Cassazione Civile, Ordinanza n. 25516/2026 del 18/09/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società ha impugnato una cartella di pagamento di euro 52.413,46, comprensiva di interessi e sanzioni, emessa a seguito di controllo automatizzato per IVA non versata relativa al 2018. Il giudice tributario di primo grado aveva accolto il ricorso; in appello, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia aveva accolto parzialmente il gravame dell’Agenzia delle entrate, ritenendo che la domanda di rateizzazione presentata dalla società costituisse acquiescenza alla pretesa e disponendo l’annullamento della cartella soltanto per le rate già pagate. La società ha proposto quattro motivi di ricorso per cassazione. Con il terzo, deduceva violazione dell’art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972, dell’art. 15-ter del d.P.R. n. 602/1973, degli artt. 2 e 3-bis del d.lgs. n. 462/1997 e dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, contestando che l’istanza di rateizzazione potesse valere come acquiescenza all’an della pretesa tributaria. Con il primo e il secondo motivo lamentava, rispettivamente, che la questione fosse stata posta a fondamento della decisione senza eccezione di parte né rilevabilità d’ufficio e senza previo contraddittorio. Con il quarto motivo denunciava l’omesso esame di questioni relative alla legittimità di compensazioni asseritamente effettuate e dedotte nei precedenti gradi. L’istanza di rateizzazione riguardava soltanto il residuo della pretesa, al netto delle somme che la società riteneva estinte mediante pregresse compensazioni.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo motivo, ritenendo erronea la qualificazione della domanda di rateizzazione come acquiescenza all’an della pretesa tributaria. Il riconoscimento del debito contenuto in atti di riscossione, inclusa la richiesta di rateizzazione, non preclude di per sé la contestazione dell’esistenza dell’obbligazione tributaria, salvo una chiara rinuncia a contestarla o l’intervenuta scadenza dei termini d’impugnazione con estinzione del rapporto. La richiesta di rateizzazione può invece rilevare come riconoscimento ai fini dell’interruzione della prescrizione e vincolare il contribuente quanto ai dati relativi al quantum, ma non comporta automaticamente acquiescenza sull’an. Poiché il giudice d’appello aveva assorbito nella supposta acquiescenza la questione delle compensazioni, senza esaminarne specificamente la legittimità, la controversia deve essere riesaminata. La prospettazione dell’Agenzia relativa alla decadenza dal beneficio della rateizzazione non è stata esaminata, involgendo accertamenti di fatto. Gli altri tre motivi sono rimasti assorbiti. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
È sì vero che l’istanza di rateizzazione del debito tributario portato da cartelle esattoriali integra un riconoscimento del debito tale da interrompere la prescrizione, ex art. 2944 c.c., ed è totalmente incompatibile con l’allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento, ma ciò non toglie che essa non costituisce acquiescenza da parte del contribuente in ordine all’an della pretesa.
La richiesta di rateizzazione costituisce riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione, ma non equivale, per ciò solo, ad acquiescenza all’esistenza della pretesa tributaria.
Massime di principio
- Nel procedimento tributario, il mero riconoscimento, esplicito o implicito, della debenza di un tributo contenuto in atti di accertamento o riscossione, inclusa una domanda di rateizzazione, non preclude la contestazione dell’an debeatur, salvo che vi sia una chiara rinuncia al diritto di contestare o siano scaduti i termini d’impugnazione e il rapporto tributario possa considerarsi estinto.
- Le manifestazioni di volontà del contribuente che non esprimano una chiara rinuncia alla contestazione dell’an possono assumere rilievo quanto al quantum debeatur, vincolandolo ai dati forniti o accettati, ma non possono costituire la fonte dell’obbligazione tributaria.
- La richiesta di rateizzazione di un debito tributario può valere come riconoscimento del debito ai fini dell’interruzione della prescrizione e risultare incompatibile con la contestazione della mancata notificazione delle cartelle, senza per questo comportare acquiescenza sull’an della pretesa.
- Quando il giudice d’appello considera assorbita una contestazione relativa alla pretesa tributaria sulla base dell’erronea premessa che la domanda di rateizzazione implichi acquiescenza, la decisione va cassata affinché il giudice del rinvio esamini le questioni rimaste non decise.
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