Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25905/2026 del 29/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (custode giudiziario)

La controversia

In una procedura esecutiva immobiliare promossa contro la società proprietaria e affittante di un fondo agricolo, il pignoramento fu notificato il 27 dicembre 2016 e trascritto l’11 gennaio 2017. Il 3 gennaio 2017 l’affittuaria versò alla proprietaria € 48.500, in forza di un accordo del 28 dicembre 2016, quale pagamento anticipato dei canoni per il triennio 2017-2019. Il pagamento fu eseguito alla proprietaria in proprio, non nella qualità di custode ex lege, e non al custode professionale successivamente nominato. Il custode chiese la risoluzione del contratto di affitto agrario del 17 gennaio 2014 per morosità. L’affittuaria sostenne di aver pagato regolarmente i canoni e chiese il rigetto della domanda. Il Tribunale di Grosseto, Sezione specializzata agraria, con sentenza n. 322/2023 del 7 aprile 2023 dichiarò risolto il contratto e ordinò il rilascio dei fondi. La Corte d’appello di Firenze, Sezione specializzata agraria, con sentenza n. 1939/2023 pubblicata il 6 ottobre 2023, rigettò l’appello principale dell’affittuaria e accolse l’appello incidentale del custode sulle spese, condannando la società alle spese del doppio grado. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 2918 e 1189 c.c., sostenendo che il pagamento dovesse considerarsi opponibile almeno per il 2017, effettuato alla proprietaria quale custode ex lege oppure liberatorio perché ricevuto da creditore apparente; ha inoltre richiamato la propria asserita buona fede e l’intento di evitare il pignoramento del fondo; (2) violazione dell’art. 5, comma 3, della legge n. 203/1982 e dell’art. 11, commi 3 e 8, del d.lgs. n. 150/2011, per mancata previa contestazione della morosità e mancata indicazione delle modalità per sanarla entro tre mesi, con conseguente improponibilità della domanda; (3) omesso esame di un fatto decisivo relativo all’insussistenza dell’inadempimento, sostenendo che il custode avrebbe dovuto prima agire contro la proprietaria per recuperare i canoni da questa incassati e lamentando l’omesso esame di uno specifico motivo d’appello.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi e, quindi, l’intero ricorso. Il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.: la ricorrente non si è confrontata adeguatamente con la motivazione della Corte d’appello, che aveva riconosciuto l’effetto estintivo del pagamento per il 2017 ma ne aveva escluso l’opponibilità alla procedura per le annualità 2018 e 2019. La notifica del pignoramento aveva costituito la debitrice esecutata custode ex lege e determinato il vincolo di indisponibilità; l’accordo successivo alla notifica era stato concluso dalla proprietaria in proprio e il pagamento non era avvenuto nell’ambito della procedura. Quanto ai periodi successivi al 2017, la Corte d’appello aveva ritenuto applicabile l’art. 2918 c.c., prevalente sulla tutela del pagamento al creditore apparente invocata ex art. 1189 c.c.; inoltre, la buona fede dell’affittuaria era stata esclusa dal giudice di merito e tale valutazione non era stata specificamente censurata. Il secondo motivo è inammissibile per novità, perché non risultava che le questioni relative alla previa contestazione della morosità e alla sanatoria fossero state sollevate nei giudizi di merito, né la ricorrente aveva indicato quando e come le avesse dedotte. Il terzo motivo è inammissibile: non indicava un fatto storico decisivo omesso, ma riproponeva questioni e argomentazioni già attinenti al primo motivo; inoltre non coglieva la ratio decidendi, fondata sulla non opponibilità del pagamento per il 2018 e il 2019 e sulla conseguente gravità dell’inadempimento, idonea a giustificare la risoluzione ai sensi dell’art. 5, ultimo comma, della legge n. 203/1982. La censura di omessa pronuncia su un motivo d’appello era altresì inammissibile perché il motivo non era stato trascritto né riassunto adeguatamente, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. La ricorrente è stata condannata a rifondere al resistente € 2.500 per compensi, € 200 per esborsi, oltre al rimborso forfetario del 15% e agli accessori di legge. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Nel far ciò, tuttavia, la ricorrente si limita a contrapporre frontalmente la propria tesi al ragionamento del giudice d’appello – che l’ha disattesa con ampia e condivisibile motivazione –, omettendo però di spiegare, col necessario grado di specificità, in cosa consisterebbe la denunciata violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto; e dunque, perché – pur a fronte dei pertinenti argomenti spesi dalla Corte territoriale circa la prevalenza delle esigenze di tutela del ceto creditorio, rispetto a quelle di tutela del solvens – sarebbe comunque necessario tener conto della sua pretesa buona fede, peraltro nella specie esclusa con valutazione tipicamente rimessa al giudice del merito e neppure debitamente censurata (nei limiti in cui può esserlo, ovviamente) in questa sede di legittimità.

