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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25912/2026 del 29/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ex socio)

La controversia

La controversia originava da un avviso di accertamento notificato l’11 settembre 2010 a una società a responsabilità limitata per l’anno d’imposta 2005. Sulla base di un processo verbale di constatazione redatto il 22 dicembre 2009, l’Agenzia delle entrate aveva contestato acquisti in evasione per euro 1.870.053,00, corrispondenti a prelevamenti privi di riscontro contabile, e recuperato a tassazione, ai fini IRES, IRAP e IVA, ricavi non dichiarati per euro 3.389.627,00, desunti anche dalle movimentazioni dei conti correnti personali dei soci. La società aveva impugnato l’avviso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Lecce, deducendo l’omessa notificazione del processo verbale, vizi della relativa notificazione, violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, difetto di motivazione dell’avviso e illegittima imputazione alla società delle movimentazioni bancarie dei soci. La Commissione tributaria provinciale, con sentenza n. 81/02/2012 depositata il 13 marzo 2012, aveva respinto il ricorso. In appello, la società risultava già cancellata dal registro delle imprese dal 1° aprile 2011; il gravame era stato proposto il 26 settembre 2012. La Commissione tributaria regionale della Puglia, con sentenza n. 37/22/2019 depositata il 10 gennaio 2019, aveva dichiarato inammissibile l’appello perché proposto in nome di una società già estinta, compensando le spese, comprese quelle della consulenza tecnica d’ufficio. L’ex socio ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., violazione degli artt. 40, comma 2, e 12, comma 7, del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 75, 83 e 300, primo e secondo comma, c.p.c. Ha sostenuto che la cancellazione non era stata dichiarata in udienza né notificata dal procuratore costituito secondo le modalità dell’art. 300 c.p.c.; pertanto, il processo non si era interrotto e, in forza dell’ultrattività del mandato alla lite, il difensore, munito di procura estesa al grado d’appello, poteva proporre l’impugnazione in nome della società. Ha inoltre lamentato che la CTR non avesse esaminato nel merito i motivi d’appello, anche alla luce della consulenza tecnica d’ufficio sulle movimentazioni bancarie.

La decisione

La Corte ha accolto l’unico motivo. Ha affermato che, se la cancellazione della società interviene durante il giudizio e non viene dichiarata in udienza né notificata dal procuratore costituito nei modi previsti dall’art. 300 c.p.c., opera l’ultrattività del mandato alla lite: il difensore continua a rappresentare processualmente la parte e, se la procura originaria comprende il grado successivo, può proporre l’impugnazione. La regola vale anche in caso di estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese e risponde all’esigenza di stabilità del processo e di tutela dell’affidamento, senza attribuire capacità processuale sostanziale all’ente estinto. Nel caso concreto, l’evento estintivo non era stato formalmente dichiarato o notificato e la procura conferita al difensore comprendeva espressamente anche l’appello. La CTR ha quindi errato nel dichiarare inammissibile il gravame sulla sola base della cancellazione, senza verificare e applicare l’ultrattività della procura. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, perché esamini nel merito l’appello e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 300 c.p.c.

    Quando la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore non sia dichiarata in udienza né notificata alle altre parti nei modi e nei tempi di cui all’art. 300 cod. proc. civ., il difensore continua a rappresentarla come se l’evento non si fosse verificato.

    La mancata dichiarazione in udienza o notificazione dell’evento nei modi previsti dall’art. 300 c.p.c. mantiene operativa, nel processo, la rappresentanza del difensore; ciò consente la prosecuzione e, ricorrendone i presupposti, la proposizione dell’impugnazione.

  • art. 110 c.p.c.

    Secondo Cass., Sez. Un., 12 marzo 2013, n. 6070, la cancellazione della società dal registro delle imprese determina un fenomeno successorio: ove intervenga nel corso di un giudizio, essa integra un evento interruttivo disciplinato dagli artt. 299 e seguenti cod. proc. civ., con prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, ai sensi dell’art. 110 cod. proc. civ.

