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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25515/2026 del 18/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento per il mancato versamento, nell’anno d’imposta 2015, dell’imposta unica sulle scommesse, con le relative sanzioni, contestato alla società bookmaker estera quale obbligata in solido con il titolare di un centro di trasmissione dati operante per suo conto. Il giudice tributario di primo grado accolse il ricorso della società limitatamente alla quantificazione del tributo e delle sanzioni. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, con sentenza n. 110/2024 depositata il 7 maggio 2024, respinse sia l’appello principale dell’Agenzia sia quello incidentale della società: ritenne che per il 2015 non fosse applicabile il criterio forfettario del triplo della media provinciale introdotto dall’art. 1, comma 644, lett. g), della legge n. 190/2014 e prorogato al 1° gennaio 2016, e confermò per il resto la legittimità della pretesa tributaria e della responsabilità solidale del bookmaker. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha sostenuto che il criterio forfettario dovesse applicarsi anche al 2015 ai soggetti che non si erano avvalsi della regolarizzazione, contestando l’applicazione del precedente metodo di calcolo previsto dall’art. 24, comma 10, del d.l. n. 98/2011. Con il secondo ha denunciato che il giudice d’appello, dopo aver rilevato l’erroneità sostanziale del metodo di calcolo dell’avviso, avesse rimesso all’amministrazione la rideterminazione dell’imposta e delle sanzioni, anziché provvedervi direttamente. La società, oltre a resistere, ha proposto ricorso incidentale: ha lamentato l’omessa pronuncia sulla non applicabilità della disciplina della legge n. 220/2010 al bookmaker; ha dedotto incompatibilità della disciplina tributaria con il diritto dell’Unione, con richiesta di rinvio pregiudiziale, e con i principi di non discriminazione, parità di trattamento e legittimo affidamento; ha infine invocato l’esimente dell’obiettiva incertezza normativa per le sanzioni. Ha anche chiesto la trattazione in pubblica udienza.

La decisione

La Corte ha respinto l’istanza di trattazione in pubblica udienza, ritenendo applicabili principi consolidati e non ravvisando una questione che richiedesse la sede pubblica. Sul ricorso principale, ha rigettato il primo motivo: per l’anno d’imposta 2015 il criterio forfettario del triplo della media provinciale, previsto dall’art. 1, comma 644, lett. g), della legge n. 190/2014, opera solo dal 1° gennaio 2016 per effetto della proroga disposta dalla legge n. 208/2015; per i periodi precedenti, anche nei confronti dei soggetti non regolarizzati, resta applicabile il metodo dell’art. 24, comma 10, del d.l. n. 98/2011. Ha invece accolto il secondo motivo: nel processo tributario di impugnazione-merito, quando l’atto è viziato per ragioni sostanziali, il giudice deve esaminare la pretesa e determinare il quantum dovuto entro i limiti delle domande, senza demandare la quantificazione all’amministrazione. Ha rigettato il ricorso incidentale. Le censure sulla disciplina della responsabilità tributaria del bookmaker e dei centri di trasmissione dati sono state ritenute infondate alla luce dei principi già affermati, anche dalla Corte costituzionale e dalla Corte di giustizia; la disciplina non determina una discriminazione tra operatori nazionali ed esteri, non ha natura sanzionatoria e non occorre un nuovo rinvio pregiudiziale. È stata inoltre esclusa l’obiettiva incertezza normativa rilevante ai fini delle sanzioni per l’annualità 2015, poiché tale incertezza è stata riconosciuta, secondo la giurisprudenza richiamata, solo fino all’entrata in vigore della norma interpretativa del 2010. La sentenza è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise in diversa composizione, affinché ridetermini direttamente imposta e sanzioni. È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 643 e 644, lett. g), legge n. 190/2014

    La determinazione dell’imposta su di un imponibile forfetario, coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l’esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli per il periodo d’imposta antecedente a quello di riferimento, con l’aliquota massima stabilita dall’art. 4, comma 1, lett. b), n. 3.1), d.lgs. n. 504 del 1998, prevista dall’art. 1, comma 644, lett. g), legge n. 190 del 2014, si applica a tutti i soggetti, non collegati al totalizzatore nazionale, che non aderiscono al regime di regolarizzazione previsto dall’art. 1, comma 643, legge n. 190 del 2014, ovvero che, pur avendo aderito, ne sono decaduti, e ciò a decorrere dal 1° gennaio 2016, termine così prorogato dall’art. 1, comma 926, legge n. 208 del 2015, essendo per i precedenti periodi d’imposta applicabile, anche per i soggetti non regolarizzati, il metodo di calcolo di cui all’art. 24, comma 10, d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.

    Il criterio forfettario del triplo della media provinciale si applica a partire dal 1° gennaio 2016 a tutti i soggetti non collegati al totalizzatore nazionale che non abbiano aderito alla regolarizzazione o ne siano decaduti, senza che l’applicazione dipenda dall’adesione alla procedura entro il termine prorogato. Per il 2015 resta applicabile il metodo di calcolo previsto dall’art. 24, comma 10, del d.l. n. 98/2011.

