Cassazione Civile, Ordinanza n. 26841/2024 del 16/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra un soggetto che svolgeva attività saltuarie presso un maneggio e la titolare dell'impresa individuale che lo utilizzava, con domanda di riammissione al lavoro e di pagamento delle retribuzioni maturate dal mese di agosto 2013 fino all'effettiva riammissione. Il Tribunale aveva accolto parzialmente le domande, ma la Corte d'appello di Milano, rivalutando le prove, le aveva rigettate ritenendo non dimostrati gli indici della subordinazione, in particolare l'esercizio di poteri datoriali, la continuità delle prestazioni, lo stabile inserimento nell'organizzazione aziendale e l'osservanza di un orario predeterminato. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto sei motivi: 1) violazione degli artt. 1362, 2094, 2103 e 2104 c.c., per avere la Corte territoriale attribuito erroneamente rilievo decisivo alla continuità delle prestazioni invece che al potere direttivo datoriale e alla eterodirezione, nonché alla messa a disposizione delle energie lavorative; 2) omesso esame di un fatto decisivo, individuato in una frase della denuncia querela della resistente che collocherebbe la prestazione del ricorrente nell'orario di lavoro; 3) violazione dell'art. 2697 c.c., per mancata prova della gratuità della prestazione e per non avere valorizzato una dichiarazione della resistente ritenuta confessoria, idonea a superare la presunzione di onerosità; 4) violazione dell'art. 30 d.lgs. 276/2003 e motivazione apparente, per avere la Corte tratto argomenti dalla presenza di altri dipendenti di una diversa società, richiamando impropriamente la disciplina del distacco; 5) violazione degli artt. 61, 62, 115, 116, 191 e 194 c.p.c. per avere negato alla consulenza tecnica d'ufficio valore di fonte oggettiva di prova; 6) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per avere svalutato la consulenza tecnica e gli elementi indiziari senza una corretta valutazione presuntiva complessiva. La Cassazione ha però ritenuto tutti i motivi inammissibili, osservando che le censure miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, attività riservata al giudice di merito. Ha inoltre chiarito, in linea generale, che la subordinazione va accertata complessivamente sulla base del vincolo di soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare, potendo essere desunta anche da indici sussidiari; che la c.t.u. può avere funzione percipiente solo se riguarda fatti specificamente allegati e accertabili con cognizioni tecniche, mentre nel caso concreto aveva natura di lettura critica di documenti; e che le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti, senza che in cassazione sia consentito sostituire una diversa lettura delle prove a quella del giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la Corte d'appello aveva svolto un accertamento di fatto adeguatamente motivato, escludendo la prova della subordinazione per mancanza di continuità, di stabile inserimento nell'organizzazione e di altri indici sintomatici, e che le doglianze del ricorrente si risolvevano in una critica alla valutazione delle prove e alla ricostruzione della fattispecie concreta, non consentita in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente ed è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere un'erronea interpretazione del rapporto e della prestazione lavorativa; la Corte non ne fa applicazione autonoma, ritenendo le censure dirette contro l'accertamento di fatto.
art. 2094 c.c.
La subordinazione è ricostruita come vincolo di soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da valutare globalmente in base alle circostanze del caso.
art. 2103 c.c.
Citato dal ricorrente in relazione al potere datoriale di conformazione delle mansioni e allo jus variandi, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché attinente alla ricostruzione dei fatti.
art. 2104 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere il contenuto dell'obbligazione lavorativa subordinata; la Corte ha escluso che ciò incidesse sulla valutazione di merito compiuta dalla Corte territoriale.
art. 2697 c.c.
La doglianza sull'onere della prova è stata respinta perché il ricorrente mirava in realtà a una rivalutazione delle risultanze istruttorie; la Corte ribadisce che la valutazione delle prove compete al giudice di merito.
art. 30 d.lgs. 276/2003
Richiamato dal ricorrente in tema di distacco; la Corte non ravvisa una violazione, poiché la censura è estranea alla ratio della decisione di merito.
artt. 61, 62, 115, 116, 191 e 194 c.p.c.
Richiamati per contestare il valore della consulenza tecnica d'ufficio; la Corte precisa che nel caso concreto la c.t.u. non aveva funzione di prova diretta ma di supporto valutativo su documenti già acquisiti.
art. 2727 c.c.
Richiamato in relazione alle presunzioni; la Corte afferma che la valutazione della loro idoneità è riservata al giudice di merito e non può essere sovvertita in cassazione con una diversa lettura delle prove.
art. 2729 c.c.
La Corte ribadisce che le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti e che il controllo di legittimità riguarda l'esatta applicazione della norma, non la diversa ricostruzione fattuale proposta dal ricorrente.
art. 360 c.p.c.
È richiamato per delimitare i possibili vizi deducibili in cassazione: non è ammissibile trasformare una critica alla valutazione delle prove in violazione di legge o omesso esame di un fatto decisivo.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio e la riserva della motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, ove spettante.
Massime di principio
- L'accertamento della subordinazione richiede una valutazione complessiva del concreto assetto del rapporto, centrata sul vincolo di soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro; gli indici sussidiari hanno valore solo complementare e non isolatamente decisivo.
- In cassazione non è consentito sostituire la propria lettura delle prove e dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito quando quest'ultima sia sorretta da motivazione adeguata e non presenti errori di diritto.
- La consulenza tecnica d'ufficio può avere funzione percipiente solo se è chiamata ad accertare fatti già allegati e tecnicamente verificabili; quando invece serve a una lettura critica di documenti o prove già acquisite, non costituisce autonoma fonte oggettiva di prova.
- La censura per violazione dell'art. 2729 c.c. è configurabile solo se il giudice applica presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza o li predica in astratto in modo errato; non basta contrapporre una diversa inferenza probabilistica o una diversa ricostruzione del materiale istruttorio.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede la mancata considerazione di un preciso accadimento storico, non la mancata adesione a una certa tesi difensiva o a una diversa interpretazione delle risultanze processuali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 16 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26824/2024 del 16/10/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 16 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26826/2024 del 16/10/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 16 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26831/2024 del 16/10/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 16 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26836/2024 del 16/10/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 16 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26844/2024 del 16/10/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 16 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26856/2024 del 16/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →