Cassazione Civile, Ordinanza n. 25514/2026 del 18/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fideiussore)
La controversia
Il fideiussore era stato convenuto, insieme al debitore principale, per il pagamento di una somma derivante da una garanzia prestata a favore del figlio. In un distinto giudizio aveva contestato la segnalazione del proprio nominativo alla Centrale Rischi, la richiesta di pagamento e la condotta della banca, chiedendo anche il risarcimento del danno; dopo la produzione della fideiussione aveva rinunciato alla domanda volta ad accertare che la garanzia fosse limitata a 10.000 euro. Aveva poi proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 821/2012, emesso per 88.736,90 euro nei confronti del garante e del debitore principale; le cause erano state riunite e il Tribunale di Agrigento, con sentenza n. 216/2016, aveva respinto le domande e confermato il decreto. La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza n. 1980/2022 depositata il 30 novembre 2022, aveva rigettato l’appello. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) che la Corte d’appello aveva erroneamente dichiarato nuova e inammissibile la domanda, proposta in appello, di accertamento dell’usurarietà degli interessi e di nullità ex art. 1815, secondo comma, c.c., senza rilevare d’ufficio la nullità negoziale né convertire la domanda in eccezione; 2) l’omesso rilievo della nullità antitrust delle clausole 2, 6 e 8 della fideiussione, che si assumevano riproduttive di clausole dello schema ABI censurato dalla Banca d’Italia; 3) l’omesso esame della mancata tempestiva iniziativa della banca nei confronti del debitore principale entro il termine dell’art. 1957 c.c. e della conseguente liberazione del fideiussore.
La decisione
La Corte ha preliminarmente dichiarato procedibile il ricorso: la copia informatica della sentenza impugnata, trasmessa dalla cancelleria con la comunicazione recante numero e data di pubblicazione e con copia della busta telematica, equivaleva all’originale ai sensi dell’art. 196-octies disp. att. c.p.c. Ha accolto il primo motivo perché, anche quando la domanda di nullità proposta per la prima volta in appello sia inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c., il giudice deve comunque esaminare la nullità come eccezione rilevabile d’ufficio, indicarla alle parti e motivare sulla validità del negozio; la Corte territoriale si era limitata a dichiarare nuova la domanda di usurarietà senza svolgere tale esame. Ha accolto anche il secondo motivo: la questione della nullità antitrust delle clausole 2, 6 e 8 risultava sollevata in appello, ma la Corte territoriale non l’aveva esaminata né aveva motivato sulla validità della fideiussione. Il terzo motivo, relativo all’art. 1957 c.c. e alla liberazione del garante per mancata tempestiva iniziativa contro il debitore principale, è stato dichiarato assorbito, poiché la validità della clausola di rinuncia al termine previsto da tale norma, coinvolta dal secondo motivo, è pregiudiziale. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 196-octies disp. att. c.p.c.
le copie informatiche dei provvedimenti del giudice allegate alle comunicazioni telematiche equivalgono all’originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all’originale.
La copia informatica del provvedimento allegata alla comunicazione telematica della cancelleria equivale all’originale anche senza attestazione di conformità firmata digitalmente dal cancelliere.
art. 1421 c.c.
A fronte della specifica deduzione di una nullità rilevabile d’ufficio la Corte territoriale non ha esaminato la questione, senza chiarire se, a prescindere appunto dall’ammissibilità della domanda di parte, tale nullità sussistesse o meno ed omettendo l’esame della questione, nonostante il suo dovere di rilievo d’ufficio della nullità, e altresì la possibilità di convertire ed esaminare la domanda come eccezione di nullità legittimamente formulata dall'appellante, alla luce del secondo comma dell’art. 345.
Il dovere del giudice di rilevare d’ufficio le nullità negoziali opera anche in appello e non è limitato dal grado del giudizio; la domanda nuova di nullità può essere inammissibile, ma la questione deve essere esaminata come eccezione rilevabile d’ufficio.
art. 345 c.p.c.
