Cassazione Civile, Ordinanza n. 18062/2025 del 03/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da giudizi di lavoro relativi a contratti a termine poi ritenuti nulli, con conseguente condanna della società al risarcimento del danno e successiva riduzione dell’importo in appello. In un ulteriore giudizio di revocazione promosso dalla società, la Corte d’appello ha ritenuto che vi fosse stato un errore di fatto sulla prova dei pagamenti eseguiti dalla società verso alcuni lavoratori, accertando che al momento della decisione d’appello risultavano già prodotti, via PEC, gli assegni comprovanti i pagamenti e revocando in parte la precedente sentenza per consentire la restituzione delle maggiori somme versate. I lavoratori hanno quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità del procedimento e della sentenza per omessa o irregolare notifica del ricorso per revocazione e del precedente ricorso in riassunzione nei confronti di uno dei ricorrenti, con violazione del diritto di difesa; 2) violazione delle norme processuali per avere la Corte territoriale ritenuto ritualmente costituito tale lavoratore nel giudizio di revocazione e per non aver considerato la nullità della notifica per omesso deposito dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la dedotta tardività del deposito, nel giudizio di rinvio, dei documenti attestanti il pagamento, che secondo i ricorrenti non avrebbero potuto costituire prova valida del credito restitutorio della società.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze relative alla notifica nei confronti del lavoratore indicato fossero precluse o comunque non scrutinabili in questa sede, poiché quel soggetto doveva considerarsi ritualmente evocato nel precedente giudizio di cassazione e, quanto al giudizio di revocazione, la censura non era verificabile per mancato deposito del documento indicato a sostegno; inoltre la contestazione investiva sostanzialmente un errore revocatorio e non un vizio deducibile ex art. 360 c.p.c. La Corte ha anche affermato che il terzo motivo era inammissibile perché la questione della tardività della produzione documentale doveva essere fatta valere nel precedente giudizio di cassazione e comunque non integrava un omesso esame di fatto storico, ma una critica alla soluzione giuridica sull’ammissibilità dei documenti. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese e si è dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 395 n. 4 c.p.c.
L’errore revocatorio è richiamato come vizio posto a fondamento della revocazione quando il giudice abbia supposto inesistente un fatto la cui verità sia incontrovertibilmente risultante dagli atti.
art. 403 c.p.c.
La sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione non è a sua volta impugnabile per revocazione; contro di essa sono ammessi solo i mezzi di impugnazione originariamente esperibili avverso la sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Nel ricorso per cassazione sono deducibili nullità del procedimento o della sentenza, ma non può essere surrettiziamente introdotta una censura che in realtà mira a far valere un errore revocatorio.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di censurare l’errata soluzione di una questione giuridica come l’ammissibilità di documenti tardivamente prodotti.
artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Per denunciare un vizio processuale in cassazione occorre indicare specificamente gli atti e i documenti rilevanti e depositarli, altrimenti la censura non è scrutinabile.
art. 380 bis.1 c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio con il procedimento semplificato previsto per il ricorso in cassazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di inammissibilità comporta il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
art. 24 Cost.
È invocato a sostegno della dedotta lesione del diritto di difesa per mancata notificazione degli atti processuali.
artt. 102, 137, 138, 139, 183, 338, 350, 392 e 393 c.p.c.
Sono richiamati dai ricorrenti come norme asseritamente violate in relazione a notificazione, costituzione delle parti e disciplina dei giudizi di impugnazione e rinvio.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro una sentenza resa in revocazione non è consentito far valere, sotto veste di error in procedendo o di vizio motivazionale, una vera e propria doglianza di errore revocatorio: il controllo di legittimità resta confinato ai motivi tipici dell’art. 360 c.p.c.
- Le nullità della notificazione sono inammissibili o non scrutinabili se la parte risulta comunque ritualmente costituita nel procedimento o se la censura non è sorretta dal puntuale deposito degli atti e documenti su cui si fonda.
- L’omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda solo fatti storici decisivi e discussi; non può essere utilizzato per contestare la valutazione giuridica sull’ammissibilità o sulla rilevanza di documenti prodotti tardivamente.
- Le questioni processuali che avrebbero dovuto essere fatte valere in un precedente giudizio di cassazione non possono essere riproposte in un successivo ricorso contro la sentenza di revocazione, se la precedente pronuncia ha già definito la posizione processuale della parte interessata.
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