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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25507/2026 del 18/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (convenuti)

La controversia

La società ha proposto sette motivi contro la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 794/2023, depositata il 14 giugno 2023. In corso di giudizio è stata depositata un’istanza di cessazione della materia del contendere tra la società e gli eredi di una parte, nonché la rinuncia al ricorso incidentale di una compagnia assicuratrice, dopo che la Corte d’appello aveva corretto l’errore materiale cui quel ricorso era diretto. La Cassazione ha ritenuto che, non essendovi una rituale rinuncia al ricorso principale e non essendo noto il contenuto della transazione allegata, il ricorso principale fosse inammissibile per carenza d’interesse nei rapporti tra la società e le altre parti aderenti all’istanza. Nei confronti di due ulteriori controricorrenti, non aderenti alla rinuncia, restava da esaminare il settimo motivo, relativo alle spese di lite: la società deduceva la violazione degli artt. 91 c.p.c. e 24 Cost., sostenendo che non avrebbe dovuto essere condannata, insieme alla compagnia assicuratrice, alle spese d’appello in loro favore, poiché non aveva proposto domande contro di loro né in primo grado né in appello.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Nei confronti delle parti interessate dall’istanza di cessazione della materia del contendere, ha rilevato la carenza d’interesse, non essendo stata formalizzata una rituale rinuncia e non risultando il contenuto della transazione. Quanto ai due controricorrenti che non avevano aderito alla rinuncia, il settimo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di specificità: la società si era limitata a richiamare gli atti di appello senza riprodurne puntualmente le parti rilevanti, così da consentire di verificare le ragioni per escludere la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza. Il ricorso incidentale della compagnia assicuratrice è stato dichiarato estinto per rituale rinuncia, intervenuta dopo la correzione dell’errore materiale da parte della Corte d’appello. La società è stata condannata a pagare ai due controricorrenti le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 6.600,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfetario del 15%, CPA e IVA, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata nei rapporti tra i ricorrenti principali e incidentale in relazione al ricorso estinto, né nei rapporti con le altre parti. La Corte ha escluso i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    il mero richiamo alle dette difese, senza adeguata e puntuale riproduzione quantomeno delle parti salienti, è insufficiente

    La censura sulla regolamentazione delle spese deve esporre in modo specifico gli elementi degli atti processuali che consentano di verificare perché non ricorrano i presupposti della soccombenza; il semplice richiamo alle difese svolte nei gradi di merito non è sufficiente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il mero richiamo alle dette difese, senza adeguata e puntuale riproduzione quantomeno delle parti salienti, è insufficiente

    La deduzione di violazione o falsa applicazione di legge è inammissibile, per difetto di specificità, se non consente alla Corte di individuare attraverso una riproduzione adeguata degli atti processuali i presupposti fattuali della censura.

  • art. 24 Cost.

    il mero richiamo alle dette difese, senza adeguata e puntuale riproduzione quantomeno delle parti salienti, è insufficiente

    La sentenza non enuncia un’autonoma interpretazione dell’art. 24 Cost.; la censura formulata anche con riferimento a tale disposizione è stata dichiarata inammissibile per carenza di specificità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    L’esito della lite, che non è di integrale rigetto dell’impugnazione, di improcedibilità o di originaria inammissibilità della stessa, esclude che debba darsi atto dei presupposti processuali di cui all’art. 13 co. 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte della ricorrente principale e di quella incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

    Nel caso esaminato, la Corte ha escluso l’attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo, poiché l’esito complessivo delle impugnazioni non rientrava nelle ipotesi indicate dalla disposizione.

Massime di principio

  • La parte che impugna la condanna alle spese deve indicare in modo specifico le ragioni per cui il criterio della soccombenza sarebbe stato applicato erroneamente; il mero rinvio agli atti dei gradi di merito, senza riprodurne adeguatamente almeno i passaggi rilevanti, non soddisfa l’onere di specificità del ricorso per cassazione.
  • La mera prospettazione di una transazione o di una cessazione della materia del contendere non determina, da sola, l’estinzione del ricorso: in mancanza di una rituale rinuncia e quando il contenuto della transazione non è conoscibile, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per carenza d’interesse nei rapporti tra le parti interessate.
  • La rituale rinuncia al ricorso incidentale ne comporta l’estinzione; quando l’impugnazione era diretta contro un errore materiale già corretto dal giudice di merito, la Corte può non provvedere sulle relative spese se risulta prospettata e non contestata una definizione stragiudiziale delle pretese reciproche.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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