    La cancellazione della società determina un fenomeno successorio e, se avviene nel corso del giudizio, comporta la prosecuzione o riassunzione del processo da parte o nei confronti dei soci, secondo le regole processuali, coordinandosi tuttavia con l’ultrattività del mandato quando l’evento non sia formalmente esteriorizzato.

  • artt. 299 e seguenti c.p.c.

    Secondo Cass., Sez. Un., 12 marzo 2013, n. 6070, la cancellazione della società dal registro delle imprese determina un fenomeno successorio: ove intervenga nel corso di un giudizio, essa integra un evento interruttivo disciplinato dagli artt. 299 e seguenti cod. proc. civ., con prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, ai sensi dell’art. 110 cod. proc. civ.

    La cancellazione della società intervenuta durante il processo costituisce un evento interruttivo regolato dagli artt. 299 e seguenti c.p.c.; gli effetti processuali vanno però coordinati con la stabilizzazione derivante dalla mancata dichiarazione o notificazione dell’evento.

  • art. 83 c.p.c.

    Il medesimo procuratore, se originariamente munito di procura valida per gli ulteriori gradi di merito, è pertanto legittimato a proporre l’impugnazione, ferma la necessità della procura speciale per il ricorso per cassazione.

    In presenza di ultrattività del mandato e di procura originaria estesa agli ulteriori gradi di merito, il difensore può proporre l’impugnazione per la parte la cui posizione processuale è rimasta stabilizzata; per il ricorso per cassazione resta necessaria la procura speciale.

  • artt. 75 e 300, commi primo e secondo, c.p.c.

    La regola, espressione dell’esigenza di stabilità del processo e di tutela dell’affidamento delle altre parti e del giudice, opera anche quando la perdita della capacità processuale consegua alla cancellazione di una società dal registro delle imprese.

    La regola di ultrattività della rappresentanza processuale opera anche quando la perdita della capacità della parte derivi dalla cancellazione di una società; essa conserva la posizione processuale nel processo, senza attribuire capacità processuale a un soggetto estinto.

  • art. 12, comma 7, d.lgs. n. 546/1992

    Non determinabile: la disposizione è menzionata come norma denunciata nel motivo di ricorso, ma la Corte non ne svolge un’interpretazione né la applica nella ratio decidendi.

    La Corte non decide la questione relativa a questa disposizione, poiché accoglie il ricorso sulla base del principio di ultrattività del mandato alla lite.

  • art. 40, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Non determinabile: la disposizione è menzionata come norma denunciata nel motivo di ricorso, ma la Corte non ne svolge un’interpretazione né la applica nella ratio decidendi.

    La Corte non decide la questione relativa a questa disposizione, poiché accoglie il ricorso sulla base del principio di ultrattività del mandato alla lite.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Con l’unico motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 40, comma 2, e 12, comma 7, del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché degli artt. 75, 83 e 300, commi primo e secondo, cod. proc. civ., e, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza o del procedimento per violazione delle medesime disposizioni.

    La Corte esamina la censura di violazione o falsa applicazione di legge e di nullità della sentenza o del procedimento; il motivo risulta fondato per l’erronea declaratoria d’inammissibilità dell’appello.

Massime di principio

  • Quando la perdita della capacità processuale della parte costituita a mezzo di procuratore, anche per cancellazione di una società dal registro delle imprese, non sia dichiarata in udienza né notificata alle altre parti secondo le modalità dell’art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentarla nel processo come se l’evento non si fosse verificato.
  • L’ultrattività del mandato alla lite si estende alle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto processuale: il procuratore può proporre l’impugnazione per la parte processualmente stabilizzata se la procura originaria comprende il grado successivo, ferma la necessità della procura speciale per il ricorso per cassazione.
  • La stabilizzazione processuale derivante dall’ultrattività della difesa non attribuisce capacità processuale sostanziale al soggetto estinto; coordina gli effetti dell’estinzione e della successione con l’esigenza di stabilità del processo e di tutela dell’affidamento delle altre parti e del giudice.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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