Cassazione Civile, Ordinanza n. 25944/2026 del 29/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Agenzia fiscale)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale di Pavia una comunicazione preventiva d’iscrizione ipotecaria emessa dall’agente della riscossione per euro 43.027,29, fondata su sette cartelle relative a imposte IRPEF degli anni 2004-2007. La CTP aveva respinto il ricorso, ritenendo regolarmente notificate le cartelle. In appello, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 2803/2017 depositata il 26 giugno 2017, aveva dichiarato cessata la materia del contendere per i carichi sgravati in autotutela, affermato il difetto di giurisdizione tributaria sulla sanzione amministrativa di euro 619,00 irrogata dalla Camera di Commercio di Roma e respinto il gravame per il resto. Il contribuente ha proposto sei motivi di ricorso per cassazione: 1) nullità della sentenza d’appello per motivazione asseritamente incompleta e incomprensibile, in ragione di un errore nell’ordine delle pagine; 2) violazione degli artt. 77 e 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che l’ipoteca richiedesse la previa notifica dell’atto prodromico e l’avvio dell’esecuzione entro un anno, e che il preavviso dovesse contenere vari dati relativi all’immobile, al credito, ai termini d’impugnazione e al responsabile del procedimento; 3) violazione degli artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 6, comma 2, L. n. 212/2000 per omessa garanzia del contraddittorio endoprocedimentale; 4) violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990 per asserito difetto di motivazione degli atti; 5) inutilizzabilità delle copie documentali prodotte dall’agente della riscossione, a fronte del loro disconoscimento, per mancata produzione degli originali; 6) nullità delle cartelle e del preavviso per insufficiente motivazione, poiché avrebbero indicato l’importo complessivo senza esplicitare le ragioni della pretesa e il metodo di calcolo. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha preliminarmente ritenuto superflua la rinnovazione della notifica del ricorso all’Agenzia delle entrate-Riscossione, risultata non perfezionata perché il difensore domiciliatario si era trasferito: il ricorso era prima facie infondato e la rinnovazione avrebbe comportato un inutile aggravio e ritardo senza effettivo beneficio per il contraddittorio. Il primo motivo è stato respinto: l’apparente discontinuità della motivazione dipendeva dalla collocazione della sesta pagina dopo la quarta, ma, lette le pagine nell’ordine corretto, il ragionamento della CTR risultava continuo e completo. I motivi secondo, quarto e sesto sono stati dichiarati inammissibili perché formulati come censure riferite ai vizi degli atti originariamente impugnati, anziché come critica specifica alla sentenza, e perché non si confrontavano con le rationes decidendi della CTR né riproducevano il contenuto del preavviso; sono stati comunque ritenuti infondati. Le cartelle erano state regolarmente notificate e, non essendo state tempestivamente impugnate, i relativi crediti erano divenuti irretrattabili. La Corte ha inoltre precisato che l’iscrizione ipotecaria non è espropriazione forzata e non richiede la previa intimazione prevista dall’art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973; che non occorre indicare nel preavviso la rendita catastale o il valore dell’immobile; che la comunicazione preventiva deve indicare il credito, ma non necessariamente il bene sul quale l’ipoteca potrà essere iscritta; e che la motivazione può essere resa mediante richiamo alle cartelle presupposte, già conosciute o conoscibili dal destinatario. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancato confronto con la motivazione della CTR e comunque infondato: la comunicazione preventiva, con l’indicazione del termine di trenta giorni per adempiere prima dell’iscrizione, assolve la funzione di garantire il contraddittorio endoprocedimentale. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non aveva precisato quando e con quale formula avesse disconosciuto le copie, né aveva indicato le ragioni specifiche della loro difformità dagli originali. Il ricorso è stato integralmente rigettato. Il ricorrente è stato condannato a pagare all’Agenzia delle entrate euro 1.400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
il rispetto del diritto fondamentale alla ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo alla sua sollecita definizione, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti, sicché, ove il ricorso per cassazione sia prima facie infondato (come nel caso di specie, cfr. paragrafo 6), è superfluo fissare un termine per l'integrazione del contraddittorio o per la rinnovazione della notifica nulla o inesistente, ciò traducendosi in un aggravio di spese e in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio, senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti
In applicazione del principio di ragionevole durata, non occorre rinnovare una notificazione non perfezionata quando il ricorso è prima facie infondato e la rinnovazione determinerebbe soltanto attività e ritardi senza un concreto vantaggio per il contraddittorio o la difesa.
La mancata considerazione delle rationes decidendi della sentenza della CTR comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, e tale nullità si risolve, a sua volta, in un "non motivo" del ricorso per cassazione, conseguentemente sanzionata con l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c.
