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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15046/2024 del 29/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifica della Guardia di Finanza svolta sulla base delle risultanze della cd. "lista Falciani", l'Ufficio aveva notificato due avvisi di accertamento per IRPEF relativi agli anni 2005 e 2006, recuperando a tassazione redditi non dichiarati derivanti da investimenti detenuti in Svizzera. Il contribuente aveva impugnato gli atti, ma sia la Commissione tributaria provinciale sia la Commissione tributaria regionale avevano respinto le sue domande. In cassazione il ricorso era affidato a due motivi: 1) violazione o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., quindi in tema di presunzioni semplici; 2) violazione o falsa applicazione dell'art. 12, comma 2, del D.L. n. 78/2009, dell'art. 11 disp. prel. c.c. e dell'art. 3, comma 1, della L. n. 212/2000, dunque su profili di applicazione temporale/interpretativa della disciplina fiscale. Prima dell'udienza il ricorrente ha però depositato memoria chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, producendo la documentazione relativa all'adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 1, commi 231-252, L. n. 197/2022 ("rottamazione quater") e provando di avere integralmente pagato quanto dovuto, con allegazione anche della dichiarazione di impegno a rinunciare ai giudizi pendenti e dell'estratto di ruolo riferibile agli avvisi impugnati.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'adesione del contribuente alla definizione agevolata e dell'integrale pagamento delle somme dovute, dichiarando estinto il giudizio e cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 1, comma 236, secondo periodo, prima parte, della L. n. 197/2022. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite. Ha escluso la debenza dell'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, richiamandone il carattere eccezionale e non estensibile. Non è stata quindi esaminata nel merito la fondatezza dei due motivi di ricorso.

Norme richiamate

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato come parametro della censura del ricorrente in tema di presunzioni semplici, ma non esaminato nel merito per sopravvenuta estinzione del giudizio.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato come parametro della censura del ricorrente in tema di presunzioni semplici, ma non esaminato nel merito per sopravvenuta estinzione del giudizio.

  • art. 12, comma 2, D.L. n. 78 del 2009

    Richiamato come parametro della seconda censura del ricorrente, ma non scrutinato nel merito per l'intervenuta definizione agevolata.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere la censura sulla disciplina applicabile, ma non esaminato nel merito.

  • art. 3, comma 1, L. n. 212/2000

    Richiamato dal ricorrente quale parametro di legittimità della pretesa fiscale, ma non esaminato nel merito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Ha costituito il rito di trattazione camerale del ricorso in Cassazione.

  • art. 1, commi 231-252, L. n. 197 del 2022

    Disciplina della definizione agevolata (cd. rottamazione quater) cui il contribuente ha aderito; il pagamento integrale delle somme dovute determina l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.

  • art. 1, comma 236, secondo periodo, prima parte, L. n. 197 del 2022

    Norma applicata per dichiarare l'estinzione del giudizio a seguito della definizione agevolata e del pagamento integrale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità, ritenendo la norma eccezionale e non estensibile analogicamente alla fattispecie di estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • L'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, accompagnata dalla prova dell'integrale pagamento delle somme dovute e della riferibilità del ruolo ai giudizi pendenti, consente la declaratoria di estinzione del processo e di cessazione della materia del contendere.
  • Quando sopravviene una causa estintiva del giudizio per definizione agevolata, la Corte non esamina i motivi di ricorso originariamente proposti, essendo venuto meno l'oggetto della controversia.
  • Le spese di lite possono essere integralmente compensate in presenza di definizione agevolata, poiché una condanna alle spese graverebbe sul contribuente oltre quanto previsto dalla disciplina premiale.
  • L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 non si applica oltre i casi espressamente previsti dalla legge, trattandosi di disposizione eccezionale e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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