Cassazione Civile, Ordinanza n. 24646/2024 del 13/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di intimazione relativo a IRPEF e altri tributi per l'anno d'imposta 2002, emesso a seguito di una cartella di pagamento. Il contribuente aveva impugnato l'intimazione sostenendo, in sintesi, l'irregolarità o l'inesistenza della notificazione della cartella prodromica, anche perché effettuata tramite soggetto privato di recapito, e la CTR aveva invece ritenuto regolare la notifica sulla base della relata depositata in appello dall'agente della riscossione. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 58 d.lgs. 546/1992 per l'asserita inammissibilità del deposito in appello della relata di notifica; 2) violazione dell'art. 26 d.P.R. 602/1973 per l'asserita inesistenza della notifica effettuata a mezzo posta privata; 3) violazione degli artt. 26 d.P.R. 602/1973, 112 c.p.c. e 2697 c.c. per omessa pronuncia sull'insufficienza della sola produzione dell'estratto di ruolo e della relata non accompagnata dall'avviso di ricevimento della raccomandata informativa.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittimo, nel processo tributario, il deposito in appello della relata di notificazione della cartella, trattandosi di mera difesa e non di eccezione in senso stretto. Ha dichiarato inammissibile la censura che contestava in cassazione un accertamento di fatto della CTR, secondo cui il soggetto privato non aveva notificato la cartella ma aveva solo curato l'inoltro della raccomandata. Ha inoltre ritenuto infondata, per la parte ammissibile, la doglianza sulla prova della notificazione, affermando che la produzione della relata e/o dell'avviso di ricevimento è sufficiente a dimostrare il perfezionamento della notifica e che, nei casi di irreperibilità relativa, è necessario l'inoltro e la ricezione della raccomandata informativa; nel caso concreto la CTR aveva accertato in fatto la regolarità della notifica, accertamento insindacabile in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore dell'agente della riscossione; nulla spese verso l'Agenzia delle entrate; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 58 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario in appello sono ammessi nuovi documenti; il deposito della relata di notifica dell'atto impositivo o prodromico è consentito quando serve come mera difesa contro le ragioni del ricorso originario.
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La preclusione riguarda le eccezioni in senso stretto, non la produzione documentale difensiva dell'atto notificato.
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Disciplina la notificazione della cartella di pagamento e i relativi adempimenti; la prova della notifica può essere fornita con relata e/o avviso di ricevimento.
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
In combinato con l'art. 26 d.P.R. 602/1973 disciplina le notifiche nelle ipotesi di irreperibilità relativa.
Per l'irreperibilità relativa occorre il compimento di tutti gli adempimenti previsti, compresa la ricezione della raccomandata informativa; la sola spedizione non basta.
La censura di omessa pronuncia è respinta perché la CTR aveva implicitamente deciso sulla regolarità della notificazione aderendo alla sua validità.
La ripartizione dell'onere della prova non esonera il contribuente dal contestare specificamente la conformità delle copie prodotte e dall'allegare elementi idonei a superare la prova documentale della notifica.
La cartella pervenuta all'indirizzo del destinatario si presume conosciuta, salvo prova dell'impossibilità senza colpa di prenderne cognizione.
Richiamato solo per la costituzione dell'Agenzia delle entrate al fine di eventuale partecipazione all'udienza orale.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
È richiamato per dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la produzione in appello della relata di notificazione dell'atto impositivo o prodromico è ammissibile ex art. 58 d.lgs. 546/1992 quando costituisce mera difesa documentale e non eccezione in senso stretto.
- La prova del perfezionamento della notificazione della cartella di pagamento può essere fornita con la sola produzione della relata di notifica e/o dell'avviso di ricevimento, senza necessità di depositare anche la copia integrale della cartella, salvo specifica contestazione di conformità agli originali.
- Nelle notifiche eseguite nei casi di irreperibilità relativa del destinatario, il perfezionamento richiede il compimento di tutti gli adempimenti prescritti, incluso l'inoltro e la ricezione della raccomandata informativa; la sola spedizione non è sufficiente.
- La notificazione della cartella pervenuta all'indirizzo del destinatario opera la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., superabile solo con prova dell'impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.
- Le censure di legittimità che mirano a rimettere in discussione un accertamento di fatto del giudice di merito sulla modalità concreta della notifica sono inammissibili se non si denunciano specifici vizi nei limiti consentiti dal giudizio di cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 24568/2024 del 13/09/2024
- ordinanza_civile · 13 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 24569/2024 del 13/09/2024
- ordinanza_civile · 13 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 24570/2024 del 13/09/2024
- ordinanza_civile · 13 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 24572/2024 del 13/09/2024
- ordinanza_civile · 13 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 24573/2024 del 13/09/2024
- ordinanza_civile · 13 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 24579/2024 del 13/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →