Cassazione Civile, Ordinanza n. 10151/2023 del 17/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La società proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Campania che aveva respinto il suo appello in una controversia avente ad oggetto l’impugnazione di estratti di ruolo e delle corrispondenti cartelle di pagamento, che la contribuente assumeva non esserle mai state notificate. Con il primo motivo denunciava violazione degli artt. 60, lett. b-bis, d.P.R. n. 600/1973, 145 e 148 c.p.c., censurando il riconoscimento della validità della notifica di alcune cartelle. Con il secondo motivo deduceva inesistenza e/o nullità della notificazione di altre cartelle, nonché violazione degli artt. 26 e 57, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 e 100, 137 e 148 c.p.c., contestando la declaratoria di carenza di interesse ad agire pronunciata dalla CTR per alcune cartelle, nonostante la mancata prova della rituale notificazione. Le controparti resistevano e proponevano ricorso incidentale, deducendo violazione delle norme sulla giurisdizione per una cartella riferita a crediti INAIL.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato d’ufficio l’inammissibilità dell’originario ricorso della società contribuente. Ha applicato il principio, affermato dalle Sezioni Unite nel 2022, secondo cui l’estratto di ruolo non è impugnabile e la tutela diretta contro ruolo/cartella invalidamente notificati è ammessa solo nei casi specifici previsti dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, ipotesi che nel caso concreto non risultavano dedotte né dimostrate. Di conseguenza, il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile; il ricorso incidentale è stato assorbito. Le spese sono state compensate per la sopravvenienza normativa e giurisprudenziale intervenuta nel corso del giudizio, e non è stato posto a carico della ricorrente l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma evocata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 60, lett. b-bis), d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dalla ricorrente per contestare la regolarità della notifica delle cartelle.
Richiamato dalla ricorrente in tema di notificazioni.
Richiamato dalla ricorrente in tema di notificazioni.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato per contestare la disciplina della notificazione delle cartelle di pagamento.
art. 57, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato per sostenere l’ammissibilità della contestazione delle cartelle.
Richiamato in relazione all’interesse ad agire.
Richiamato dalla ricorrente in tema di notificazioni.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973
"L'estratto di ruolo non è impugnabile"; "Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi..."
La Corte lo applica ai processi pendenti e lo considera norma che specifica e concretizza l’interesse ad agire, restringendo l’impugnabilità diretta ai soli casi tipizzati di pregiudizio.
art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021, conv. in L. n. 215 del 2021
È la disposizione che ha novellato l’art. 12 d.P.R. n. 602/1973 introducendo il comma 4-bis.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per affermare che sono impugnabili gli atti impositivi o riscossivi, non l’estratto di ruolo in sé.
Richiamato per osservare che il ricorrente avrebbe potuto dedurre con memoria l’eventuale ricorrenza delle ipotesi di azione diretta.
art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.
Base del ricorso incidentale sulla dedotta violazione delle norme sulla giurisdizione.
artt. 2 e 3 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamati nel ricorso incidentale come norme sul riparto di giurisdizione nel processo tributario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato per sopravvenuta causa di inammissibilità dell’originario ricorso.
art. 3 Cost.
Citato nella formula delle questioni di legittimità costituzionale ritenute manifestamente infondate dalle Sezioni Unite.
art. 24 Cost.
Citato nella formula delle questioni di legittimità costituzionale ritenute manifestamente infondate dalle Sezioni Unite.
art. 101 Cost.
Citato nella formula delle questioni di legittimità costituzionale ritenute manifestamente infondate dalle Sezioni Unite.
art. 104 Cost.
Citato nella formula delle questioni di legittimità costituzionale ritenute manifestamente infondate dalle Sezioni Unite.
art. 113 Cost.
Citato nella formula delle questioni di legittimità costituzionale ritenute manifestamente infondate dalle Sezioni Unite.
art. 117 Cost.
Citato con riferimento all’art. 6 CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 CEDU nella valutazione delle questioni di costituzionalità.
art. 6 CEDU
Richiamato nel contesto delle questioni di legittimità costituzionale dichiarate manifestamente infondate.
art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU
Richiamato nel contesto delle questioni di legittimità costituzionale dichiarate manifestamente infondate.
Massime di principio
- L’estratto di ruolo ha natura meramente informativa e non costituisce, di per sé, un atto impositivo autonomamente impugnabile.
- In materia di riscossione a mezzo ruolo, la tutela immediata contro ruolo o cartella presuppone la dimostrazione, da parte del debitore, di uno dei pregiudizi tipizzati dal legislatore; fuori da tali ipotesi, l’azione è inammissibile.
- La sopravvenienza di una norma che specifica l’interesse ad agire si applica ai giudizi pendenti quando incide sul contenuto della decisione ancora da adottare.
- È inammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo quando il credito risulta trasfuso in una cartella già notificata e non impugnata, ovvero quando si deduca l’omessa notifica della cartella senza ricorrere nei casi eccezionali di impugnazione diretta previsti dalla legge.
- L’eventuale questione sulla giurisdizione resta assorbita se il ricorso principale è dichiarato inammissibile per difetto originario di impugnabilità.
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