Cassazione Civile, Ordinanza n. 25518/2026 del 18/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Agenzia fiscale)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento relativo al 2008, emesso dopo un processo verbale della Guardia di finanza, con il quale erano stati recuperati ai fini IRES, IRAP e IVA maggiori ricavi non dichiarati e costi riferiti a operazioni ritenute oggettivamente inesistenti. Dopo l’accoglimento del ricorso della società da parte della Commissione tributaria provinciale, il precedente giudice d’appello aveva rigettato l’appello dell’Agenzia; la Cassazione aveva poi annullato quella decisione con rinvio. Nel giudizio di rinvio la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Messina, aveva parzialmente accolto l’appello dell’Agenzia: aveva confermato riprese per ricavi omessi, anche se le fatture relative ai lavori erano state pagate nel 2009, per euro 37.094,81 da includere nelle rimanenze finali 2008 e per euro 5.092 relativi a SAL accettati; aveva annullato la ripresa di euro 510.467,48 relativa a un computo metrico estimativo. Quanto alle operazioni contestate come oggettivamente inesistenti, aveva annullato le riprese relative ai rapporti con due fornitori, ma confermato quelle concernenti una società di trasporti per imponibile pari a euro 763.500. Aveva inoltre escluso che l’assoluzione irrevocabile del legale rappresentante in sede di giudizio abbreviato producesse effetti vincolanti nel processo tributario ai sensi dell’art. 21-bis del d.lgs. n. 74/2000. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo, denunciando la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 132, n. 4, e dell’art. 115 c.p.c., ha sostenuto che la motivazione sulla conferma della ripresa relativa alle fatture della società di trasporti fosse apparente o contraddittoria: in particolare, ha contestato il riferimento alla documentazione extracontabile e la valorizzazione di assegni recanti la girata del titolare del fornitore, pur essendo stato escluso che fossero prova del pagamento delle fatture o della retrocessione dei compensi. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ha denunciato violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 109 TUIR, lamentando travisamento della prova, omesso esame di documenti — in particolare dell’allegato 4 al processo verbale — e uso di indizi privi di consistenza, con conseguente errata ripartizione dell’onere probatorio. La società ha inoltre invocato l’assoluzione penale, ma la statuizione del giudice di rinvio che ne aveva escluso l’efficacia vincolante non è stata impugnata in cassazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, dichiarando inammissibili entrambi i motivi. Ha rilevato preliminarmente che la statuizione del giudice di rinvio sull’inapplicabilità dell’art. 21-bis del d.lgs. n. 74/2000 all’assoluzione pronunciata in giudizio abbreviato era passata in giudicato interno, perché non specificamente impugnata; non poteva quindi essere rimessa in discussione in questa sede. Quanto al primo motivo, la censura frammentava singoli passaggi senza confrontarsi con la motivazione complessiva, che aveva esaminato gli elementi presuntivi e documentali relativi al fornitore e aveva spiegato perché le prestazioni fossero da ritenere oggettivamente inesistenti. La motivazione non era apparente né contraddittoria e la valutazione del quadro probatorio, una volta considerato il fatto storico, non poteva essere nuovamente richiesta al giudice di legittimità. Quanto al secondo motivo, la Corte ha distinto il travisamento percettivo del contenuto oggettivo della prova, da far valere, ricorrendone i presupposti, con revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., dalla contestazione della valutazione o lettura della prova, denunciabile nei limiti dell’art. 360, nn. 4 o 5, c.p.c. La censura proposta non era stata correttamente ricondotta al vizio deducibile in cassazione ed era pertanto inammissibile. La ricorrente è stata condannata a rifondere all’Agenzia delle entrate le spese, liquidate in euro 10.700 per compensi, oltre spese prenotate a debito. È stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
non è stata censurata col ricorso per cassazione, ed è pertanto maturato il giudicato interno a riguardo, la statuizione della CGT2 che ha escluso l’effetto di giudicato discendente dall’assoluzione irrevocabile in sede di abbreviato, ritenendo non applicabile l’art. 21 bis, in quanto la sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato non produce alcun vincolo nel processo tributario
La statuizione del giudice di merito sull’assenza di efficacia vincolante nel processo tributario dell’assoluzione pronunciata in giudizio abbreviato, se non impugnata in cassazione, diviene interna al giudicato e non può essere riesaminata.
Ciò che rileva è che dalla valutazione complessiva emerga la sufficienza degli indizi a supportare la presunzione semplice di fondatezza della pretesa, fermo restando il diritto del contribuente a fornire la prova contraria.
