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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18024/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia riguarda la regolazione delle spese processuali all'esito di una lunga vicenda sul contratto di lavoro a termine, culminata nella sentenza di conversione del rapporto a tempo indeterminato e nel successivo giudizio di rinvio. La Corte d'appello, decidendo sul rinvio, ha liquidato in favore della lavoratrice le retribuzioni dovute dalla data della sentenza di conversione fino al ripristino effettivo del rapporto, e ha poi regolato le spese dei vari gradi compensandole in parte e liquidandole con riferimento a scaglioni di valore indeterminabile. La ricorrente ha impugnato la sentenza con quattro motivi: (1) ha denunciato violazione delle norme sulle spese e sui criteri temporali di applicazione delle tariffe, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe applicato in modo non corretto il tariffario ratione temporis; (2) ha censurato la liquidazione unitaria delle spese, lamentando la mancata distinzione tra onorari, diritti, spese e fasi; (3) ha dedotto che gli importi liquidati fossero inferiori ai minimi tariffari e che la motivazione fosse carente o apparente; (4) ha contestato la compensazione di un terzo delle spese, ritenendo ingiustificata la riduzione nonostante la sua vittoria, basata sulla ritenuta non univocità degli orientamenti in tema di contratto a termine.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d'appello aveva correttamente applicato il principio secondo cui le spese vanno liquidate secondo la normativa vigente al momento in cui l'attività difensiva si è conclusa. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché la censura sulla liquidazione globale delle spese richiede una contestazione analitica e specifica delle singole voci e dei conteggi, mentre la ricorrente aveva utilizzato parametri non pertinenti e non aveva dimostrato una concreta violazione dei minimi tariffari nello scaglione corretto. Ha infine respinto il quarto motivo, osservando che nel regime previgente dell'art. 92 c.p.c. il giudice poteva compensare le spese anche senza una motivazione specifica, sicché la compensazione parziale disposta dalla Corte d'appello era legittima. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e sono stati dichiarati i presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato come base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità e vizio motivazionale.

  • art. 11 preleggi

    richiamato nel primo motivo per sostenere l'erronea applicazione temporale del tariffario professionale.

  • art. 91 c.p.c.

    norma richiamata per la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza e per contestare la liquidazione effettuata.

  • art. 92 c.p.c.

    nel regime previgente alla riforma del 2005 consente la compensazione, totale o parziale, delle spese per giusti motivi anche senza specifica motivazione.

  • art. 336 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo in relazione agli effetti della decisione di rinvio sulla disciplina delle spese.

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato nei motivi relativi alla liquidazione delle spese nel giudizio di rinvio e al vincolo derivante dalla precedente decisione di cassazione.

  • art. 75 disp. att. c.p.c.

    richiamato per contestare la modalità di liquidazione delle spese e la distinzione tra voci.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiamato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per contestare la motivazione della statuizione sulle spese.

  • art. 28 D.M. 55/2014

    richiamato nel primo motivo come parametro per la liquidazione delle spese processuali.

  • art. 2 D.M. 55/2014

    richiamato nei motivi secondo e terzo per contestare la liquidazione dei compensi professionali.

  • art. 4 D.M. 55/2014

    richiamato per sostenere il superamento o il mancato rispetto dei minimi tariffari.

  • art. 5 D.M. 55/2014

    la Corte richiama la disciplina delle cause di valore indeterminabile e i relativi limiti di valore ai fini della liquidazione dei compensi.

  • D.M. 37/2018

    richiamato quale modifica del D.M. 55/2014 nel contestare la liquidazione delle spese.

  • D.M. 127/2004

    richiamato sia come precedente tariffario sia per la disciplina delle cause di valore indeterminabile; la Corte ribadisce che si applica la tariffa vigente quando l'attività difensiva si è esaurita.

  • art. 2233 c.c.

    richiamato nel terzo motivo con riguardo al compenso professionale e ai criteri di liquidazione.

  • art. 24 L. 794/1942

    richiamato in via subordinata nel terzo motivo come ulteriore parametro per la liquidazione degli onorari.

  • art. 1 D.M. 127/2004

    richiamato nel terzo motivo in relazione alla tariffa professionale applicabile.

  • art. 6 D.M. 127/2004

    la Corte richiama la disciplina delle cause di valore indeterminabile, precisando il range tariffario applicabile e il potere del giudice di graduare il compenso tra minimo e massimo.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nella liquidazione delle spese processuali si applica la normativa tariffaria vigente al momento in cui l'attività difensiva presa in considerazione si è esaurita; se la liquidazione interviene dopo la conclusione di quella fase o grado, non si applicano i parametri sopravvenuti.
  • La censura in cassazione contro la liquidazione globale delle spese è ammissibile solo se il ricorrente indica in modo analitico le singole voci e i conteggi contestati, così da consentire il controllo di legittimità senza indagini sugli atti.
  • La mera deduzione di importi asseritamente inferiori ai minimi tariffari non basta: occorre confrontarsi con lo scaglione corretto e dimostrare specificamente quale minima tariffa sia stata violata e in che misura.
  • Per le cause di valore indeterminabile, il giudice può liquidare i compensi entro i limiti previsti dalle tariffe, graduandoli secondo oggetto e complessità della controversia; la scelta del concreto scaglione non richiede autonoma motivazione se resta nei limiti di legge.
  • Nel regime previgente dell'art. 92 c.p.c., il giudice poteva compensare parzialmente o totalmente le spese per giusti motivi anche senza una motivazione specifica, con ampio margine di discrezionalità del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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