Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18077/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di lavoro subordinato stipulato a termine il 29.6.2002 tra una lavoratrice e una società postale. In sede di rinvio la Corte d'appello ha dichiarato la nullità del termine, accertando la conversione del rapporto a tempo indeterminato dall'1.7.2002, ordinando la riammissione in servizio e riconoscendo un'indennità risarcitoria ex art. 32 L. 183/2010 pari a tre mensilità. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi. Con i primi due lamenta omessa pronuncia e violazione di legge per non avere la Corte d'appello accolto la domanda di pagamento delle retribuzioni maturate dopo la conversione del rapporto; la Corte di cassazione rileva però che la ricorrente non aveva allegato e documentato di aver introdotto e coltivato tempestivamente tale domanda nei gradi precedenti, né di avere dedotto il mancato ripristino in fatto del rapporto e la messa in mora della società. Il terzo motivo, relativo alla quantificazione dell'indennità risarcitoria, è stato rinunciato dalla difesa della ricorrente e quindi dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse. Con il quarto e il quinto motivo si contestava la liquidazione delle spese di lite, assumendo l'applicazione di scaglioni tariffari errati e la riduzione indebita rispetto alla nota spese e ai minimi; la Corte ha ritenuto corretto l'uso dei parametri vigenti ratione temporis e non vincolante per il giudice la scelta dello scaglione più elevato invocato dalla ricorrente. Con il sesto motivo si censurava la mancata liquidazione integrale delle spese documentate, ma la Corte ha rilevato la mancanza di allegazione e documentazione circa il deposito di tali giustificativi in rinvio; ha inoltre escluso il diritto al rimborso del contributo unificato versato per un ricorso incidentale rimasto assorbito, poiché la ricorrente era comunque risultata soccombente sulla relativa questione in sede di rinvio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi due motivi perché la domanda di pagamento delle retribuzioni successive alla conversione non risultava ritualmente proposta e coltivata nei precedenti gradi, rendendo insussistenti i vizi di omessa pronuncia e violazione di legge; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per rinuncia; ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi sulle spese, confermando la liquidazione operata dalla Corte di rinvio e negando il rimborso del contributo unificato relativo al ricorso incidentale assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e alla corresponsione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, co. 1 quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • artt. 112, 414, 434 c.p.c.

    Per denunciare omessa pronuncia occorre che la domanda risulti ritualmente proposta e coltivata nei precedenti gradi di giudizio.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.

    I motivi di ricorso devono confrontarsi con la reale decisione impugnata e con i presupposti processuali del vizio dedotto.

  • art. 32, comma 5, L. 183/2010

    L'indennità risarcitoria per la nullità del termine è distinta dalla pretesa retributiva per il periodo successivo alla conversione del rapporto, che richiede specifica domanda.

  • art. 2909 c.c.

    Invocato a sostegno dell'efficacia del giudicato sulla conversione del rapporto e sulle conseguenze economiche, ma non basta senza una domanda tempestivamente proposta.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Il vizio di motivazione apparente o mancante è scrutinabile solo nei limiti del vizio processuale dedotto e quando la decisione non sia effettivamente motivata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione deve consentire di comprendere il percorso decisorio, ma le censure devono essere pertinenti alla statuizione impugnata.

  • art. 8, L. 604/1966

    Richiamato in tema di quantificazione dell'indennità, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per rinuncia.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza sulla valutazione delle risultanze processuali non è accolta quando la decisione si fonda su criteri corretti e non arbitrari.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri vigenti ratione temporis.

  • art. 75 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in tema di liquidazione delle spese e documentazione degli esborsi.

  • art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014

    La liquidazione dei compensi deve avvenire nel range tariffario applicabile, ma il giudice non è vincolato alla tesi della parte sullo scaglione più elevato.

  • D.M. n. 140/2012

    Applicabile per il primo grado, in base al principio di diritto secondo cui si applicano le tariffe vigenti al tempo dello svolgimento dell'attività processuale.

  • art. 5, comma 6, D.M. n. 55/2014

    Richiamato per contestare la riduzione della nota spese, ma la censura non si confronta con la normativa concretamente applicata dalla Corte di rinvio.

  • artt. 2, 11 e 27 D.M. n. 55/2014

    Richiamati per le spese documentate e la loro liquidazione, ma il motivo è stato ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    Il rigetto del ricorso integra il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • La domanda di pagamento delle retribuzioni successive alla conversione di un rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato deve risultare ritualmente proposta e coltivata nei gradi di merito; in mancanza, non può denunciarsi utilmente in cassazione omessa pronuncia o violazione di legge.
  • L'accertamento della nullità del termine e la conversione del rapporto non esonerano la parte dall'onere di allegare il mancato ripristino in fatto del rapporto e la messa in mora del datore di lavoro, se intende ottenere le retribuzioni maturate dopo la sentenza di conversione.
  • Nel giudizio di legittimità le censure sulla liquidazione delle spese devono confrontarsi con i parametri effettivamente applicati dal giudice di merito e con la normativa vigente ratione temporis; la scelta dello scaglione tariffario è rimessa al giudice, entro i limiti di legge, e non è vincolata alla prospettazione della parte.
  • La liquidazione degli esborsi documentati presuppone che la relativa documentazione risulti effettivamente depositata e scrutinabile nel giudizio di rinvio; in difetto di tale allegazione la censura è inammissibile.
  • Il contributo unificato versato per un ricorso incidentale assorbito non è rimborsabile se, nel giudizio di rinvio, la parte risulta comunque soccombente sulla questione sostanziale oggetto di quel ricorso.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineSpese di liteImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.