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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28875/2023 del 18/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (possessore)

La controversia

La controversia nasce da un ricorso possessorio con cui una donna chiedeva la reintegrazione nel possesso di un'area fondiaria con annessi vani, sostenendo di essere stata spogliata mediante recinzione del fondo, introduzione di bestiame e occupazione dei locali. Il tribunale aveva inizialmente rigettato la domanda, ma il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. era stato accolto con ordinanza di reintegra; poi, nel giudizio di merito ex art. 703 c.p.c., la decisione favorevole alla reclamante era stata confermata e la corte d'appello aveva respinto l'appello dei convenuti. In Cassazione i soccombenti deducevano: 1) violazione dell'art. 2721 c.c. per avere la corte territoriale valorizzato una testimonianza sul contenuto di un atto di acquisto del marzo 2007, ritenuto inammissibile; 2) violazione degli artt. 1168 e 2697 c.c. per avere riconosciuto il possesso in capo alla controparte nonostante il preteso stato di abbandono e mancato uso durevole del bene, e per avere addossato ai ricorrenti la prova della perdita o dismissione del possesso. Sostenevano inoltre che la controparte non avesse provato un uso riconoscibile del fondo in epoca prossima allo spoglio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il limite di cui all'art. 2721 c.c. opera solo quando il contratto è invocato come fonte di diritti e obblighi tra le parti del processo, non quando è richiamato come mero fatto storico e il contratto intercorre tra una parte e un terzo; in ogni caso la circostanza era irrilevante rispetto alla natura possessoria della causa e alla regola per cui l'elemento soggettivo dello spoglio consiste nella coscienza e volontà dell'atto materiale, a prescindere dalla convinzione di agire iure. Il secondo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile perché mirava a un riesame del merito e in parte infondato, poiché la corte d'appello si era attenuta ai principi sul possesso: la mancata utilizzazione materiale del bene non esclude il possesso se il bene resta nella virtuale disponibilità del possessore, il possesso può essere conservato anche solo animo, e, una volta provato il possesso originario, grava sulla controparte l'onere di dimostrare la perdita o dismissione del possesso. La Corte ha quindi confermato la condanna dei ricorrenti alle spese e l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2721 c.c.

    I limiti legali alla prova testimoniale del contratto operano solo se il contratto è fatto valere come fonte di diritti e obblighi tra le parti del processo, non quando è richiamato come fatto storico e il contratto è stipulato con un terzo.

  • art. 1168 c.c.

    La tutela possessoria prescinde dalla titolarità petitoria e richiede l'accertamento dello spoglio del possessore.

  • art. 2697 c.c.

    Una volta provato il possesso originario in capo all'attore possessore, grava sulla controparte che deduce la perdita o dismissione l'onere di provarne l'interruzione.

  • art. 1146 c.c.

    Il possesso può trasmettersi per successione, e il successore può essere considerato subentrato nel possesso esercitato dai danti causa.

  • art. 669 terdecies c.p.c.

    Il reclamo avverso l'ordinanza cautelare/possessoria ha condotto alla reintegrazione nel possesso.

  • art. 703 c.p.c.

    È stata chiesta la prosecuzione del giudizio di merito dopo la fase possessoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È il parametro cui rapportare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel giudizio possessorio la dedotta titolarità del diritto di proprietà o altre questioni petitorie restano irrilevanti se non incidono sull'accertamento del possesso e dello spoglio.
  • I limiti alla prova testimoniale di un contratto scritto si applicano solo quando quel contratto è fonte diretta del rapporto controverso tra le parti processuali; se è richiamato come fatto storico e riguarda un terzo, il divieto non opera.
  • Ai fini della conservazione del possesso non è necessaria una materiale continuità degli atti di godimento: il possesso può permanere anche in forma solo "animo" quando la cosa resta nella disponibilità virtuale del possessore, che possa ripristinare il corpus senza atti violenti o clandestini.
  • Una volta accertato il possesso originario in capo all'attore, opera il principio di continuità del possesso e si sposta sulla controparte l'onere di dimostrare la perdita, l'abbandono o la dismissione del possesso.
  • Lo spoglio è integrato dalla coscienza e volontà dell'atto materiale, non essendo necessario che l'agente agisca con consapevolezza dell'altruità del bene o con intenzione di violare il diritto altrui.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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