Cassazione Civile, Ordinanza n. 00883/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
Una società aveva impugnato varie cartelle di pagamento emesse per IVA e IRES relative agli anni d'imposta 2015 e 2017, chiedendo l'accertamento dell'inesistenza o nullità del procedimento di notifica, l'annullamento dei titoli e, comunque, l'inesistenza del credito. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione della normativa sulla notificazione a mezzo PEC delle cartelle esattoriali, sostenendo che le notifiche effettuate dall'agente della riscossione fossero inesistenti perché provenienti da indirizzi non conformi ai registri pubblici; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza impugnata per aver trascurato la pretesa inesistenza delle notifiche PEC eseguite da indirizzi non inseriti nell'IPA.
La decisione
La Corte ha ritenuto i due motivi congiuntamente esaminabili e manifestamente infondati. Ha affermato che, in tema di notificazione via PEC della cartella esattoriale da parte dell'agente della riscossione, l'eventuale estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-PEC non elimina di per sé la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui risulta provenire, desumibile dall'indirizzo del mittente. Per superare tale presunzione, il contribuente deve allegare e dimostrare specifici pregiudizi sostanziali al diritto di difesa derivanti dalla ricezione dell'atto da un indirizzo diverso da quello presente nel registro telematico. Non avendo la ricorrente prospettato tali pregiudizi, il ricorso è stato rigettato; la società è stata condannata alle spese di lite e al pagamento dell'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma richiamata come parametro del primo motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma richiamata come parametro del secondo motivo di ricorso per nullità della sentenza
richiamata dalla ricorrente in tema di notificazione a mezzo PEC
art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973
richiamato quale disciplina della notifica delle cartelle esattoriali
art. 57-bis d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale)
richiamato dalla ricorrente a fondamento dell'asserita invalidità della notifica telematica
richiamato con riferimento all'onere della prova del contribuente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella di pagamento da parte dell'agente della riscossione, l'uso di un indirizzo del mittente non corrispondente al registro INI-PEC non determina di per sé l'inesistenza o nullità della notifica.
- La presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui l'atto risulta provenire può essere superata solo mediante allegazione e prova di concreti pregiudizi sostanziali al diritto di difesa derivati dalla modalità di ricezione dell'atto.
- Chi eccepisce l'invalidità della notifica telematica deve indicare specificamente il pregiudizio processuale o sostanziale subito; la mera difformità dell'indirizzo PEC rispetto ai pubblici registri non è sufficiente.
- Quando il ricorso è rigettato, le spese seguono la soccombenza e, ricorrendone i presupposti, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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