Cassazione Civile, Ordinanza n. 26826/2024 del 16/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva svolto attività dal 1 luglio 2014 all'11 settembre 2015 in favore della società sulla base di due contratti di collaborazione a progetto. In primo grado e poi in appello aveva chiesto: l'accertamento della genericità o mancanza del progetto; la dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato; la condanna della società al pagamento delle differenze retributive; l'accertamento dell'illegittimità del recesso ante tempus per motivi disciplinari con ripristino del rapporto o reintegrazione; nonché ulteriori domande su mensilità non pagate, danno da demansionamento e altre conseguenze del rapporto. Con il ricorso per cassazione ha articolato sette motivi, deducendo principalmente violazione degli artt. 61, 62 e 69 d.lgs. 276/2003, 1346, 2094 e 2222 c.c., sostenendo che la genericità del progetto equivalesse alla sua mancanza o comunque determinasse la trasformazione del rapporto in subordinato; ha inoltre censurato il mancato rilievo della presunzione di subordinazione, l'omesso esame di fatti decisivi, il mancato espletamento della prova testimoniale, l'omessa pronuncia su mensilità non corrisposte e sul danno da demansionamento, e la gestione della proposta conciliativa formulata in primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fondato la decisione su un accertamento in fatto specifico e compiuto: il ricorrente aveva allegato solo il contenuto formale dei contratti a progetto, senza descrivere in modo chiaro e specifico l'attività concretamente svolta né le modalità di esecuzione del rapporto. La Corte ha affermato che, ai fini dell'applicazione dell'art. 69 d.lgs. 276/2003, sia nel caso di assenza del progetto sia in quello di divergenza tra progetto e attività effettiva, è necessaria una chiara allegazione dell'attività lavorativa realmente prestata. Ha inoltre rilevato che i motivi erano formulati in modo promiscuo, con cumulo di censure eterogenee, e che le doglianze di omesso esame erano inammissibili sia perché non riferite a un fatto storico specifico sia per la presenza di una "doppia conforme". Ha escluso, infine, la denunciata violazione di legge, qualificando le censure come contestazioni della ricognizione del fatto compiuta dai giudici di merito, non sindacabile in cassazione nei termini prospettati. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa della parte intimata; è stato disposto il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato nel contesto della disciplina del lavoro a progetto e della dedotta genericità o mancanza del progetto.
Richiamato tra le norme che disciplinano il contratto a progetto e gli obblighi di specificazione del contenuto del rapporto.
La Corte ribadisce che il comma 1 opera quando il rapporto sia instaurato senza uno specifico progetto, con conversione ope legis; il comma 2 opera quando, pur esistendo formalmente il progetto, l'attività concretamente svolta non corrisponda alla tipologia negoziale, previa valutazione del comportamento delle parti. In entrambi i casi è necessaria una chiara e specifica allegazione dell'attività lavorativa effettivamente prestata.
Richiamato come norma sulla determinabilità dell'oggetto/elemento contrattuale nel contestare la validità del progetto.
Richiamato per sostenere la riconducibilità del rapporto alla subordinazione.
Richiamato in contrapposizione alla tesi della subordinazione, nel quadro della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato.
Richiamato nella censura relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale.
Richiamato nella censura sulla prova orale non ammessa.
Richiamato nella censura sulla prova orale non ammessa.
Richiamato sia per la gestione dell'istruttoria nel rito del lavoro sia nella censura sulla mancata ammissione della prova e sulla proposta conciliativa.
Richiamato per i poteri istruttori del giudice del lavoro e nella censura sul mancato esercizio di tali poteri.
art. 24 Cost.
Richiamato in relazione alla dedotta lesione del diritto alla prova e del diritto di difesa.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione alla dedotta lesione del giusto processo.
art. 36 Cost.
Richiamato per la domanda di pagamento delle mensilità asseritamente non corrisposte.
artt. 2, 3, 4, 32, 41, secondo comma Cost.
Richiamati nel motivo relativo al danno da demansionamento/dequalificazione e alla tutela della persona del lavoratore.
Richiamato nella censura sulla valutazione delle risultanze istruttorie e sulla mancata pronuncia sulla proposta conciliativa.
Richiamato nella censura sulla valutazione della prova e sulla proposta conciliativa.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
La Corte ricorda i limiti rigorosi del vizio di omesso esame del fatto decisivo, ritenendo inammissibili le censure formulate fuori da tali limiti.
art. 348-ter, quinto comma c.p.c.
Richiamato per l'inammissibilità del motivo di omesso esame in presenza di doppia conforme, salvo indicazione delle diverse ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado.
Richiamato per la decisione in camera di consiglio con motivazione riservata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel contenzioso sul lavoro a progetto, la conversione del rapporto in lavoro subordinato richiede una chiara e specifica allegazione dell'attività concretamente svolta dal lavoratore; la sola trascrizione o contestazione del contenuto formale del contratto non è sufficiente.
- L'art. 69 d.lgs. 276/2003 distingue due ipotesi: mancanza del progetto, che comporta conversione ope legis, e difformità tra progetto e attività effettiva, che richiede l'accertamento giudiziale della concreta subordinazione o trasformazione del rapporto; in entrambi i casi il fatto costitutivo da allegare è l'attività lavorativa reale.
- In cassazione non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una contestazione della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito: l'errore di sussunzione è configurabile solo se il fatto accertato è incontroverso e si contesta l'applicazione della norma, non la valutazione probatoria.
- I motivi di ricorso devono essere specifici e coerenti: la formulazione promiscua di censure eterogenee, cumulate in un solo motivo, rende l'impugnazione inammissibile perché impedisce un ordinato scrutinio delle questioni.
- La deduzione del vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c. è soggetta a limiti stringenti e, in presenza di doppia conforme, è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
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