In presenza di una presunzione semplice fondata su indizi complessivamente sufficienti, il contribuente conserva il diritto di fornire la prova contraria; la valutazione va compiuta sul quadro probatorio nel suo insieme.
la gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge vanno desunti dal loro esame complessivo, in un giudizio non atomistico di essi (ben potendo ciascuno di essi essere insufficiente da solo), sebbene preceduto dalla considerazione di ognuno per individuare quelli significativi, perché è necessaria la loro collocazione in un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza ed ad un tempo trae vigore dall'altro in vicendevole completamento
Gli indizi devono essere dapprima considerati singolarmente per individuarne la significatività e poi valutati complessivamente, senza atomizzarli, nel contesto in cui si rafforzano reciprocamente.
Ciò che rileva è che dalla valutazione complessiva emerga la sufficienza degli indizi a supportare la presunzione semplice di fondatezza della pretesa, fermo restando il diritto del contribuente a fornire la prova contraria.
La presunzione semplice può fondare la pretesa quando la valutazione complessiva degli indizi ne dimostri la sufficienza, ferma la possibilità per il contribuente di offrire prova contraria.
Come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, la documentazione contabile non è sufficiente a dimostrare l’effettività della prestazione e la circostanza che la TRASPORTI RINASCITA s.r.l. avesse in effetti alcuni camion di proprietà non è, da sola, sufficiente a ritenere che si trattasse di costi effettivi, anche perché i lavori erano stati effettuati con mezzi diversi dai camion e mediante personale che certamente non erano nella disponibilità dell’impresa fornitrice.
La registrazione contabile e la disponibilità di alcuni beni strumentali da parte del fornitore non dimostrano da sole l’effettività delle prestazioni e dei costi: la prova deve essere coerente con le concrete modalità di esecuzione dei lavori.
il fatto storico è indubbiamente stato considerato.
La mancata menzione o analisi di ogni singolo elemento istruttorio non determina di per sé un vizio rilevante quando il fatto storico cui le prove si riferiscono è stato comunque preso in considerazione.
Il fatto è stato valutato ed è precluso al giudice di legittimità rivalutare la prova.
La valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito non può essere sostituita in cassazione con una diversa lettura dei fatti, una volta che la decisione abbia considerato il fatto storico e presenti una motivazione non apparente.
art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c.
Se, invece, come pare al Collegio sulla base sulla base della lettura della pronuncia di appello, il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza si è pronunciata e, cioè, se il travisamento riflette la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, allora il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, cod. proc. civ., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale (cfr. Sez. U. n.5792 del 2024 cit.).
Quando la doglianza non riguarda una svista percettiva sul contenuto oggettivo della prova, ma la lettura o valutazione di un fatto probatorio controverso, essa deve essere dedotta, secondo la natura processuale o sostanziale del fatto, nei limiti dei vizi previsti dall’art. 360, nn. 4 o 5, c.p.c.
Esso trova il suo istituzionale rimedio, in primo luogo, nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ.
Il travisamento percettivo del contenuto oggettivo della prova, ove ricorrano i presupposti previsti, trova il proprio rimedio nella revocazione per errore di fatto.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- La gravità, precisione e concordanza degli indizi devono essere apprezzate attraverso una valutazione complessiva e non atomistica: ogni indizio va considerato per individuarne la rilevanza, ma il giudizio presuntivo dipende dal loro reciproco rafforzamento nel contesto probatorio.
- Quando il quadro indiziario complessivamente valutato è sufficiente a fondare la presunzione semplice della pretesa tributaria, resta al contribuente la possibilità di fornire prova contraria.
- La documentazione contabile delle fatture e la mera disponibilità di alcuni beni da parte del fornitore non dimostrano da sole l’effettività delle prestazioni; la prova dei costi deve risultare compatibile con i mezzi e il personale concretamente necessari e impiegati nell’esecuzione.
- L’omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato; la Cassazione non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle prove.
- Il travisamento percettivo del contenuto oggettivo della prova va distinto dalla contestazione della lettura o valutazione di una prova controversa: il primo può essere dedotto con revocazione per errore di fatto, se ne ricorrono i presupposti; la seconda deve essere proposta in cassazione nei limiti dei vizi previsti dall’art. 360, nn. 4 o 5, c.p.c., secondo che il fatto sia processuale o sostanziale.
- Una statuizione di merito non specificamente impugnata in cassazione passa in giudicato interno e non può essere riesaminata nel giudizio di legittimità.
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