Cassazione Civile, Ordinanza n. 28894/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento sintetico con cui l'Amministrazione finanziaria aveva rideterminato il reddito complessivo netto del contribuente per l'anno d'imposta 2007, sulla base della disponibilità di beni e servizi ritenuti indicativi di capacità contributiva e di incrementi patrimoniali. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l'appello dell'Ufficio. Con il ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, l'Agenzia deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 38, commi 5 e 6, d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente ritenuto assolto dal contribuente l'onere della prova contraria alla presunzione legale derivante dall'accertamento sintetico. Il controricorrente resisteva, eccependo l'inammissibilità del ricorso perché diretto, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente incardinata come violazione di legge, mirasse in realtà a contestare la valutazione delle prove e l'apprezzamento del fatto compiuti dal giudice di merito, operazione non consentita in sede di legittimità se non nei limiti del vizio motivazionale, qui non dedotto. Ha inoltre osservato che non vi era stata alcuna inversione dell'onere della prova: la CTR aveva correttamente attribuito al contribuente l'onere di dimostrare la provenienza delle somme impiegate per gli incrementi patrimoniali e aveva poi apprezzato, nel merito, che tale onere fosse stato assolto. La Corte ha comunque aggiunto, in via ulteriore, che la decisione di merito era conforme alla giurisprudenza sull'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, sia nella versione originaria sia in quella successiva alla novella del 2010, quest'ultima comunque non applicabile al caso di specie. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con esclusione dell'applicazione del contributo unificato aggiuntivo per la qualità di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione
La censura di violazione di legge è ammissibile solo se investe l'erronea ricognizione della fattispecie astratta; se mira invece a contestare l'accertamento del fatto e la valutazione delle prove, non è deducibile come violazione di legge.
art. 38, quinto e sesto comma, d.P.R. n. 600 del 1973
Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.
Nell'accertamento sintetico basato su incrementi patrimoniali, il contribuente deve fornire prova documentale idonea non solo della disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta, ma anche di circostanze oggettive (entità e durata del possesso) che rendano plausibile che tali redditi abbiano finanziato le spese contestate.
La violazione di tale norma si configura solo se il giudice attribuisce l'onere della prova a una parte diversa da quella cui esso spetta secondo il criterio tra fatti costitutivi ed eccezioni; non quando si contesta soltanto la valutazione delle prove raccolte.
La violazione è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri consentiti, non quando attribuisce diverso peso alle prove offerte dalle parti.
La valutazione comparativa delle prove e l'attribuzione di maggiore forza di convincimento ad alcune rispetto ad altre rientra nel libero apprezzamento del giudice di merito.
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134
La riformulazione del vizio di motivazione opera nei limiti previsti dal nuovo art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non evocato nel caso concreto.
art. 22 d.l. n. 78 del 2010, conv. in L. n. 122 del 2010
La modifica dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 non era applicabile al caso concreto, trattandosi di accertamento relativo al 2007 e notificato nel 2012.
La causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata secondo il rito accelerato previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non è stato applicato l'ulteriore contributo unificato perché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione di violazione di legge è ammissibile solo quando si contesti l'erronea interpretazione o applicazione della norma astratta; se la censura investe la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove, il motivo è inammissibile come tentativo di surrettizio terzo grado di merito.
- In tema di accertamento sintetico del reddito, il contribuente deve offrire prova documentale idonea della disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta e di elementi oggettivi che ne dimostrino la riferibilità al finanziamento delle spese per incrementi patrimoniali.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando l'onere probatorio sia assegnato alla parte sbagliata; non quando si contesti il modo in cui il giudice ha apprezzato le prove correttamente acquisite.
- La nuova disciplina dell'accertamento sintetico non si applica agli accertamenti relativi a periodi d'imposta per i quali, alla data di entrata in vigore della riforma, il termine di dichiarazione era già scaduto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28758/2021 del 19/10/2021
- ordinanza_civile · 19 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28766/2021 del 19/10/2021
- ordinanza_civile · 19 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28770/2021 del 19/10/2021
- ordinanza_civile · 19 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28771/2021 del 19/10/2021
- ordinanza_civile · 19 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28773/2021 del 19/10/2021
- ordinanza_civile · 19 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28774/2021 del 19/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →