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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18091/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (dirigente)

La controversia

La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da una società nei confronti di tre ex dirigenti, per condotte tenute tra il 1999 e il 2003 nella gestione di prodotti finanziari derivati che avrebbero cagionato un ingente danno patrimoniale. Il giudizio era stato riassunto dinanzi al giudice ordinario dopo un precedente percorso davanti alla Corte dei conti. In appello, la società sosteneva che il giudicato formatosi nel giudizio di impugnativa del licenziamento di uno dei dirigenti non precludesse la domanda risarcitoria, perché diversa per parti, titolo e quantificazione; inoltre deduceva che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la responsabilità contrattuale anche degli altri due dirigenti, in violazione degli obblighi di diligenza del prestatore di lavoro. I controricorrenti proponevano ricorsi incidentali, in larga parte condizionati, contestando soprattutto la validità della translatio iudicii ex art. 59 l. n. 69/2009, la ritualità della riassunzione e, in via principale, la regolazione delle spese. La ricorrente incidentale sosteneva anche che le spese non fossero state liquidate correttamente e che non sussistessero i presupposti per la compensazione parziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società. Ha ritenuto infondato il primo motivo sul ne bis in idem e sul giudicato, affermando che i giudici di merito avevano correttamente considerato identica, nei due giudizi, la pretesa sostanziale fondata sulla cattiva gestione, utilizzazione e negoziazione di strumenti finanziari da parte del dirigente, sicché non vi era violazione dell'art. 2909 c.c. e dei limiti del giudicato. Ha inoltre dichiarato infondato il secondo motivo, perché diretto a sollecitare un riesame del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. I primi cinque motivi del ricorso incidentale della dirigente sono stati dichiarati assorbiti, così come il ricorso incidentale dell'altro dirigente, in quanto condizionati all'eventuale accoglimento del ricorso principale. È stato invece esaminato e rigettato il sesto motivo del ricorso incidentale relativo alle spese di lite: la Corte ha ritenuto legittima la compensazione parziale per gravi ed eccezionali ragioni, adeguatamente motivate, e ha escluso la censurabilità in cassazione della liquidazione tra i minimi e i massimi tabellari. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti costituiti; nulla per il terzo intimato non costituito.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato preclude la riproposizione della medesima domanda quando restino identici petitum e causa petendi, coprendo il dedotto e il deducibile nei limiti dell'identità soggettiva e oggettiva della controversia

  • art. 39 c.p.c.

    il principio del ne bis in idem impedisce che sul medesimo oggetto decidano due volte il medesimo o diversi giudici e comporta l'improcedibilità del processo successivamente instaurato

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dalla ricorrente come fondamento della responsabilità contrattuale del lavoratore/dirigente, ma la censura è stata respinta perché mirava a un riesame del merito

  • art. 2104 c.c.

    richiamato quale parametro della diligenza del prestatore di lavoro, ma la sua applicazione concreta è stata ritenuta non sindacabile in cassazione nei termini prospettati

  • art. 59 legge n. 69/2009

    la translatio iudicii è stata evocata nei ricorsi incidentali per contestare la riassunzione del giudizio dopo il difetto di giurisdizione contabile; tali censure sono state assorbite

  • art. 303 c.p.c.

    richiamato nei motivi incidentali per contestare la corretta riassunzione del processo e le conseguenze estintive o di improcedibilità

  • art. 414 c.p.c.

    invocato nei motivi incidentali per lamentare vizi dell'atto introduttivo e la conseguente invalidità del processo

  • art. 309 c.p.c.

    richiamato nei motivi incidentali in relazione alla pretesa estinzione del giudizio

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato nei motivi incidentali in relazione a preclusioni e ammissibilità delle difese dopo la riassunzione

  • art. 163 c.p.c.

    richiamato nel motivo incidentale sulla nullità dell'atto di citazione introduttivo

  • art. 410 c.p.c.

    richiamato nel motivo incidentale sulla nullità dell'atto introduttivo e sul rito applicabile

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in tema di condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza

  • art. 92 c.p.c.

    interpretato nel senso che la compensazione parziale è legittima se sorretta da gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente motivate

  • DPR n. 115/02, art. 13, comma 1 quater

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti

Massime di principio

  • Il giudicato sostanziale preclude una nuova domanda solo quando restino identici soggetti, petitum e causa petendi; non opera se il fatto costitutivo, la pretesa o il titolo azionato mutano realmente, mentre restano irrilevanti le sole variazioni meramente argomentative o di quantificazione.
  • Ai fini dell'accertamento del ne bis in idem processuale occorre valutare unitariamente petitum e causa petendi, guardando alla sostanziale identità della pretesa e non alla sola diversità formale delle allegazioni o dei criteri di liquidazione del danno.
  • In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito, delle prove e dell'accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito, se la sentenza impugnata è sorretta da motivazione logicamente e giuridicamente adeguata.
  • La responsabilità contrattuale del dirigente o del lavoratore, quando è negata all'esito di un accertamento di fatto sulla condotta e sul nesso con il danno, non può essere rivalutata in sede di legittimità sotto forma di violazione di legge se la censura mira solo a ribaltare il giudizio probatorio.
  • La compensazione delle spese di lite è legittima se il giudice indica in motivazione gravi ed eccezionali ragioni; il sindacato di legittimità è limitato alla verifica dell'assenza di motivi illogici o erronei.
  • La liquidazione dei compensi professionali entro la forbice tra valori minimi e massimi tabellari appartiene al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è censurabile in cassazione, salvo scostamenti ulteriori non motivati dalle tabelle.
  • Nel ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente o prevalentemente vittoriosa, le censure condizionate restano assorbite quando il ricorso principale è rigettato, salvo i motivi autonomi che conservino interesse attuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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