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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18068/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di lavoro a termine stipulato con una società a partecipazione pubblica, dichiarato nullo quanto al termine. In sede di rinvio, la corte territoriale ha condannato il datore di lavoro a corrispondere al lavoratore l’indennità risarcitoria prevista dall’art. 32 della L. n. 183 del 2010, liquidandola in misura pari a 2,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, e ha altresì ordinato al lavoratore di restituire quanto percepito in esecuzione della precedente sentenza di primo grado per la parte eccedente il nuovo importo, oltre interessi e rivalutazione. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) ha eccepito l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, commi 5 e 6, L. n. 183 del 2010, per la pretesa retroattività della disciplina; 2) ha denunciato violazione degli artt. 2033 c.c. e 38 d.P.R. n. 602 del 1973, sostenendo che la restituzione dovesse avvenire al netto delle ritenute fiscali, cioè solo per le somme effettivamente percepite; 3) ha denunciato violazione dell’art. 1224 c.c. o falsa applicazione dell’art. 429 c.p.c., contestando l’applicazione di rivalutazione monetaria alla somma da restituire, trattandosi di debito di valuta e non essendo stato provato il maggior danno.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo non scrutinabile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 32 perché già esaminata e ritenuta infondata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 303 del 2011, senza che il ricorrente avesse prospettato profili nuovi. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo: ha affermato che, in caso di riforma della sentenza che aveva disposto il pagamento al lavoratore, la restituzione può avere ad oggetto solo quanto effettivamente percepito dal lavoratore e non anche gli importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nel suo patrimonio; inoltre, i crediti restitutori del datore di lavoro non sono assoggettati al regime di rivalutazione e interessi previsto dall’art. 429, comma 3, c.p.c., riservato al lavoratore. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 32, commi 5 e 6, L. n. 183 del 2010

    la disciplina dell’indennità risarcitoria per il contratto a termine nullo non è stata ritenuta costituzionalmente illegittima, essendo già stata scrutinata dalla Corte costituzionale con esito negativo

  • art. 2033 c.c.

    la ripetizione dell’indebito, in caso di riforma della sentenza, riguarda quanto effettivamente uscito dalla sfera patrimoniale del percettore

  • art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973

    il rimborso delle somme indebitamente versate per effetto del venir meno ex tunc dell’obbligo fiscale spetta in via principale a chi ha eseguito il versamento; il rimedio è richiamato per escludere la restituzione al lordo

  • art. 23 d.P.R. n. 600 del 1973

    la ritenuta d’acconto effettuata dal sostituto d’imposta su somme divenute non dovute per riforma della sentenza integra un’ipotesi di inesistenza totale o parziale dell’obbligo fiscale

  • art. 1224 c.c.

    non si applica automaticamente alla restituzione di somme indebitamente percepite il regime del debito di valuta con automatica rivalutazione; per il maggior danno occorrerebbe specifica prova

  • art. 429 c.p.c.

    il cumulo di rivalutazione e interessi previsto per i crediti di lavoro opera a favore del lavoratore e non si estende, in via speculare, ai crediti restitutori del datore di lavoro

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    la decisione è stata assunta in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato

  • art. 6 CEDU

    invocata dal ricorrente nel primo motivo in relazione alla pretesa retroattività, ma la doglianza è stata ritenuta infondata alla luce della giurisprudenza costituzionale

  • art. 11 Cost.

    invocato nel primo motivo per contestare la retroattività della disciplina, senza esito favorevole

  • art. 24 Cost.

    invocato nel primo motivo contro la disciplina retroattiva, ma il rilievo è stato disatteso

  • art. 101 Cost.

    invocato nel primo motivo contro la disciplina retroattiva, ma il rilievo è stato disatteso

  • art. 102 Cost.

    invocato nel primo motivo contro la disciplina retroattiva, ma il rilievo è stato disatteso

  • art. 111 Cost.

    invocato nel primo motivo contro la disciplina retroattiva, ma il rilievo è stato disatteso

  • art. 117 Cost.

    invocato nel primo motivo contro la disciplina retroattiva, ma il rilievo è stato disatteso

  • art. 10, comma 1, lett. d-bis, d.P.R. n. 917 del 1986

    la deducibilità fiscale in capo al sostituito non esclude il diretto recupero da parte del sostituto che abbia effettuato il versamento

  • art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    in caso di inutilizzabilità del rimedio di cui all’art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 per decadenza, opera la disciplina residuale del rimborso entro due anni dal presupposto restitutorio

Massime di principio

  • In caso di riforma, totale o parziale, della sentenza che aveva condannato il datore di lavoro al pagamento di somme al lavoratore, la restituzione va limitata a quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito, perché non sono ripetibili importi mai entrati nella sua sfera patrimoniale.
  • Le ritenute fiscali operate dal datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta su somme poi risultate non dovute danno luogo a un’ipotesi di inesistenza, totale o parziale, dell’obbligo fiscale con effetto ex tunc; il rimborso verso l’Erario segue le regole dell’art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973, con eventuale applicazione della disciplina residuale del rimborso.
  • I crediti restitutori del datore di lavoro verso il lavoratore non beneficiano automaticamente del regime di rivalutazione monetaria e interessi previsto dall’art. 429, comma 3, c.p.c., che è norma speciale dettata a tutela del lavoratore creditorio.
  • Una questione di legittimità costituzionale non merita accoglimento quando la Corte costituzionale abbia già esaminato e respinto gli stessi profili di contrasto, salvo siano prospettati argomenti nuovi e diversi non ancora scrutinati.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazioneInadempimentoRimborsi
RamiLavoroProcesso civileObbligazioniTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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