165/2001
la Corte lo richiama, tramite i precedenti, come norma che impone al datore di lavoro pubblico di rispettare i criteri di massima nel conferimento degli incarichi dirigenziali.
è applicato come clausola generale che obbliga l'amministrazione al rispetto di correttezza nella scelta del dirigente.
è applicato come clausola generale che impone buona fede nell'esecuzione del rapporto e nel conferimento dell'incarico.
art. 97 Cost.
è richiamato come parametro di imparzialità e buon andamento che rafforza l'applicazione delle clausole di correttezza e buona fede nel pubblico impiego privatizzato.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
norma processuale richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
è la norma processuale indicata per la formulazione dei tre motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude la sua applicazione nei confronti delle amministrazioni dello Stato esonerate dal versamento per prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, il conferimento di incarichi dirigenziali, pur costituendo una determinazione negoziale dell'amministrazione-datore di lavoro, deve comunque rispettare i criteri legali di selezione e le clausole generali di correttezza e buona fede.
- La lesione risarcibile può derivare non solo dalla illegittimità astratta della procedura, ma anche dagli effetti dannosi concretamente prodotti dalla temporanea assegnazione dell'incarico ad altro candidato in esito a una selezione non comparativa e non motivata.
- La censura di violazione del giudicato è infondata quando il giudice di merito non sovverte il principio già affermato in ordine alla natura privatistica dell'atto, ma applica le regole civilistiche che governano l'esercizio del potere datoriale pubblico.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se il motivo non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a prospettare una diversa questione giuridica non decisiva per la decisione.
- L'autonomia gestionale dell'amministrazione non esclude il controllo giudiziale sul rispetto dei canoni di correttezza, buona fede, imparzialità e buon andamento nella scelta del destinatario di un incarico dirigenziale.
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