    Il motivo di ricorso per cassazione che denuncia violazione o falsa applicazione di legge è inammissibile se si limita a contrapporre la tesi della parte alla motivazione impugnata senza illustrare specificamente l’errore giuridico e senza confrontarsi con le ragioni della decisione.

  • art. 2918 c.c.

    Su queste condivisibili premesse, la Corte d’appello ha correttamente ritenuto che, posta la notifica del pignoramento in data 27.12.2016, da tale data la debitrice avesse assunto la qualità di custode ex lege dei beni pignorati, ma che il pagamento anticipato del 3.1.2017, operato dall’affittuaria d’intesa con la concedente in forza di accordo del 28.12.2016 (successivo alla detta notifica) non fosse opponibile al custode professionale avv. Camaiti, successivamente nominato, sia perché l’esecutata, nell’accordo del 28.12.2016, non aveva speso la qualità di custode (avendo invece operato in proprio, quale proprietaria e affittante del fondo), sia perché il custode Camaiti era comunque da considerare soggetto terzo: gli effetti del pignoramento, nei suoi confronti, non potevano che decorrere dalla data della trascrizione del pignoramento, ossia dall’11.1.2017, donde la considerazione per cui il pagamento effettuato dalla Agricola San Luigi costituiva liberazione anticipata (rispetto al pignoramento) dei fitti, fatta al debitore (e non al custode), con conseguente piena applicabilità dell’art. 2918 c.c.

    Il pagamento anticipato dei canoni eseguito al debitore esecutato, dopo la notifica del pignoramento e fuori dalla procedura, non è opponibile al custode professionale per le annualità eccedenti il limite temporale previsto dall’art. 2918 c.c.; la notifica costituisce il debitore custode ex lege e produce il vincolo di indisponibilità, mentre nei confronti del terzo custode gli effetti rilevano dalla trascrizione.

  • art. 1189 c.c.

    La Corte toscana, poi, ha escluso che potesse giocare alcun ruolo, nella specie, il tema del pagamento al creditore apparente, perché l’art. 2918 c.c., dettato a tutela del ceto creditorio, prevale sull’art. 1189 c.c. e, dunque, sulla esigenza di tutelare il terzo di buona fede che paghi a chi appare legittimato a ricevere il pagamento, qualità soggettiva che nella specie era comunque da escludere in capo alla società affittuaria.

    Nella fattispecie esaminata, la tutela del ceto creditorio assicurata dall’art. 2918 c.c. prevale sulla liberazione del solvens prevista per il pagamento al creditore apparente dall’art. 1189 c.c.; inoltre, la protezione del solvens presuppone la buona fede, che il giudice di merito aveva escluso.

  • art. 1188 c.c.

    Contrariamente all’assunto della ricorrente, cioè, il pagamento dei canoni non era avvenuto “nell’ambito della procedura esecutiva” e, dunque, al custode giudiziario ex lege, ma proprio al di fuori di essa, ossia a soggetto (la proprietaria-affittante, in quanto tale) privo di legittimazione a riceverlo, ex art. 1188 c.c., avendo anzi detta società orchestrato l’intera operazione in discorso – con l’ausilio dell’affittuaria – ben consapevole del vincolo di indisponibilità derivante dalla già ricevuta notifica del pignoramento e all’evidente scopo di sottrarre ai creditori i frutti civili del fondo pignorato.

    Il pagamento effettuato fuori dalla procedura esecutiva alla proprietaria che agisce in proprio, e non nella qualità di custode legittimata a ricevere, non è pagamento al soggetto legittimato ai sensi dell’art. 1188 c.c.

  • art. 5, comma 3, legge n. 203/1982

    Non disponibile nel testo della decisione come passaggio interpretativo o applicativo della Corte.

    La norma è stata invocata dalla ricorrente per sostenere la necessità della previa contestazione della morosità e della possibilità di sanarla, ma la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per novità senza pronunciarsi sul merito della questione.

  • art. 11, commi 3 e 8, d.lgs. n. 150/2011

    Non disponibile nel testo della decisione come passaggio interpretativo o applicativo della Corte.

