Cassazione Civile, Ordinanza n. 25914/2026 del 29/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società contribuente)
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2008, notificato il 30 dicembre 2013. La Commissione Tributaria Provinciale di Isernia aveva respinto il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale del Molise, con sentenza n. 168/2017 depositata il 15 marzo 2017, aveva rigettato l’appello. La società ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, il cui contenuto non è riportato nel testo. Con memoria ha chiesto la cessazione della materia del contendere, dichiarando di avere aderito alla definizione agevolata e pagato integralmente i carichi connessi agli accertamenti; in subordine, ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Dopo l’ordinanza interlocutoria del 16 gennaio 2025, che aveva rilevato la mancata corrispondenza tra la documentazione inizialmente prodotta e l’atto impugnato e aveva richiesto chiarimenti, l’Agenzia ha precisato che nessuna istanza di definizione agevolata era stata presentata per gli atti impositivi in sé e che, dei dodici carichi derivati dagli atti, nove erano interessati da istanze di definizione. Alla data del 1° marzo 2025, tre carichi risultavano ancora non definiti: per uno risultava avviata la definizione agevolata e pagata la prima rata; per gli altri due, non inclusi nella definizione agevolata, la ricorrente ha successivamente documentato, rispettivamente, un bonifico del 4 giugno 2026 per l’importo dovuto e un estratto conto aggiornato al 29 luglio 2026 con saldo pari a zero. L’Agenzia, non costituita con controricorso, ha chiesto rinvio per perfezionare un accordo conciliativo, ma la Corte ha dichiarato inammissibile tale richiesta perché presentata da parte non ritualmente costituita.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta dell’Agenzia delle Entrate di rinvio per il perfezionamento dell’accordo, poiché l’Agenzia non era ritualmente costituita nel giudizio. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio quanto ai carichi oggetto di definizione agevolata e rottamazione: per il carico incluso nella rottamazione, il pagamento della prima rata è stato ritenuto sufficiente ai fini dell’estinzione, secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite richiamato in sentenza; per gli altri carichi sono stati considerati il bonifico dell’importo dovuto e il saldo pari a zero. Per i restanti carichi ha dichiarato cessata la materia del contendere, in ragione dei pagamenti documentati. Le spese sono rimaste a carico di ciascuna parte per quanto da essa sostenuto.
Norme richiamate
art. 1, comma 235, L. 197/2022
In forza della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 12-bis del d.l. n. 84 del 2025, conv. in l. n. 108 del 2025, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi ad oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 dell'art. 1 della l. n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'art. 3-bis del d.l. n. 202 del 2024, conv. con modif. dalla l. n. 15 del 2025 (cd rottamazione quater), l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione - da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate-Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore - della dichiarazione di adesione, di cui al medesimo comma 235, della comunicazione di ammissione e determinazione del dovuto da parte del concessionario, ex art. 1, comma 241, della medesima l. n. 197 del 2022 o dall'art. 3-bis, comma 2, lettera c), del citato d.l. n. 202 del 2024, e della documentazione
Per i giudizi relativi a debiti inclusi nella rottamazione quater, la definizione si perfeziona, ai fini dell’estinzione del giudizio, con il versamento della prima o unica rata, purché siano presentate la dichiarazione di adesione, la comunicazione di ammissione e determinazione del dovuto e la documentazione richiesta.
art. 1, comma 241, L. 197/2022
In forza della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 12-bis del d.l. n. 84 del 2025, conv. in l. n. 108 del 2025, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi ad oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 dell'art. 1 della l. n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'art. 3-bis del d.l. n. 202 del 2024, conv. con modif. dalla l. n. 15 del 2025 (cd rottamazione quater), l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione - da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate-Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore - della dichiarazione di adesione, di cui al medesimo comma 235, della comunicazione di ammissione e determinazione del dovuto da parte del concessionario, ex art. 1, comma 241, della medesima l. n. 197 del 2022 o dall'art. 3-bis, comma 2, lettera c), del citato d.l. n. 202 del 2024, e della documentazione
La documentazione rilevante per dichiarare l’estinzione comprende la comunicazione del concessionario di ammissione alla definizione e di determinazione delle somme dovute.
art. 3-bis, comma 1, D.L. 202/2024
In forza della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 12-bis del d.l. n. 84 del 2025, conv. in l. n. 108 del 2025, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi ad oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 dell'art. 1 della l. n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'art. 3-bis del d.l. n. 202 del 2024, conv. con modif. dalla l. n. 15 del 2025 (cd rottamazione quater), l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione - da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate-Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore - della dichiarazione di adesione, di cui al medesimo comma 235, della comunicazione di ammissione e determinazione del dovuto da parte del concessionario, ex art. 1, comma 241, della medesima l. n. 197 del 2022 o dall'art. 3-bis, comma 2, lettera c), del citato d.l. n. 202 del 2024, e della documentazione
Il principio sull’effetto estintivo del pagamento della prima o unica rata è applicato anche ai debiti oggetto della definizione agevolata prevista da questa disposizione.
art. 3-bis, comma 2, lett. c), D.L. 202/2024
In forza della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 12-bis del d.l. n. 84 del 2025, conv. in l. n. 108 del 2025, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi ad oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 dell'art. 1 della l. n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'art. 3-bis del d.l. n. 202 del 2024, conv. con modif. dalla l. n. 15 del 2025 (cd rottamazione quater), l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione - da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate-Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore - della dichiarazione di adesione, di cui al medesimo comma 235, della comunicazione di ammissione e determinazione del dovuto da parte del concessionario, ex art. 1, comma 241, della medesima l. n. 197 del 2022 o dall'art. 3-bis, comma 2, lettera c), del citato d.l. n. 202 del 2024, e della documentazione
Per la definizione prevista dalla disposizione, anche la comunicazione di ammissione e determinazione del dovuto indicata dalla norma costituisce documentazione da presentare ai fini della dichiarazione d’ufficio di estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Nei giudizi relativi a debiti inclusi nella rottamazione quater, il pagamento della prima o unica rata perfeziona la definizione ai fini dell’estinzione del giudizio, purché siano presentate la dichiarazione di adesione, la comunicazione di ammissione e determinazione del dovuto e la documentazione richiesta; l’estinzione è dichiarata d’ufficio.
- Quando i carichi oggetto del giudizio risultano integralmente pagati al di fuori delle procedure di definizione agevolata, viene meno la materia del contendere limitatamente a tali carichi.
- La richiesta processuale di rinvio formulata dall’ente impositore è inammissibile se l’ente non si è ritualmente costituito nel giudizio.
Come è indicizzato
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