  • art. 1, comma 926, legge n. 208/2015

    La disposizione di cui all’art. 1, comma 926, legge n. 208 del 2015 ha, dunque, prorogato i termini originariamente fissati dalla legge n. 190 del 2014 e, in particolare, quello indicato dall’art. 1, comma 644, lett. g), legge n. 190 del 2014; quest’ultima norma, infatti, nel prevedere che per i periodi d’imposta, non oggetto di regolarizzazione, l’imposta dovuta deve essere computata su un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l’esercizio o il punto di raccolta, era originariamente applicabile, per espressa previsione, a partire dal 1° gennaio 2015; a seguito della proroga stabilita dall’art. 1, comma 926, legge n. 208 del 2015, invece, la medesima disposizione risulta applicabile dal 1° gennaio 2016, senza alcuna limitazione.

    La proroga sposta al 1° gennaio 2016 la decorrenza del criterio forfettario per tutti i soggetti cui si riferisce la disciplina, non soltanto per quelli che abbiano aderito alla regolarizzazione entro il nuovo termine.

  • art. 24, comma 10, d.l. n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011

    Per i precedenti periodi d’imposta, quindi, continua ad essere applicato, anche per i soggetti che non hanno aderito alla regolarizzazione, il metodo di calcolo di cui all’art. 24, comma 10, d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.

    Per i periodi d’imposta anteriori al 1° gennaio 2016, compreso il 2015, l’imposta sulle scommesse non confluite nel totalizzatore nazionale va determinata secondo il metodo previsto da questa disposizione, anche nei confronti degli operatori non regolarizzati.

  • art. 35, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    Questa Corte ha più volte affermato che il processo tributario è annoverabile tra quelli di “impugnazione-merito”, in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente, sia, eventualmente, dell’avviso di accertamento o di rettifica dell’Ufficio, sicché il giudice, ove ritenga in tutto o in parte invalido l’atto per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi ad accertare genericamente la debenza dell’imposta demandandone la sua successiva quantificazione ad una parte del giudizio, sia pure sulla base di alcuni criteri, atteso che l’art. 35, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992 – come interpretato alla luce degli artt. 111 Cost., 6 CEDU e 47 CDFUE – esclude la pronuncia di condanna indeterminata, rendendo necessario l’esame nel merito della pretesa, entro i limiti posti dalle domande di parte.

    Quando ritiene sostanzialmente invalido, in tutto o in parte, un atto impositivo, il giudice tributario deve definire nel merito la pretesa e determinarne il quantum entro i limiti delle domande; non può rimettere la quantificazione all’amministrazione né pronunciare una condanna indeterminata.

  • art. 3 d.lgs. n. 504/1998

    La Corte costituzionale, con riferimento all'ambito soggettivo dell’imposta, ha dato atto dell’incertezza correlata all’interpretazione dell’art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998 per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010 (nel senso che era incerto se la pretesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio); tuttavia, ha riconosciuto che il legislatore con l’art. 1, comma 66, legge n. 220 del 2010 ha stabilito che l’imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e che l’obbligo di versamento del tributo e di pagamento delle relative sanzioni grava anche sulle ricevitorie operanti, come nel caso in esame, per conto di bookmakers privi di concessione, svolgendo anch’esse una attività gestoria che costituisce il presupposto dell’imposizione.

    Nel quadro normativo interpretato dalla legge n. 220/2010, l’imposta unica riguarda anche le scommesse raccolte fuori dal sistema concessorio; l’attività gestoria svolta dalla ricevitoria per conto del bookmaker può costituire presupposto dell’imposizione. Per le annualità anteriori al 2011, tuttavia, la pronuncia costituzionale richiamata ha escluso l’assoggettamento delle ricevitorie nelle condizioni specificate dalla Corte.

  • art. 1, comma 66, legge n. 220/2010

    A questo riguardo, la Corte costituzionale ha escluso che l’equiparazione, ai fini tributari, del “gestore per conto terzi” (ossia del titolare di ricevitoria) al “gestore per conto proprio” (ossia al bookmaker) sia irragionevole, posto che l’attività consiste nella raccolta delle scommesse, il volume delle quali determina anche la provvigione della ricevitoria e per conseguenza il suo stesso rischio imprenditoriale.

    L’assoggettamento tributario del titolare della ricevitoria che gestisce scommesse per conto del bookmaker non è irragionevole, poiché la sua attività partecipa alla raccolta e il volume delle scommesse incide sulla provvigione e sul rischio imprenditoriale. La solidarietà verso l’Erario è autonoma rispetto ai rapporti di rivalsa interni tra ricevitoria e bookmaker.

  • art. 56 TFUE

    La Corte di Giustizia, 26 febbraio 2020, causa C-788/18, ha preso diretta e specifica cognizione proprio delle medesime questioni sollevate con l’odierno ricorso incidentale ed ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l’imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti.

