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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20685/2024 del 25/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

La controversia riguarda avvisi di accertamento ICI per l'annualità 2010 emessi dal Comune su aree ritenute edificabili. In primo grado il ricorso dei contribuenti era stato accolto solo in parte, con riduzione del 50% del valore venale al mq; in appello incidentale dei contribuenti, la CTR aveva poi annullato integralmente gli avvisi e rigettato l'appello principale del Comune. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) ha censurato l'uso, da parte della CTR, di precedenti decisioni rese su altre annualità e passate in giudicato, sostenendo che il valore imponibile dell'area è variabile nel tempo e che quei precedenti non potevano vincolare il giudizio; 2) ha dedotto che la CTR aveva erroneamente valorizzato un vincolo idrogeologico, che non comportava inedificabilità assoluta e che sarebbe stato rimosso con l'adozione del piano di stralcio per l'assetto idrogeologico; 3) ha contestato la ritenuta carenza di motivazione degli avvisi, evidenziando che essi rinviavano alla delibera comunale n. 240/2007, contenente i criteri e i valori delle aree edificabili; 4) ha sostenuto che, nel processo tributario, il giudice non avrebbe dovuto annullare tout court gli atti impositivi, ma semmai rideterminare il valore dell'area, trattandosi di giudizio di impugnazione-merito. I contribuenti, nel controricorso e in memoria, hanno richiamato anche sopravvenienze urbanistiche e un precedente di legittimità relativo ad altro comproprietario, sostenendo l'insussistenza del presupposto impositivo in presenza di diritti edificatori non ancora concretamente attuati.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ha accolto il terzo motivo e ha dichiarato assorbito il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia verificando: la tipologia di diritti edificatori attribuiti dal PUC vigente (perequazione o compensazione), l'effettiva permanenza dei vincoli idrogeologici e la loro incidenza sul valore venale dell'area. La Corte ha escluso che le sopravvenienze urbanistiche dedotte dai contribuenti potessero rilevare nel giudizio sulle annualità pregresse e ha precisato che i precedenti richiamati dalla CTR non costituivano giudicato vincolante tra le parti. Quanto alla motivazione dell'avviso, la Corte ha ritenuto che il rinvio alla delibera comunale di determinazione dei valori di aree edificabili fosse idoneo a integrare l'obbligo motivazionale, poiché gli atti generali conoscibili non devono essere allegati e la delibera ha valore presuntivo, ma ha comunque cassato perché la CTR non aveva esaminato la decisiva questione della natura perequativa o compensativa dei diritti edificatori e della permanenza dei vincoli sul bene.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 212/2000

    L'obbligo di motivazione dell'avviso è soddisfatto quando il contribuente è posto in grado di conoscere gli elementi essenziali della pretesa; gli atti generali conosciuti o conoscibili non devono essere allegati.

  • art. 1, comma 162, L. 296/2006

    Richiamato dal ricorrente come norma violata in tema di accertamento tributario e motivazione degli atti.

  • art. 2 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente nel dedurre violazione delle regole del processo tributario.

  • artt. 1, 2 e 5 d.lgs. 504/1992

    Norme di riferimento per il presupposto e la base imponibile ICI, richiamate per valutare la tassabilità delle aree edificabili.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per censurare la ripartizione dell'onere della prova in relazione alla motivazione dell'avviso e alla dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla valutazione delle prove e del contenuto dell'atto impositivo.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per sostenere che il giudice tributario non avrebbe potuto annullare integralmente l'atto senza rideterminare il valore dell'area.

  • art. 59, comma 1, lett. g), d.lgs. 446/1997

    Consente al Comune di predeterminare, per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree edificabili; la delibera adottata in base a tale norma ha funzione presuntiva.

  • art. 59, comma 1, lett. f), d.lgs. 446/1997

    Richiamato quale base per l'eventuale riconoscimento comunale del rimborso per anni pregressi in caso di variazioni del valore imponibile.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario sull'ICI relativo ad aree edificabili, la motivazione dell'avviso è sufficiente quando indichi gli elementi essenziali della pretesa e rinvii ad atti generali conoscibili dal contribuente; le delibere comunali di determinazione dei valori venali non devono essere allegate se sono soggette a pubblicità legale.
  • Le delibere comunali adottate per la stima dei valori delle aree edificabili hanno valore di semplice supporto presuntivo e non vincolano il giudice, ma possono legittimare la pretesa salvo prova contraria del contribuente o carenze specifiche sull'effettiva edificabilità e sul valore del bene.
  • In materia di ICI, la tassabilità dell'area dipende dalla natura del diritto edificatorio attribuito dal piano urbanistico: i diritti edificatori perequativi sono una qualità intrinseca del terreno e ne fondano l'imponibilità, mentre i diritti edificatori compensativi, non inerenti al suolo e trasferibili separatamente, non integrano il presupposto impositivo.
  • Le sopravvenienze urbanistiche e le modifiche della destinazione dell'area rilevano, di regola, per le annualità successive e non incidono automaticamente sugli accertamenti relativi ad annualità pregresse.
  • Il giudice di merito deve esaminare la concreta tipologia del vincolo urbanistico e la sua incidenza sul valore venale del terreno; una decisione che si arresti a generiche carenze probatorie dell'avviso, senza verificare tali profili decisivi, è censurabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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