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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26836/2024 del 16/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento per giusta causa intimato a un dipendente con funzioni di capo cantoniere, a seguito di un sopralluogo su una strada statale nel corso del quale gli veniva contestato di non avere elevato le prescritte contestazioni nei confronti di lavori eseguiti da un’impresa privata, pur avendone percepito l’asserito carattere illecito; nella lettera disciplinare e poi in quella di licenziamento erano inoltre richiamate ulteriori condotte, desunte anche da intercettazioni e materiale acquisito in sede penale, che avrebbero mostrato un atteggiamento non imparziale e una possibile connivenza con l’impresa. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: ha denunciato, in primo luogo, la violazione del principio di immutabilità della contestazione disciplinare, sostenendo che la contestazione iniziale e quella posta a base del licenziamento descrivevano fatti diversi quanto alla localizzazione dei lavori; in secondo luogo, ha censurato la prova dei fatti addebitati e la loro sussumibilità in una condotta sanzionabile, richiamando anche la sentenza penale di assoluzione; in terzo luogo, ha contestato la proporzionalità della sanzione espulsiva e la sua compatibilità con il CCNL e con i canoni di correttezza e buona fede, valorizzando anche le condizioni psichiche e l’assenza di precedenti disciplinari. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati sia il motivo sulla contestazione disciplinare sia quelli relativi a prova e proporzionalità, osservando che le differenze tra le indicazioni contenute negli atti disciplinari non avevano inciso sul diritto di difesa e che il giudice di merito aveva congruamente valorizzato, come elementi di prova utilizzabili nel giudizio civile, le risultanze delle indagini penali e delle intercettazioni, senza che la sentenza penale di assoluzione non irrevocabile impedisse tale valutazione. Ha inoltre ritenuto insindacabile in cassazione il giudizio di merito sulla gravità delle condotte e sulla proporzione del licenziamento. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del lavoratore alle spese e al raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso del lavoratore. Ha confermato la decisione della Corte d’appello che, a sua volta, aveva confermato la sentenza di primo grado di legittimità del licenziamento per giusta causa. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito sulla non violazione del principio di immutabilità della contestazione, sulla utilizzabilità delle risultanze penali nel giudizio civile e sulla gravità delle condotte tali da giustificare la sanzione espulsiva. Ha quindi condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio e ha dato atto del raddoppio del contributo unificato ai sensi della normativa processuale richiamata.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 300/1970

    La contestazione disciplinare deve essere specifica e non sostanzialmente modificata in modo da pregiudicare il diritto di difesa del lavoratore; non c'è violazione se le variazioni non incidono sull'identificazione del fatto e sulla possibilità di difendersi.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a sostegno delle censure di motivazione e del giusto processo, ma non ritenuto violato.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Il vizio motivazionale è escluso quando la decisione di merito offre una motivazione congrua e non manifestamente illogica.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento grava sul datore di lavoro.

  • art. 5 L. 604/1966

    Conferma che il datore deve dimostrare i fatti posti a base del recesso datoriale.

  • art. 18 L. 300/1970

    Richiamato nei motivi del ricorso in tema di illegittimità del licenziamento e conseguenze sanzionatorie.

  • artt. 14-18 d.lgs. 285/1992

    Invocati dal ricorrente per sostenere che i lavori dell’impresa privata non integrassero violazioni del codice della strada idonee a fondare l’addebito omissivo.

  • cap. 3.3 dell’all. 1 D.M. 6792/2001

    Richiamato dal ricorrente per escludere l’esistenza di una violazione normativa idonea a giustificare l’omessa contestazione.

  • artt. 26 e 45 d.p.r. 495/1992

    Richiamati dal ricorrente in relazione alla disciplina dei lavori e delle autorizzazioni sulla sede stradale.

  • artt. 72 ss. CCNL dipendenti ANAS

    Invocati per contestare la proporzionalità della sanzione espulsiva rispetto alle condotte addebitate.

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    Richiamati come parametri di correttezza e buona fede nella graduazione della sanzione disciplinare.

  • art. 380bis1 c.p.c.

    Norma sul procedimento in camera di consiglio e sulla riserva di motivazione nel giudizio di cassazione.

  • art. 654 c.p.c.

    La sentenza penale irrevocabile produce giudicato nel civile solo se pronunciata a seguito di dibattimento; la sentenza emessa con rito abbreviato non ha tale efficacia nel giudizio civile ordinario.

  • artt. 651, comma 2, e 652, comma 2, c.p.p.

    Richiamati per spiegare la diversa disciplina dell’efficacia della sentenza penale nei giudizi civili o amministrativi in ipotesi particolari.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Usato per disporre, ove spettante, il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel procedimento disciplinare la contestazione deve essere sufficientemente specifica da consentire una difesa effettiva; la violazione del principio di immutabilità sussiste solo se il datore fonda la sanzione su fatti nuovi o sostanzialmente diversi da quelli contestati, tali da alterare il quadro fattuale di riferimento e menomare concretamente il diritto di difesa.
  • Non integra mutamento illegittimo della contestazione il diverso apprezzamento, la diversa qualificazione giuridica o l’allegazione di circostanze ulteriori e confermative rispetto al medesimo fatto storico, quando il lavoratore sia comunque in grado di controdedurre.
  • Nel giudizio civile di impugnazione del licenziamento il datore di lavoro ha l’onere di provare la giusta causa o il giustificato motivo del recesso; a tale fine il giudice può utilizzare anche risultanze investigative e intercettazioni acquisite in sede penale, se legittimamente formate e liberamente valutabili nel processo civile.
  • La sentenza penale di assoluzione non irrevocabile, specie se pronunciata con rito abbreviato, non preclude al giudice civile l’autonoma valutazione dei medesimi fatti ai fini disciplinari, salvo i casi in cui la legge attribuisca espressamente efficacia di giudicato.
  • La proporzionalità della sanzione disciplinare è valutazione riservata al giudice di merito e in cassazione è sindacabile solo per mancanza assoluta di motivazione, contraddittorietà radicale, incomprensibilità manifesta o omesso esame di un fatto decisivo.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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