Cassazione Civile, Ordinanza n. 18027/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di lavoro nel quale, a seguito dello ius superveniens di cui all'art. 32, comma 5, L. 183/2010, la corte di rinvio ha liquidato al lavoratore un'indennità pari a quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto e ha regolato le restituzioni di quanto percepito in eccedenza a titolo risarcitorio in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre a rideterminare le spese di tutti i gradi. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: (1) omessa pronuncia e vizio di motivazione sulla determinazione dell'ultima retribuzione globale di fatto e sul criterio lordo/netto delle restituzioni; (2) violazione delle norme sulle spese e giudicato, sostenendo che la corte d'appello avesse ecceduto il thema decidendum nel rideterminare le spese anche dei giudizi anteriori; (3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere compensato le spese in difetto di una vera soccombenza reciproca; (4) violazione delle norme tariffarie e del regime probatorio nella liquidazione delle spese, lamentando riduzioni e l'asserita erroneità dell'affermazione di assenza di istruttoria; (5) violazione delle tariffe forensi e difetto di motivazione per liquidazione dei compensi sotto i minimi inderogabili. La Cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi e inammissibili il quarto e il quinto per difetto di specificità e di interesse, rilevando che la liquidazione era stata effettuata su un diverso scaglione di valore e che il ricorso non aveva indicato in modo analitico i singoli conteggi e le voci tariffarie violate.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che non vi fosse omessa pronuncia sulla retribuzione globale di fatto, perché la sentenza impugnata, letta nel suo complesso, consentiva di individuare l'importo utilizzato; ha inoltre escluso ogni omissione quanto alle restituzioni, ritenendo implicito il riferimento al netto delle ritenute. Quanto alle spese, ha affermato che la cassazione precedente aveva travolto integralmente la sentenza anche sulle spese, devolvendo al giudice di rinvio la loro integrale riliquidazione; pertanto la corte territoriale poteva liquidare le spese di tutti i gradi e compensarne una quota. Ha poi confermato la compensazione parziale per reciproca soccombenza, valorizzando l'esito complessivo della lite dopo lo ius superveniens. Infine ha dichiarato inammissibili i motivi sulle tariffe professionali perché il ricorrente aveva censurato la liquidazione facendo riferimento a scaglioni di valore non corretti e senza specificare, con analitico supporto, quali voci e importi fossero stati violati nel corretto scaglione applicabile.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
richiamato per denunciare omessa pronuncia; la Corte esclude la violazione perché la motivazione consentiva di ricavare la statuizione adottata
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
invocato per nullità da motivazione apparente; escluso perché la motivazione non era mancante
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per il vizio motivazionale, ma ritenuto non integrato
art. 336 c.p.c.
richiamato sul tema dell'effetto espansivo/caducatorio della cassazione precedente; la Corte lo applica per affermare che la precedente cassazione travolgeva anche le spese
art. 392 c.p.c.
richiamato per il giudizio di rinvio; la Corte ritiene che il giudice di rinvio potesse rideterminare le spese dell'intero processo
art. 414 c.p.c.
richiamato nel primo motivo in relazione alle conclusioni del lavoratore nel giudizio di merito
art. 433 c.p.c.
richiamato nel primo motivo con riferimento al giudizio di appello nel rito del lavoro
art. 91 c.p.c.
norma sulle spese posta a base dei motivi: la Corte conferma la regolazione delle spese secondo soccombenza, con compensazione parziale
art. 324 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo sul giudicato; la Corte esclude violazione perché l'annullamento precedente aveva travolto anche il capo spese
art. 371 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo; non è ravvisata alcuna violazione
art. 384, comma 2 c.p.c.
richiamato sul potere del giudice di rinvio; la Corte riconosce che il rinvio aveva ampiezza tale da consentire la riliquidazione delle spese
art. 2909 c.c.
invocato nel secondo motivo sul giudicato; non ostava alla riliquidazione delle spese a seguito della cassazione
art. 92, comma 2 c.p.c.
richiamato per contestare la compensazione; la Corte ritiene sussistente una soccombenza reciproca, sia pure unitaria e finale
art. 115 c.p.c.
invocato nel quarto motivo sulla valutazione delle spese e dell'attività istruttoria; censura ritenuta inammissibile
art. 116 c.p.c.
richiamato nel quarto motivo; la Corte non ravvisa una violazione specifica
art. 75 disp. att. c.p.c.
richiamato nel quarto motivo in tema di nota spese e liquidazione
D.M. 8 aprile 2004, n. 127
richiamato come parametro tariffario per i primi gradi; la Corte osserva che la ricorrente ha usato uno scaglione errato rispetto al valore indeterminabile
D.M. 140/2012
richiamato dalla corte territoriale quale criterio liquidatorio delle spese
D.M. 10 marzo 2014, n. 55
richiamato quale tariffa applicabile ai gradi successivi; la Corte ribadisce che per le cause di valore indeterminabile operano i relativi scaglioni e che serve specificità della censura
D.M. 8 marzo 2018, n. 37
richiamato come modifica al D.M. n. 55/2014 per la liquidazione delle spese
art. 6, comma 5, D.M. 8 aprile 2004, n. 127
"Per le cause di valore indeterminabile, gli onorari minimi sono quelli previsti per le cause di valore da €25.900,01 a €51.700,00, mentre gli onorari massimi sono quelli previsti per le cause di valore da €51.700,01 a €103.300,00"
la Corte lo utilizza per affermare che il giudice di merito non era vincolato al valore massimo e che il ricorrente ha errato nel riferirsi allo scaglione superiore
art. 5, comma 6, D.M. 10 marzo 2014, n. 55
"Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia"
la Corte richiama la norma per evidenziare che l'intervallo comprende più fasce tariffarie e che la liquidazione su una causa di bassa complessità non è censurabile senza specifica dimostrazione della violazione tariffaria
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione, letta nel suo complesso, consente di individuare con certezza la statuizione implicitamente o esplicitamente adottata dal giudice di merito.
- L'ordine di restituzione conseguente alla riforma o alla cassazione di una condanna deve intendersi riferito alle somme dovute al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali, se ciò si ricava coerentemente dal contenuto della pronuncia.
- L'effetto caducatorio della cassazione si estende ai capi dipendenti, comprese le spese processuali; in sede di rinvio il giudice può quindi rideterminare le spese dell'intero processo se il precedente provvedimento è stato travolto integralmente.
- La compensazione parziale delle spese può essere giustificata anche da una soccombenza reciproca valutata in modo unitario sull'esito finale della lite, specie quando l'applicazione di uno ius superveniens modifichi l'assetto complessivo delle reciproche posizioni.
- La censura sulla liquidazione delle spese per violazione dei minimi tariffari è ammissibile solo se il ricorrente indica in modo analitico le singole voci contestate, il corretto scaglione di valore applicabile e il concreto pregiudizio subito; non è sufficiente una critica generica o costruita su parametri tariffari errati.
- Nelle cause di valore indeterminabile il giudice conserva un margine discrezionale nella scelta dello scaglione e nella liquidazione dei compensi, purché operi entro i limiti tabellari applicabili; la mera preferenza della parte per una liquidazione più elevata non integra di per sé un vizio di legittimità.
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