Cassazione Civile, Ordinanza n. 24835/2021 del 15/09/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine dall'impugnazione di un avviso di accertamento relativo a IRPEF e IRAP per l'anno d'imposta 2005. In primo grado il contribuente aveva ottenuto ragione; in appello la Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento dell'atto, ritenendo che l'Ufficio fosse decaduto perché l'avviso era stato notificato oltre il termine ordinario e che non potesse operare il raddoppio dei termini in presenza di reato se la notizia di reato non era stata comunicata entro il termine ordinario di decadenza. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione delle norme sui termini di accertamento (art. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973; art. 57, comma 3, d.P.R. 633/1972), della disciplina transitoria introdotta dal d.lgs. 128/2015 e dalla l. 208/2015, sostenendo che il raddoppio dei termini non richiede la comunicazione della notizia di reato entro il termine ordinario, ma soltanto la ricorrenza di seri indizi di reato tali da far sorgere l'obbligo di denuncia penale. Il contribuente ha resistito con controricorso e memoria.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo solo parzialmente fondato. Ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso il raddoppio dei termini per l'IRPEF 2005 sul presupposto che la notizia di reato dovesse essere comunicata entro il termine ordinario. La Corte ha affermato che, per i tributi per i quali valeva la disciplina del raddoppio, conta la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia penale e non l'effettiva presentazione della denuncia entro il termine. Tuttavia ha anche rilevato che tale meccanismo non è applicabile all'IRAP, perché non presidata da sanzioni penali, sicché la decisione di merito resta ferma limitatamente a tale imposta. Ne è derivata la cassazione della sentenza impugnata nei limiti indicati e il rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 43, comma 3, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
Il termine di accertamento per l'IRPEF, nel testo ratione temporis applicabile, può essere raddoppiato in presenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l'obbligo di denuncia penale; non è necessario che la denuncia sia effettivamente presentata o che intervenga un accertamento penale del reato.
art. 57, comma 3, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633
La disciplina del raddoppio dei termini, nei testi applicabili ratione temporis, opera alle stesse condizioni previste per l'IRPEF, in presenza dell'obbligo di denuncia penale.
Rileva quale fonte dell'obbligo di presentazione della denuncia penale, la cui sussistenza è il presupposto del raddoppio dei termini di accertamento.
D.L.vo 10 marzo 2000 n. 74
I reati tributari previsti da tale decreto possono integrare il presupposto dell'obbligo di denuncia che consente il raddoppio dei termini di accertamento.
art. 2, comma 3, D.L.vo 5 agosto 2015 n. 128
Sono fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento già notificati alla data di entrata in vigore del decreto, con conseguente irrilevanza delle nuove restrizioni per gli atti già perfezionati.
art. 1, commi 130, 131 e 132, L. 28 dicembre 2015 n. 208
Le modifiche ai termini di accertamento non incidono sugli avvisi già notificati per i periodi d'imposta anteriori al 2016, per effetto della disciplina transitoria richiamata.
art. 11, comma 1, disp. prel. c.c.
La Corte richiama il principio di irretroattività in senso proprio, osservando che l'intervento normativo incide sui termini non ancora scaduti alla data di entrata in vigore.
art. 53 Cost.
Il favor per il raddoppio dei termini è ricondotto al principio di capacità contributiva e all'esigenza di consentire l'accertamento di violazioni rilevanti.
art. 112 Cost.
Il raddoppio è coerente con l'obbligo di esercizio dell'azione penale e con l'interesse pubblico al perseguimento dei reati.
La causa è stata definita con il procedimento camerale non partecipato previsto da tale disposizione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale della censura di violazione e falsa applicazione di legge proposta dall'Agenzia.
Massime di principio
- Nel sistema del raddoppio dei termini di accertamento tributario, il presupposto decisivo non è la formale e tempestiva comunicazione della notizia di reato, ma la ricorrenza di fatti che facciano sorgere l'obbligo di denuncia penale ai sensi dell'art. 331 c.p.p.
- Quando il contribuente contesta un accertamento notificato oltre il termine ordinario, deve allegare l'assenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia; non può chiedere al giudice tributario di accertare l'effettiva esistenza del reato, attività preclusa alla sua cognizione.
- Il raddoppio dei termini opera indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia, dall'esercizio dell'azione penale e dall'esito del processo penale, compresi archiviazione, prescrizione, assoluzione o condanna.
- Le modifiche normative che limitano o rimodulano il raddoppio non incidono sugli avvisi di accertamento già notificati, quando la disciplina transitoria salvi espressamente gli effetti degli atti già perfezionati.
- Il meccanismo del raddoppio dei termini non si estende a imposte per le quali non sia configurabile un presidio sanzionatorio penale, come l'IRAP nel caso esaminato.
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