È inammissibile il motivo di cassazione che non si confronta con le ragioni decisive della sentenza impugnata, poiché non contiene una critica idonea a investire la decisione.
l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602/1973 non costituisce atto di espropriazione forzata e può, pertanto, essere effettuata senza la previa notifica dell'intimazione di cui al precedente art. 50, comma 2
L’iscrizione ipotecaria esattoriale non è un atto di espropriazione forzata e non presuppone la previa intimazione ad adempiere prevista dall’art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973.
art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602/1973
l'art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. n. 602/1973 prevede che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, avendo contenuto informativo-sollecitatorio, contenga esclusivamente l'indicazione del credito tributario e non anche quella dell'immobile su cui l'agente della riscossione procederà all'iscrizione in caso di perdurante inadempienza del debitore, poiché l'individuazione del cespite si rende necessaria solo al momento della successiva costituzione del diritto reale di garanzia con l'esecuzione della pubblicità immobiliare
Il preavviso ha funzione informativa e sollecitatoria: deve indicare il credito tributario, ma non il bene sul quale l’ipoteca sarà iscritta, la cui individuazione è richiesta al momento della costituzione e pubblicità del diritto reale.
la CTR, nell’esaminare le doglianze del contribuente, ha rilevato che tutte le cartelle poste a fondamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria erano state correttamente notificate a mezzo del servizio postale, nel pieno rispetto di quanto previsto dall’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973
La Corte conferma, sulla base dell’accertamento della CTR, la regolarità della notificazione postale delle cartelle effettuata secondo l’art. 26 d.P.R. n. 602/1973.
la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria gravata ha puntualmente indicato le cartelle di pagamento che ne hanno costituito presupposto indefettibile, mettendo in tal modo il contribuente nella possibilità di ricavarne il conten[u]to ed essere edotto circa la natura e l’ammontare delle somme ingiunte
La motivazione del preavviso è sufficiente quando individua le cartelle presupposte in modo da consentire al contribuente di conoscerne il contenuto e di comprendere natura e ammontare delle somme richieste.
art. 6, comma 2, L. n. 212/2000
il contraddittorio endoprocedimentale asseritamente violato è stato garantito proprio dalla notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria oggetto di impugnazione, avendo questa Corte statuito, già nel regime anteriore all'entrata in vigore del comma 2-bis dell'art. 77 citato, introdotto con il d.l. n. 70/2011, conv. dalla legge n. 106/2011, che l'iscrizione di ipoteca esattoriale, in quanto incidente in negativo sugli interessi del contribuente, dev’essere preceduta, a pena di nullità e al fine di garantire il rispetto del generale principio dell'obbligo di attivare il contraddittorio endoprocedimentale immanente nell'ordinamento tributario, dalla comunicazione allo stesso dell'intenzione di procedervi e dalla concessione del termine di 30 giorni per consentirgli l'esercizio del diritto di difesa
La garanzia del contraddittorio prima dell’iscrizione ipotecaria è assicurata dalla comunicazione preventiva dell’intenzione di procedere e dalla concessione di trenta giorni per consentire al contribuente di esercitare la difesa.
in tema di notifica della cartella di pagamento, se l'agente della riscossione produce in giudizio una copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, il contribuente che intende contestarne la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., ha l'onere di specificare le ragioni dell'asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento
Chi contesta la conformità all’originale di una copia fotostatica della relata o dell’avviso di ricevimento deve indicare specificamente le ragioni della difformità; il disconoscimento generico non è sufficiente.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve criticare specificamente la sentenza impugnata e confrontarsi con le sue rationes decidendi; doglianze rivolte direttamente agli atti originari della controversia o che trascurano la motivazione decisiva della sentenza non assolvono tale onere e sono inammissibili.
- Quando una cartella di pagamento è stata ritualmente notificata e non è stata impugnata, il contribuente decade dalla possibilità di contestarne i vizi e il credito fiscale diviene irretrattabile; non può quindi far valere tali vizi in via derivata impugnando il successivo preavviso d’iscrizione ipotecaria.
- L’iscrizione ipotecaria esattoriale non costituisce espropriazione forzata e non richiede la previa intimazione prevista dall’art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973.
- La comunicazione preventiva d’iscrizione ipotecaria deve indicare il credito tributario, ma non deve necessariamente riportare rendita catastale, valore dell’immobile o identificazione del cespite; tali informazioni non sono necessarie per la funzione informativa e sollecitatoria del preavviso.
- Il preavviso d’iscrizione ipotecaria è sufficientemente motivato mediante il richiamo alle cartelle presupposte, quando queste siano già state destinate al contribuente e risultino da lui conosciute o conoscibili, consentendogli di comprendere natura e ammontare della pretesa.
- Il contraddittorio endoprocedimentale prima dell’iscrizione ipotecaria è garantito dalla comunicazione dell’intenzione di procedere e dalla concessione al contribuente di trenta giorni per esercitare il diritto di difesa.
- Il disconoscimento della conformità all’originale di copie fotostatiche relative alla notificazione delle cartelle deve essere specifico e indicare le ragioni della difformità; una contestazione generica non è sufficiente.
- Quando il ricorso per cassazione è prima facie infondato, la rinnovazione di una notificazione non perfezionata può essere omessa se comporta soltanto un inutile dispendio di attività processuale e non offre un concreto beneficio alle garanzie del contraddittorio e della difesa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25905/2026 del 29/09/2026
- ordinanza_civile · 29 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25912/2026 del 29/09/2026
- ordinanza_civile · 29 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25913/2026 del 29/09/2026
- ordinanza_civile · 29 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25914/2026 del 29/09/2026
- ordinanza_civile · 29 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25915/2026 del 29/09/2026
- ordinanza_civile · 29 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25916/2026 del 29/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →