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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18085/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore aveva svolto attività presso una filiale della società resistente dal 1.6.1998 al 31.7.1998 con contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell’art. 8 CCNL 26.11.1994, per far fronte alle esigenze del servizio in concomitanza con le ferie del personale nel periodo giugno-settembre. In giudizio chiedeva che fosse dichiarata la nullità della clausola di apposizione del termine, con ripristino del rapporto e risarcimento del danno. Il tribunale rigettava la domanda e la corte d’appello confermava, ritenendo: a) risolto il rapporto per mutuo consenso per inerzia del lavoratore per oltre cinque anni; b) inammissibile, perché nuova, la deduzione della mancata osservanza della clausola di contingentamento prevista dal CCNL. In sede di rinvio, dopo una precedente cassazione che aveva escluso che il mero decorso del tempo bastasse a provare la volontà di scioglimento tacito, la corte territoriale riteneva comunque non provata e tardiva la questione del contingentamento e affermava la legittimità della causale contrattuale. Con il nuovo ricorso per cassazione il lavoratore denunciava, in sintesi: violazione del principio per cui la nullità del contratto è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado; omessa verifica del rispetto del limite percentuale del 10% previsto dall’art. 8, comma 3, CCNL; vizi motivazionali; violazione delle regole sull’onere della prova e sui mezzi di prova; violazione dell’art. 8 CCNL, della l. n. 230/1962, dell’art. 23 l. n. 56/1987, dei criteri ermeneutici e dei principi di buona fede, trasparenza e abuso di posizione dominante. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la questione del rispetto della clausola di contingentamento era già entrata nel thema probandum e decidendum perché il lavoratore aveva dedotto in primo grado l’illegittimo uso del contratto a termine e la società stessa aveva chiesto prove sul fatto che il numero dei lavoratori a termine fosse inferiore al 10% dei dipendenti a tempo indeterminato. Di conseguenza, il giudice di merito avrebbe dovuto esaminare anche tale profilo di nullità, potendo rilevare d’ufficio i vizi desumibili dagli atti, senza arrestarsi alla pretesa tardività. Il primo motivo è stato quindi accolto, gli altri sono stati assorbiti, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla corte d’appello in diversa composizione per un nuovo esame, anche istruttorio, sul rispetto della clausola di contingentamento e per la regolazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbendo gli altri; ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia verificando, anche con eventuale attività istruttoria, se nel contratto a termine sia stata rispettata la clausola di contingentamento prevista dall’art. 8 CCNL 26.11.1994 e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 8 CCNL 26.11.1994

    La causale contrattuale relativa alla sostituzione per ferie è considerata, per effetto della delega dell’art. 23 l. n. 56/1987, una ipotesi autonoma di contratto a termine; tuttavia deve essere verificato anche il rispetto della clausola di contingentamento percentuale prevista dal comma 3.

  • art. 23 della legge n. 56/1987

    È richiamato come base della delega che consente la previsione collettiva di ipotesi autonome di contratto a termine.

  • art. 345 c.p.c.

    primo comma; secondo comma

    La domanda di accertamento della nullità di un negozio proposta per la prima volta in appello è inammissibile, ma il giudice del gravame può convertire la questione in eccezione di nullità e deve comunque rilevare d’ufficio le nullità desumibili dagli atti.

  • art. 101, secondo comma, c.p.c.

    Il rilievo officioso della nullità deve rispettare il contraddittorio, con indicazione della questione alle parti.

  • art. 1421 c.c.

    La nullità del contratto può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato nel motivo di ricorso in tema di riparto dell’onere della prova del rispetto della clausola di contingentamento.

  • art. 2722 c.c.

    È richiamato nel motivo di ricorso in relazione agli strumenti probatori utilizzabili per dimostrare il rispetto della clausola di contingentamento.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È il parametro dedotto per le censure di violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    È il parametro dedotto per il vizio di motivazione denunciato nel secondo motivo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato come base procedurale della decisione in camera di consiglio.

  • art. 12 preleggi

    È richiamato nel quarto motivo come criterio interpretativo.

  • art. 1362 c.c.

    È richiamato nel quarto motivo tra i canoni di ermeneutica contrattuale invocati dal ricorrente.

  • l. n. 230/1962

    È richiamata nel quarto motivo quale disciplina del contratto a termine asseritamente violata.

Massime di principio

  • La nullità di una clausola o del contratto, se desumibile dagli atti già acquisiti al processo, può essere rilevata d’ufficio dal giudice di appello anche quando la specifica doglianza sia stata articolata in modo non perfettamente nominato dalla parte, purché la questione sia entrata nel thema decidendum e sia rispettato il contraddittorio.
  • La deduzione di un uso illegittimo del contratto a termine e la contestazione della sua validità possono comprendere anche il profilo del mancato rispetto della clausola di contingentamento prevista dalla contrattazione collettiva, se tale aspetto sia stato già prospettato o comunque emerga dagli atti di primo grado.
  • Non è corretto dichiarare tardiva una questione di nullità quando, nella sostanza, essa risulti già introdotta nel processo e le richieste istruttorie delle parti abbiano riguardato proprio il fatto costitutivo della violazione dedotta.
  • Quando una disciplina collettiva prevede una causale autonoma di contratto a termine, il giudice deve verificarne non solo la formale ricorrenza ma anche il rispetto delle condizioni quantitative o di contingentamento eventualmente poste dal regolamento collettivo stesso.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

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