    La disciplina dell’imposta unica non viola, per il profilo dedotto, la libertà di prestazione dei servizi quando si applica indistintamente a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte in Italia, senza differenziazioni basate sul luogo di stabilimento.

  • art. 8 d.lgs. n. 546/1992

    Il motivo è infondato giacché non sussistono i presupposti per ritenere l’obiettiva incertezza normativa per l’annualità 2015: questa Corte ha, al riguardo, già ritenuto che la condizione di obiettiva incertezza per lo scommettitore estero può considerarsi sussistente fino alla data di entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 66, legge n. 220 del 2010, la quale ha interpretato l’art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998 prevedendo che soggetto passivo dell’imposta unica sulle scommesse è anche chi svolge l’attività di gestione delle stesse pur se privo di concessione.

    L’esimente dell’obiettiva incertezza normativa non opera per il 2015, essendo l’incertezza relativa alla soggettività passiva del bookmaker estero stata superata dalla norma interpretativa del 2010.

  • art. 5, comma 1, d.lgs. n. 472/1997

    Il motivo è infondato giacché non sussistono i presupposti per ritenere l’obiettiva incertezza normativa per l’annualità 2015: questa Corte ha, al riguardo, già ritenuto che la condizione di obiettiva incertezza per lo scommettitore estero può considerarsi sussistente fino alla data di entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 66, legge n. 220 del 2010, la quale ha interpretato l’art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998 prevedendo che soggetto passivo dell’imposta unica sulle scommesse è anche chi svolge l’attività di gestione delle stesse pur se privo di concessione.

    Il richiamo all’obiettiva incertezza non consente di escludere la responsabilità sanzionatoria per l’annualità 2015: secondo il principio applicato dalla Corte, l’incertezza rilevante era superata dall’interpretazione autentica del 2010.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997

    Il motivo è infondato giacché non sussistono i presupposti per ritenere l’obiettiva incertezza normativa per l’annualità 2015: questa Corte ha, al riguardo, già ritenuto che la condizione di obiettiva incertezza per lo scommettitore estero può considerarsi sussistente fino alla data di entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 66, legge n. 220 del 2010, la quale ha interpretato l’art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998 prevedendo che soggetto passivo dell’imposta unica sulle scommesse è anche chi svolge l’attività di gestione delle stesse pur se privo di concessione.

    Nel caso esaminato non ricorrono i presupposti dell’esimente invocata per le sanzioni, perché per il 2015 non sussisteva più obiettiva incertezza normativa sulla soggettività passiva dell’operatore.

  • art. 10 legge n. 212/2000

    Il motivo è infondato giacché non sussistono i presupposti per ritenere l’obiettiva incertezza normativa per l’annualità 2015: questa Corte ha, al riguardo, già ritenuto che la condizione di obiettiva incertezza per lo scommettitore estero può considerarsi sussistente fino alla data di entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 66, legge n. 220 del 2010, la quale ha interpretato l’art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998 prevedendo che soggetto passivo dell’imposta unica sulle scommesse è anche chi svolge l’attività di gestione delle stesse pur se privo di concessione.

    La tutela collegata alla buona fede o all’incertezza normativa non giustifica l’esclusione delle sanzioni per il periodo 2015, poiché la norma interpretativa del 2010 aveva già chiarito la soggettività passiva degli operatori non concessionari.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

    A seguito del rigetto del ricorso incidentale, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • La proroga della decorrenza di un criterio forfettario d’imposizione, quando la legge non pone ulteriori condizioni, ne determina l’applicazione dalla nuova data a tutti i soggetti destinatari della disciplina, indipendentemente dalla loro adesione a una procedura di regolarizzazione.
  • Per l’imposta unica sulle scommesse relativa al 2015, il criterio del triplo della media provinciale introdotto dalla legge n. 190/2014 non si applica: resta applicabile anche ai soggetti non regolarizzati il metodo previsto dall’art. 24, comma 10, del d.l. n. 98/2011.
  • Il processo tributario è di impugnazione-merito: se l’atto impositivo è invalido per ragioni sostanziali, il giudice deve esaminare la pretesa e determinarne l’importo dovuto entro i limiti delle domande, senza demandare tale quantificazione all’amministrazione e senza pronunciare una condanna indeterminata.
  • L’imposta unica sulle scommesse può gravare anche sui gestori che operano per conto di un bookmaker privo di concessione; la responsabilità tributaria dei diversi gestori verso l’Erario è autonoma rispetto agli accordi di rivalsa intercorrenti tra loro.
  • La disciplina tributaria applicabile agli operatori di scommesse non è discriminatoria in base al luogo di stabilimento quando assoggetta all’imposta tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio nazionale alle medesime condizioni.
  • L’obiettiva incertezza normativa invocata per escludere le sanzioni in materia di imposta sulle scommesse non sussiste per le annualità successive all’entrata in vigore della norma interpretativa del 2010, che ha chiarito la soggettività passiva anche di chi gestisce scommesse senza concessione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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