La domanda di accertamento della nullità di un negozio proposta, per la prima volta, in appello è inammissibile ex art. 345, primo comma, cod. proc. civ., salva la possibilità per il giudice del gravame - obbligato comunque a rilevare di ufficio ogni possibile causa di nullità, ferma la sua necessaria indicazione alle parti ai sensi dell'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ. - di convertirla ed esaminarla come eccezione di nullità legittimamente formulata dall'appellante, giusta il secondo comma del citato art. 345.
La domanda di accertamento della nullità introdotta per la prima volta in appello resta inammissibile come domanda nuova, ma il giudice deve poterla convertire in eccezione di nullità, esaminare la questione d’ufficio e indicarla alle parti.
art. 101, secondo comma, c.p.c.
La domanda di accertamento della nullità di un negozio proposta, per la prima volta, in appello è inammissibile ex art. 345, primo comma, cod. proc. civ., salva la possibilità per il giudice del gravame - obbligato comunque a rilevare di ufficio ogni possibile causa di nullità, ferma la sua necessaria indicazione alle parti ai sensi dell'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ. - di convertirla ed esaminarla come eccezione di nullità legittimamente formulata dall'appellante, giusta il secondo comma del citato art. 345.
Quando il giudice rileva d’ufficio una possibile causa di nullità, deve segnalarla alle parti, anche in appello, affinché possano interloquire sulla questione.
art. 1815, secondo comma, c.c.
A fronte della specifica deduzione di una nullità rilevabile d’ufficio la Corte territoriale non ha esaminato la questione, senza chiarire se, a prescindere appunto dall’ammissibilità della domanda di parte, tale nullità sussistesse o meno ed omettendo l’esame della questione, nonostante il suo dovere di rilievo d’ufficio della nullità, e altresì la possibilità di convertire ed esaminare la domanda come eccezione di nullità legittimamente formulata dall'appellante, alla luce del secondo comma dell’art. 345.
La deduzione della nullità prevista dall’art. 1815, secondo comma, c.c. impone al giudice di esaminare la questione anche se la domanda di accertamento è stata proposta per la prima volta in appello ed è inammissibile come domanda nuova.
art. 2, comma 2, lett. a), L. 287/1990
Nella specie dalle conclusioni dell’appellante trascritte nella sentenza d’appello risulta che la questione della nullità delle clausole 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione per violazione della normativa antitrust era stata sollevata nel giudizio di appello, con la conseguenza che, per le ragioni esposte nella disanima del primo motivo, il giudice d’appello avrebbe dovuto esaminare nel merito la questione, e motivare sulla ritenuta validità del contratto.
La questione di nullità antitrust delle clausole fideiussorie, se sollevata in appello, deve essere esaminata nel merito; il giudice non può ometterne l’esame e deve motivare sulla validità del contratto.
art. 1957 c.c.
La questione della validità di tale clausola è, infatti, pregiudiziale rispetto all’esame nel merito dell’osservanza del termine di cui alla suddetta norma.
La validità della clausola di rinuncia al termine previsto dall’art. 1957 c.c. è pregiudiziale rispetto all’accertamento del rispetto di quel termine e all’eventuale liberazione del fideiussore.
Massime di principio
- La domanda di accertamento della nullità negoziale proposta per la prima volta in appello è inammissibile come domanda nuova ai sensi dell’art. 345, primo comma, c.p.c.; tuttavia, il giudice d’appello deve comunque rilevare d’ufficio ogni possibile causa di nullità, indicarla alle parti ai sensi dell’art. 101, secondo comma, c.p.c. e può convertire la domanda in eccezione di nullità ai sensi dell’art. 345, secondo comma, c.p.c.
- Quando una nullità negoziale è dedotta o rilevabile d’ufficio, il giudice non può arrestarsi alla dichiarazione d’inammissibilità della domanda per novità: deve esaminare la questione di validità del negozio e motivare sul suo esito.
- La questione della validità della clausola fideiussoria che rinuncia al termine dell’art. 1957 c.c. è pregiudiziale rispetto all’esame dell’osservanza del termine e dell’eventuale liberazione del fideiussore.
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