    La norma è stata richiamata nel motivo relativo alla previa contestazione della morosità; la Corte non ne ha esaminato il contenuto perché ha dichiarato il motivo inammissibile per novità.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio in discorso, nella attuale formulazione della disposizione, presuppone l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

    Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico, principale o secondario, discusso tra le parti e decisivo; non consente di censurare il mancato esame di mere questioni o argomentazioni.

  • art. 2697 c.c.

    La ricorrente non ha indicato un fatto in senso proprio, ossia un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, tale intendendosi un fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo), o anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale, v. Cass. n. 12387/2020; Cass. n. 791/2020; Cass. n. 1776/2016; Cass. n. 18391/2017), ma ha a ben vedere sollevato “questioni” o “argomentazioni” (concernenti la valenza estintiva del pagamento effettuato in favore dell’affittante, peraltro oggetto del primo motivo, già esaminato).

    Ai fini del motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il fatto rilevante è un accadimento storico, principale — costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo — o secondario, e non una questione giuridica o un’argomentazione.

  • art. 5, ultimo comma, legge n. 203/1982

    In secondo luogo, esso non coglie la ratio decidendi: infatti, ritenendo il pagamento anticipato dei canoni in parte non opponibile alla procedura (quanto agli anni 2018 e 2019), la Corte d’appello ha tratto l’inevitabile conclusione per cui l’inadempimento dell’affittuaria era sussistente per la parte correlativa ed era da considerare grave, in quanto tale idoneo a giustificare la risoluzione del contratto a norma dell’art. 5, ult. comma, della legge n. 203/1982, su iniziativa del custode giudiziario (posta l’opponibilità del contratto alla procedura).

    Nel caso deciso, la persistente morosità relativa ai canoni per il 2018 e il 2019, conseguente alla non opponibilità del pagamento anticipato alla procedura, integra un inadempimento grave idoneo a giustificare la risoluzione del contratto agrario su iniziativa del custode.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    In terzo luogo, quanto alla presunta omessa pronuncia su uno specifico motivo d’appello, la doglianza è inammissibile perché – anche a fronte della dichiarata trattazione unitaria delle doglianze avanzate dalla Agricola San Filippo avverso la prima sentenza, da parte della Corte territoriale - esso non è stato specificamente trascritto in ricorso, neanche in forma adeguatamente riassuntiva, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Chi denuncia in cassazione l’omessa pronuncia su un motivo d’appello deve riprodurre nel ricorso il contenuto di quel motivo, almeno con una sintesi adeguata, così da consentire alla Corte di verificarne la rilevanza.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

    La declaratoria di inammissibilità comporta l’attestazione dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Il pignoramento immobiliare è una fattispecie a formazione progressiva: la notificazione al debitore segna l’inizio del processo esecutivo e determina, tra l’altro, l’indisponibilità del bene e la custodia ex lege del debitore; la trascrizione completa il pignoramento e rileva per gli effetti verso i terzi.
  • Il pagamento anticipato dei canoni eseguito, dopo la notifica del pignoramento, al debitore proprietario che agisce in proprio e fuori dalla procedura esecutiva non è opponibile al custode professionale per le annualità eccedenti il limite previsto dall’art. 2918 c.c.; nella fattispecie, la tutela del ceto creditorio prevista da tale disposizione prevale sulla regola del pagamento al creditore apparente.
  • Un motivo di ricorso per cassazione che denuncia violazione o falsa applicazione di legge deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi e spiegare in che consista l’errore giuridico; la mera contrapposizione della tesi della parte alla motivazione impugnata determina l’inammissibilità.
  • Il motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. deve indicare un fatto storico, principale o secondario, discusso tra le parti e decisivo; non è sufficiente riproporre questioni giuridiche o argomentazioni.
  • La questione non dedotta nel giudizio di merito non può essere introdotta per la prima volta in cassazione; chi ne denuncia l’omesso esame deve indicare quando e come l’abbia tempestivamente sottoposta ai giudici di merito.
  • Chi lamenta l’omessa pronuncia su uno specifico motivo d’appello deve riprodurne nel ricorso per cassazione il contenuto, almeno in forma adeguatamente riassuntiva, per consentire il controllo sulla censura.
  • La morosità per canoni che, per effetto della non opponibilità del pagamento anticipato alla procedura esecutiva, risultino ancora dovuti può integrare un inadempimento grave idoneo a giustificare la risoluzione del contratto agrario.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeEspropriazione forzataImpugnazioni
RamiLocazioniEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaTutela del legittimo affidamentoRisoluzione del contratto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.