Cassazione Civile, Ordinanza n. 19752/2023 del 11/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA, IRES e IRAP emesso nei confronti di una società poi incorporata nella resistente, con cui l'Ufficio contestava la deduzione di costi e la detrazione dell'IVA relativi a cinque fatture del 2005, ritenute riferite a operazioni oggettivamente inesistenti intercorse con altra società. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente, annullando l'atto impositivo sul rilievo che l'Amministrazione si fosse limitata a riportare elementi emersi in verifiche svolte verso soggetti terzi, senza ulteriori indagini, e che non avesse dimostrato il coinvolgimento della contribuente nel disegno frodatorio né la sua consapevolezza della falsità delle fatture. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione delle norme su deducibilità dei costi e detraibilità IVA e delle regole sulle presunzioni e sull'onere della prova, per avere la CTR richiesto indebitamente la prova del coinvolgimento soggettivo e della consapevolezza della frode; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente/difetto di motivazione ex art. 36 d.lgs. 546/1992, per avere svalutato in modo generico gli elementi raccolti in verifica; (3) violazione delle norme tributarie e civilistiche sulle presunzioni, per avere ritenuto che gli elementi emersi da verifiche su terzi non potessero fondare presunzioni gravi, precise e concordanti dell'inesistenza delle operazioni; (4) ulteriore nullità per motivazione apparente, perché la CTR avrebbe ritenuto inidonei gli elementi probatori dell'Ufficio senza descriverli né esaminarli.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo e il quarto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha ritenuto la sentenza della CTR affetta da motivazione meramente apparente, perché non spiegava in modo comprensibile quali fossero gli elementi di verifica richiamati, perché fossero inidonei a dimostrare l'oggettiva inesistenza delle operazioni e quali ulteriori indagini sarebbero state necessarie. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge sulle regole sostanziali e probatorie.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per vizio di motivazione.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Impone una motivazione idonea a rendere percepibile l'iter logico della decisione; la sua violazione integra nullità quando la motivazione è solo apparente.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere la motivazione; la sua mancanza o apparenza determina nullità.
art. 111 Cost., comma 6
Ribadisce l'obbligo costituzionale di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986
Richiamato nel motivo di ricorso come norma sulla deducibilità dei costi.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato nel motivo di ricorso come norma sulla detraibilità dell'IVA.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato come base per l'accertamento IVA e per l'utilizzo di elementi indiziari o presuntivi.
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato come base per l'accertamento reddituale e l'uso di presunzioni.
Ripartisce l'onere della prova: l'Amministrazione deve provare l'inesistenza delle operazioni; poi il contribuente deve provare la fonte legittima del costo o della detrazione.
Richiamato in tema di presunzioni semplici quale strumento probatorio.
Le presunzioni semplici, se gravi, precise e concordanti, sono idonee a fondare il convincimento del giudice.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, quando l'Amministrazione contesta l'inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate, deve indicare e provare, anche mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, gli elementi dai quali inferire che l'operazione non sia mai stata posta in essere.
- Una volta assolto l'onere probatorio dell'Ufficio sull'inesistenza dell'operazione, spetta al contribuente dimostrarne l'effettiva esistenza o la fonte legittima del costo o dell'IVA detratta; la sola regolarità formale delle scritture e dei pagamenti non è sufficiente.
- La buona o mala fede del contribuente non costituisce oggetto necessario di prova da parte dell'Amministrazione quando sia già accertata l'assenza dell'operazione oggettivamente inesistente, perché chi ha ricevuto il bene o il servizio sa se e in quale misura la prestazione sia realmente avvenuta.
- La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando il giudice si limita ad affermazioni generiche o apodittiche senza rendere percepibile quali elementi probatori abbia valutato, perché li abbia ritenuti inattendibili e quale percorso logico abbia seguito per decidere.
- Il giudice tributario deve valutare singolarmente e complessivamente gli elementi presuntivi offerti dall'Ufficio e darne conto in motivazione; non può limitarsi a negarne il valore dimostrativo senza descriverli o spiegare perché sarebbero insufficienti.
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