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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25916/2026 del 29/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente riscossione)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato, dopo averne avuto conoscenza tramite estratti di ruolo rilasciati l’11 marzo 2020, quattro cartelle di pagamento deducendone la mancata notificazione. La Commissione tributaria provinciale di Bari aveva rigettato il ricorso; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, con sentenza n. 1005/04/25 depositata il 25 marzo 2025, aveva accolto parzialmente l’appello, ritenendo regolarmente notificata una sola cartella. L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: con il primo ha denunciato omessa pronuncia sulla riproposta eccezione di inammissibilità del ricorso originario per non immediata impugnabilità dell’estratto di ruolo; con il secondo ha dedotto la violazione delle regole sull’interesse ad agire e dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che l’impugnazione degli estratti di ruolo fosse inammissibile; con il terzo ha denunciato violazione del giudicato, affermando che due cartelle erano già state autonomamente impugnate e che le relative impugnazioni erano state respinte con sentenza passata in giudicato; con il quarto ha contestato la valutazione di nullità delle notifiche per mancata produzione degli avvisi di ricevimento delle raccomandate informative. Il contribuente e l’Agenzia delle entrate sono rimasti intimati.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenuti fondati e assorbenti. Ha rilevato che il contribuente aveva impugnato gli estratti di ruolo lamentando la mancata notificazione delle cartelle, ma che tale impugnazione era preclusa dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, disposizione applicabile anche ai processi pendenti. Ha inoltre osservato che non era stata dedotta né provata la ricorrenza di uno degli specifici pregiudizi previsti dalla legge sopravvenuta per consentire l’impugnazione dell’estratto di ruolo. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso originario, cassato senza rinvio la sentenza impugnata e non esaminato il terzo e il quarto motivo. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate in ragione dell’applicazione di una disposizione sopravvenuta.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    L’estratto di ruolo non avrebbe potuto essere impugnato dal sig. Lamacchia in ragione del divieto previsto dall’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2021, n. 215), applicabile, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai processi pendenti (cfr. Cass. S.U. n. 26283 del 06/09/2022).

    Il divieto di impugnazione dell’estratto di ruolo si applica anche ai processi già pendenti; l’impugnazione è consentita soltanto nei casi specifici previsti dalla legge.

  • art. 12, l. 29 luglio 2024, n. 110

    Del resto, non risulta che l’intimato abbia dedotto e fornito la prova della sussistenza di uno dei casi in cui la legge (art. 12 della l. 29 luglio 2024, n. 110) ha previsto la possibilità di impugnazione dell’estratto di ruolo in presenza di specifici pregiudizi (per la partecipazione ad una procedura di appalto; per la riscossione di somme allo stesso dovute da parte della pubblica amministrazione; per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione; nell’ambito delle procedure previste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza; in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati; nell’ambito della cessione d’azienda tenuto conto di quanto previsto dall’art. 14 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472).

    L’impugnabilità dell’estratto di ruolo richiede che sia dedotto e provato uno degli specifici pregiudizi contemplati dalla legge; in assenza di tale allegazione e prova, il ricorso è inammissibile.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha accolto il motivo che denunciava l’omessa pronuncia sulla questione di inammissibilità, ma ha risolto la controversia dichiarando direttamente inammissibile il ricorso originario in applicazione della disciplina dell’estratto di ruolo.

  • art. 100 c.p.c.

    La questione dell’interesse ad agire è stata accolta insieme al motivo relativo all’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973: in mancanza dei presupposti legali per impugnare l’estratto di ruolo, il ricorso originario era inammissibile.

  • art. 2909 c.c.

    La norma è stata invocata con il terzo motivo per denunciare l’omessa rilevazione del giudicato su due precedenti impugnazioni di cartelle, ma il motivo è rimasto assorbito e la Corte non ne ha deciso il merito.

  • art. 60, primo comma, lett. b-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La norma è stata invocata con il quarto motivo in relazione alla notificazione delle cartelle, ma la questione è rimasta assorbita dopo la declaratoria di inammissibilità del ricorso originario.

Massime di principio

  • Il divieto di impugnazione dell’estratto di ruolo previsto dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 è applicabile anche ai processi pendenti.
  • L’estratto di ruolo può essere impugnato nei soli casi specifici contemplati dalla legge; chi agisce deve dedurre e provare la ricorrenza dello specifico pregiudizio richiesto. Se tale allegazione e prova mancano, il ricorso originario è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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